Art. 23.
Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento
economico in godimento
1. Il personale dipendente gia' in servizio a tempo indeterminato
presso un'azienda o ente del comparto:
a) vincitore di procedure concorsuali e selettive presso altra
azienda o ente del medesimo comparto;
b) assunto a tempo determinato presso altra azienda o ente del
medesimo comparto;
conserva lo stipendio tabellare e i differenziali economici di
professionalita'; qualora il trattamento economico sia superiore
rispetto al tabellare iniziale previsto per il nuovo inquadramento
conseguito, il personale e' collocato nel differenziale economico di
professionalita', di valore minore o uguale al suddetto trattamento
economico e l'eventuale ulteriore differenza e' mantenuta come
assegno personale riassorbibile con l'acquisizione del differenziale
economico di professionalita' successivo. Il differenziale attribuito
nonche' il predetto assegno personale sono a carico del Fondo di cui
all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita'
professionali).
2. Al personale proveniente per processi di mobilita' volontaria
da altre aziende ed enti restano attribuiti, a carico del rispettivo
Fondo, i differenziali economici conseguiti nell'azienda o ente di
provenienza come previsto all'art. 19, comma 3 (Progressione
economica all'interno delle aree) e gli eventuali assegni ad
personam.
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva, inoltre, la
retribuzione individuale di anzianita' (RIA), ove in godimento, nella
misura gia' acquisita.