(Allegato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                     Norme di prima applicazione 
 
    1. In applicazione dell'art. 52, comma 1-bis, penultimo  periodo,
del decreto legislativo n. 165/2001, la corrispondenza fra  il  nuovo
ordinamento contrattuale e il previgente sistema di  classificazione,
e' riportata in Tabella F, allegata al presente CCNL. 
    2. Ove le aziende ed enti, nell'ambito di propri piani  triennali
dei fabbisogni, rilevino la  necessita'  di  copertura  di  specifici
profili, al fine di tener conto  dell'esperienza  e  professionalita'
maturate  ed  effettivamente  utilizzate  dall'azienda  o   ente   di
appartenenza, in fase di prima  applicazione  del  nuovo  ordinamento
professionale e comunque entro il termine del 30 giugno 2025,  previo
confronto ai sensi dell'art. 6,  comma  3,  lettera  n)  (Confronto),
possono attivare la progressione tra le aree con procedure valutative
cui sono ammessi i dipendenti in servizio: 
      in  possesso  del  titolo  di  studio  richiesto   per   l'area
immediatamente  superiore  ed  almeno cinque   anni   di   esperienza
professionale maturata nel profilo professionale di appartenenza; 
      in alternativa  il  possesso  del  titolo  di  studio  relativo
all'area cui il dipendente e' inquadrato  ed  almeno  dieci  anni  di
esperienza  professionale  maturata  nel  profilo  professionale   di
appartenenza. 
    Ai  soli  fini  dell'applicazione  del  presente  articolo,   gli
operatore socio sanitari che, a seguito della progressione tra  aree,
accedono all'area degli assistenti, acquisiscono la denominazione  di
«operatore socio sanitario senior». La  denominazione  di  «operatore
socio  sanitario  senior»  e'  acquisibile  solo  a   seguito   della
progressione, in prima applicazione, del presente articolo. 
    3. Le progressioni di cui al presente  articolo  sono  finanziate
anche  mediante  l'utilizzo  delle  risorse  determinate   ai   sensi
dell'art. 1, comma 612 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge
di bilancio 2022) in misura non superiore a euro  25,50  pro  capite,
applicato alle unita' di personale destinatarie del presente CCNL  in
servizio al 31 dicembre  2018,  a  valere  su  risorse  appositamente
stanziate a carico dei bilanci delle aziende o degli enti.