(Allegato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
Disposizioni  particolari   sulla   conservazione   del   trattamento
                       economico in godimento 
 
    1. Il personale dipendente gia' in servizio a tempo indeterminato
presso un'azienda o ente del comparto: 
      a) vincitore di procedure concorsuali e selettive presso  altra
azienda o ente del medesimo comparto; 
      b) assunto a tempo determinato presso altra azienda o ente  del
medesimo comparto; 
    conserva lo stipendio tabellare e i  differenziali  economici  di
professionalita'; qualora  il  trattamento  economico  sia  superiore
rispetto al tabellare iniziale previsto per  il  nuovo  inquadramento
conseguito, il personale e' collocato nel differenziale economico  di
professionalita', di valore minore o uguale al  suddetto  trattamento
economico  e  l'eventuale  ulteriore  differenza  e'  mantenuta  come
assegno personale riassorbibile con l'acquisizione del  differenziale
economico di professionalita' successivo. Il differenziale attribuito
nonche' il predetto assegno personale sono a carico del Fondo di  cui
all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche  e  indennita'
professionali). 
    2. Al personale proveniente per processi di mobilita'  volontaria
da altre aziende ed enti restano attribuiti, a carico del  rispettivo
Fondo, i differenziali economici conseguiti nell'azienda  o  ente  di
provenienza  come  previsto  all'art.  19,  comma   3   (Progressione
economica  all'interno  delle  aree)  e  gli  eventuali  assegni   ad
personam. 
    3. Il personale di cui ai commi  1  e  2  conserva,  inoltre,  la
retribuzione individuale di anzianita' (RIA), ove in godimento, nella
misura gia' acquisita.