Art. 23. Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento 1. Il personale dipendente gia' in servizio a tempo indeterminato presso un'azienda o ente del comparto: a) vincitore di procedure concorsuali e selettive presso altra azienda o ente del medesimo comparto; b) assunto a tempo determinato presso altra azienda o ente del medesimo comparto; conserva lo stipendio tabellare e i differenziali economici di professionalita'; qualora il trattamento economico sia superiore rispetto al tabellare iniziale previsto per il nuovo inquadramento conseguito, il personale e' collocato nel differenziale economico di professionalita', di valore minore o uguale al suddetto trattamento economico e l'eventuale ulteriore differenza e' mantenuta come assegno personale riassorbibile con l'acquisizione del differenziale economico di professionalita' successivo. Il differenziale attribuito nonche' il predetto assegno personale sono a carico del Fondo di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennita' professionali). 2. Al personale proveniente per processi di mobilita' volontaria da altre aziende ed enti restano attribuiti, a carico del rispettivo Fondo, i differenziali economici conseguiti nell'azienda o ente di provenienza come previsto all'art. 19, comma 3 (Progressione economica all'interno delle aree) e gli eventuali assegni ad personam. 3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva, inoltre, la retribuzione individuale di anzianita' (RIA), ove in godimento, nella misura gia' acquisita.