(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                               Parte I 
 
    A. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - appalti pubblici: 
      1. norme procedurali per l'aggiudicazione di appalti pubblici e
di concessioni, per l'aggiudicazione di  appalti  nei  settori  della
difesa e della sicurezza, nonche' per l'aggiudicazione di appalti  da
parte di enti erogatori nei  settori  dell'acqua,  dell'energia,  dei
trasporti e dei servizi postali e di qualsiasi  altro  contratto,  di
cui a: 
        i) decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante  codice
dei contratti pubblici; 
        ii) decreto legislativo15  novembre  2011,  n.  208,  recante
disciplina dei contratti  pubblici  relativi  ai  lavori,  servizi  e
forniture nei settori della difesa e sicurezza, in  attuazione  della
direttiva 2009/81/CE; 
      2. procedure di ricorso disciplinate dai seguenti atti: 
        i) articolo 12, legge  19  febbraio  1992,  n.  142,  recante
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria per il 1991); decreto legislativo 20 marzo 2010,  n.  53,
recante  attuazione  della  direttiva  2007/66/CE  che  modifica   le
direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento
dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione
degli appalti pubblici. 
    B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - servizi, prodotti
e  mercati  finanziari  e   prevenzione   del   riciclaggio   e   del
finanziamento del terrorismo: 
      norme che istituiscono  un  quadro  di  regolamentazione  e  di
vigilanza e che prevedono una  protezione  dei  consumatori  e  degli
investitori  nei  mercati  dei  servizi  finanziari  e  dei  capitali
dell'Unione e nei settori bancario, del  credito,  dell'investimento,
dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali  o
dei prodotti pensionistici individuali,  dei  titoli,  dei  fondi  di
investimento, dei servizi di  pagamento  e  delle  attivita'  di  cui
all'allegato I della direttiva 2013/36/UE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso  all'attivita'  degli
enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti  creditizi  e
sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e
abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del  27.6.2013,
pag. 338), attuata con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n.  72,
recante  attuazione  della  direttiva  2013/36/UE,  che  modifica  la
direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE  e  2006/49/CE,
per quanto concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la
vigilanza  prudenziale  sugli  enti  creditizi  e  sulle  imprese  di
investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.
385 e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui a: 
        i)  decreto  legislativo  16  aprile  2012,  n.  45,  recante
attuazione  della   direttiva   2009/110/CE,   concernente   l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli  istituti
di  moneta  elettronica,  che  modifica  le  direttive  2005/60/CE  e
2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE; 
        ii)  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  44,   recante
attuazione della  direttiva  2011/61/UE,  sui  gestori  di  fondi  di
investimento alternativi, che  modifica  le  direttive  2003/41/CE  e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010; 
        iii) regolamento (UE) n. 236/2012 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto
e a taluni  aspetti  dei  contratti  derivati  aventi  a  oggetto  la
copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default
swap) (GU L 86 del 24.3.2012, pag. 1); 
        iv) regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2013,  relativo  ai  fondi  europei  per  il
venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1); 
        v) regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  17  aprile  2013,  relativo  ai  fondi  europei  per
l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18); 
        vi) decreto  legislativo  21  aprile  2016,  n.  72,  recante
attuazione della direttiva 2014/17/UE,  in  merito  ai  contratti  di
credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali  nonche'
modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli  agenti  in  attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi e del  decreto  legislativo  13
agosto 2010, n. 141 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34); 
        vii) regolamento (UE) n. 537/2014 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti  specifici  relativi
alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico  e  che
abroga la decisione 2005/909/CE  della  Commissione  (GU  L  158  del
27.5.2014, pag. 77); 
        viii) regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del  15  maggio  2014,  sui  mercati  degli  strumenti
finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU  L  173
del 12.6.2014, pag. 84); 
        ix) decreto legislativo 15 dicembre  2017,  n.  218,  recante
recepimento della direttiva (UE) 2015/2366  relativa  ai  servizi  di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive  2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga
la  direttiva  2007/64/CE,  nonche'  adeguamento  delle  disposizioni
interne al regolamento (UE) n.  751/2015  relativo  alle  commissioni
interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta; 
        x) decreto legislativo 19  novembre  2007,  n.  229,  recante
attuazione  della  direttiva  2004/25/CE   concernente   le   offerte
pubbliche di acquisto; 
        xi) decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  27,  recante
attuazione della  direttiva  2007/36/CE,  relativa  all'esercizio  di
alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate; 
        xii) decreto legislativo 6 novembre  2007,  n.  195,  recante
Attuazione  della  direttiva  2004/109/CE  sull'armonizzazione  degli
obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i
cui valori mobiliari sono ammessi alla  negoziazione  in  un  mercato
regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE; 
        xiii) regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti  derivati  OTC,  le
controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni  (GU  L
201 del 27.7.2012, pag. 1); 
        xiv) regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli  indici  usati  come  indici  di
riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti  finanziari  o
per misurare la  performance  di  fondi  di  investimento  e  recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE  e  del  regolamento
(UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1); 
        xv) decreto  legislativo  12  maggio  2015,  n.  74,  recante
attuazione della direttiva  2009/138/CE  in  materia  di  accesso  ed
esercizio  delle  attivita'  di   assicurazione   e   riassicurazione
(solvibilita' II); 
        xvi) decreto legislativo 16 novembre 2015,  n.  180,  recante
attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  15  maggio  2014,  che  istituisce  un   quadro   di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi  e  delle  imprese  di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e
le  direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE),
n. 1093/2010 e  (UE)  n.  648/2012,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio; decreto legislativo 16  novembre  2015,  n.  181,  recante
modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385  e  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  in  attuazione  della
direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  15
maggio 2014, che istituisce un quadro di  risanamento  e  risoluzione
degli enti creditizi e delle imprese di investimento e  che  modifica
la direttiva 82/891/CEE del Consiglio,  e  le  direttive  2001/24/CE,
2002/47/CE,   2004/25/CE,   2005/56/CE,    2007/36/CE,    2011/35/UE,
2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE)  n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio; 
        xvii) decreto legislativo 30 maggio  2005,  n.  142,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/87/CE  relativa   alla   vigilanza
supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione  e
sulle  imprese  di  investimento  appartenenti  ad  un   conglomerato
finanziario, nonche' all'istituto della consultazione preliminare  in
tema di assicurazioni; 
        xviii) decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  30,  recante
Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi  di  garanzia  dei
depositi; 
        xix) decreto legislativo 23  luglio  1996,  n.  415,  recante
recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa  ai
servizi di investimento nel settore  dei  valori  mobiliari  e  della
direttiva  93/6/CEE  del  15  marzo  1993  relativa   all'adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e  degli  enti  creditizi;
decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 30 giugno 1998, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  n.
191, 18  agosto  1998,  recante  approvazione  dello  statuto  e  del
regolamento operativo del Fondo nazionale di garanzia per  la  tutela
dei crediti vantati dai  clienti  nei  confronti  delle  societa'  di
intermediazione  mobiliare  e  degli   altri   soggetti   autorizzati
all'esercizio di  attivita'  di  intermediazione  mobiliare;  decreto
Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica
14 novembre 1997, n. 485, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 13,
17 gennaio 1998, recante  la  disciplina  dell'organizzazione  e  del
funzionamento dei sistemi di indennizzo di cui all'art. 35, comma  2,
del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che  ha  recepito  la
direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento  nel  settore
dei valori mobiliari; 
        xx) regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali  per
gli enti creditizi e le imprese di investimento  e  che  modifica  il
regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1); 
        xxi) regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 7 ottobre  2020,  relativo  ai  fornitori  europei  di
servizi di crowdfunding per le imprese e che modifica il  regolamento
(UE)  2017/1129  e  la  direttiva  (UE)  2019/1937  (GU  L  347   del
20.10.2020, pag. 1). 
    C. Articolo 2, comma 1, lettera  a),  numero  3)  -  sicurezza  e
conformita' dei prodotti: 
      1. requisiti di sicurezza e conformita' per i prodotti  immessi
nel mercato dell'Unione, definiti e disciplinati dai seguenti atti: 
        i) decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
codice del consumo, a norma dell'articolo 7  della  legge  29  luglio
2003, n. 229; 
        ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea  relativa
ai  prodotti  fabbricati,  compresi  i  requisiti   in   materia   di
etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano
e veterinario, piante e animali vivi, prodotti  di  origine  umana  e
prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro  futura
riproduzione, elencati negli allegati I e  II  del  regolamento  (UE)
2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla vigilanza  del
mercato e sulla conformita' dei prodotti e che modifica la  direttiva
2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU  L
169 del 25.6.2019, pag. 1); 
      2. norme  sulla  commercializzazione  e  utilizzo  di  prodotti
sensibili e pericolosi, di cui a: 
        i) decreto  legislativo  22  giugno  2012,  n.  105,  recante
modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n.  185,  recante
nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e  transito
dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE,
che  semplifica  le  modalita'  e  le  condizioni  dei  trasferimenti
all'interno  delle  Comunita'  di  prodotti  per  la   difesa,   come
modificata  dalle  direttive  2010/80/UE  e  2012/10/UE  per   quanto
riguarda l'elenco di prodotti per la difesa. 
    D. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero  3)  -  sicurezza  dei
trasporti: 
      1.  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.   50,   recante
attuazione della direttiva 2016/798  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie; 
      2. requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile  di
cui al regolamento (UE) n. 996/2010  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la  prevenzione  di
incidenti e inconvenienti nel settore  dell'aviazione  civile  e  che
abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35); 
      3. requisiti di sicurezza nel  settore  stradale,  disciplinati
dai seguenti atti: 
        i)  decreto  legislativo  15  marzo  2011,  n.  35,   recante
attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della  sicurezza
delle infrastrutture stradali; 
        ii) decreto legislativo  5  ottobre  2006,  n.  264,  recante
attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le
gallerie della rete stradale transeuropea; 
        iii) regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle
condizioni da rispettare per esercitare l'attivita' di  trasportatore
su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300  del
14.11.2009, pag. 51); 
    4. requisiti di sicurezza nel settore marittimo, disciplinati dai
seguenti atti: 
      i) regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009,  relativo  alle  disposizioni  e  alle
norme comuni per gli organismi  che  effettuano  le  ispezioni  e  le
visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11); 
      ii) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile  2009,  relativo  alla  responsabilita'  dei
vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente  (GU
L 131 del 28.5.2009, pag. 24); 
      iii) decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  2017,
n. 239, recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  del  23  luglio  2014  sull'equipaggiamento
marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE; 
      iv) decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  165,  recante
attuazione della  direttiva  2009/18/CE  che  stabilisce  i  principi
fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore  del
trasporto  marittimo  e  che  modifica  le  direttive  1999/35/CE   e
2002/59/CE; 
      v) decreto del Ministro dei trasporti e  della  navigazione  13
ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, 25  ottobre
1991, recante recepimento della direttiva 98/41/CE del Consiglio  del
18 giugno 1998, relativa alla registrazione  delle  persone  a  bordo
delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da  e  verso  i  porti
degli Stati membri della Comunita'; 
      vi) decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
16 dicembre 2004, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  43,  22
febbraio 2005, recante  recepimento  della  direttiva  2001/96/CE  in
materia di «Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza  delle
operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse»; 
    5. requisiti di sicurezza disciplinati dal decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della  direttiva  2008/68/CE,
relativa al trasporto interno di merci pericolose. 
    E.  Articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  numero  3)  -   tutela
dell'ambiente: 
      1. qualunque tipo  di  reato  contro  la  tutela  dell'ambiente
disciplinato dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n.  121,  recante
attuazione   della   direttiva   2008/99/CE   sulla   tutela   penale
dell'ambiente, nonche' della direttiva 2009/123/CE  che  modifica  la
direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e
all'introduzione di sanzioni per violazioni, o qualunque illecito che
costituisce una violazione della normativa di cui agli allegati della
direttiva 2008/99/CE; 
      2. norme su ambiente e clima, di cui a: 
        i)  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,   recante
attuazione della  direttiva  2009/29/CE  che  modifica  la  direttiva
2003/87/CE  al  fine  di  perfezionare  ed   estendere   il   sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione  di  gas  a  effetto
serra; 
      ii)  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,   recante
attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le  direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE; 
      iii) decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili; 
      3. norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti, di cui
a: 
        i) decreto legislativo  3  dicembre  2010,  n.  205,  recante
disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa  ai  rifiuti  e
che abroga alcune direttive; 
        ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo  al  riciclaggio  delle
navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e  la  direttiva
2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1); 
        iii) regolamento (UE) n. 649/2012 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di
sostanze chimiche pericolose (GU  L  201  del  27.7.2012,  pag.  60);
decreto legislativo 10  febbraio  2017,  n.  28,  recante  disciplina
sanzionatoria  per  la  violazione  delle  disposizioni  di  cui   al
regolamento (UE) n. 649/2012  sull'esportazione  ed  importazione  di
sostanze chimiche pericolose; 
      4. norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico, di cui
a: 
        i) decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio  2003,
n. 84, recante attuazione della direttiva 1999/94/CE  concernente  la
disponibilita' di informazioni sul risparmio di  carburante  e  sulle
emissioni di CO2 da fornire ai consumatori  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione di autovetture nuove; 
        ii) decreto legislativo  19  agosto  2005,  n.  194,  recante
attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione  e
alla gestione del rumore ambientale; 
        iii) regolamento (CE) n. 782/2003 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto  dei  composti  organo
stannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1); 
        iv) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  norme
in materia ambientale; 
        v) decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  202,  recante
attuazione  della  direttiva  2005/35/CE  relativa   all'inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni; 
        vi) regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del  18  gennaio  2006,  relativo  all'istituzione  di  un
registro europeo delle emissioni  e  dei  trasferimenti  di  sostanze
inquinanti e che modifica le  direttive  91/689/CEE  e  96/61/CE  del
Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1); 
        vii) regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono  lo
strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1); 
        viii) decreto legislativo 30 luglio  2012,  n.  125,  recante
attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa  alla  fase  II  del
recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei  veicoli  a
motore nelle stazioni di servizio; 
        ix) decreto legislativo 16 dicembre  2016,  n.  257,  recante
disciplina di attuazione della direttiva  2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di
una infrastruttura per i combustibili alternativi; 
        x) regolamento (UE) 2015/757 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  29  aprile  2015,  concernente  il  monitoraggio,  la
comunicazione e la verifica delle  emissioni  di  anidride  carbonica
generate  dal  trasporto  marittimo  e  che  modifica  la   direttiva
2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55); 
        xi) decreto legislativo 15 novembre  2017,  n.  183,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione  delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati  da  impianti
di combustione medi, nonche' per il  riordino  del  quadro  normativo
degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera,  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170; 
      5. norme su protezione e gestione delle acque e del  suolo,  di
cui a: 
        i) decreto legislativo  23  febbraio  2010,  n.  49,  recante
attuazione della direttiva 2007/60/CE  relativa  alla  valutazione  e
alla gestione dei rischi di alluvioni; 
        ii) decreto legislativo 10 dicembre  2010,  n.  219,  recante
attuazione  della  direttiva  2008/105/CE  relativa  a  standard   di
qualita' ambientale nel settore della politica delle  acque,  recante
modifica  e  successiva  abrogazione  delle   direttive   82/176/CEE,
83/513/CEE,  84/156/CEE,  84/491/CEE,  86/280/CEE,  nonche'  modifica
della direttiva 2000/60/CE e recepimento della  direttiva  2009/90/CE
che stabilisce, conformemente alla direttiva  2000/60/CE,  specifiche
tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio  dello  stato  delle
acque; 
        iii) articolo  15,  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,
recante disposizioni urgenti  per  il  settore  agricolo,  la  tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica  e
universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa
europea; decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  30  marzo  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 84, 11 aprile 2015, recante linee guida per la  verifica
di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei progetti
di  competenza  delle   regioni   e   province   autonome,   previsto
dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; 
      6. norme su protezione della natura e della  biodiversita',  di
cui a: 
        i) regolamento  (CE)  n.  1936/2001  del  Consiglio,  del  27
settembre 2001, che stabilisce alcune misure di controllo applicabili
alle attivita' di pesca di taluni stock di grandi migratori (GU L 263
del 3.10.2001, pag. 1); 
        ii) regolamento (CE) n. 1007/2009 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 16 settembre  2009,  sul  commercio  dei  prodotti
derivati dalla foca (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 36); 
        iii) regolamento (CE)  n.  734/2008  del  Consiglio,  del  15
luglio  2008,  relativo  alla  protezione  degli  ecosistemi   marini
vulnerabili d'alto mare dagli  effetti  negativi  degli  attrezzi  da
pesca di fondo (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 8); 
        iv)  articolo  42,  legge  4  giugno  2010,  n.  96,  recante
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
comunitaria 2009; 
        v) regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 20 ottobre 2010, che  stabilisce  gli  obblighi  degli
operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati  (GU
L 295 del 12.11.2010, pag. 23); 
        vi) regolamento (UE) n. 1143/2014 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 22 ottobre  2014,  recante  disposizioni  volte  a
prevenire e gestire  l'introduzione  e  la  diffusione  delle  specie
esotiche  invasive  (GU  L  317  del  4.11.2014,  pag.  35);  decreto
legislativo 15 dicembre  2017,  n.  230,  recante  adeguamento  della
normativa  nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)   n.
1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014,
recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e  la
diffusione delle specie esotiche invasive; 
      7. norme su sostanze chimiche, di cui a:  regolamento  (CE)  n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  18  dicembre
2006, concernente la registrazione, la valutazione,  l'autorizzazione
e la restrizione delle  sostanze  chimiche  (REACH),  che  istituisce
un'Agenzia  europea  per  le  sostanze  chimiche,  che  modifica   la
direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93  del
Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonche'
la  direttiva  76/769/CEE  del  Consiglio  e   le   direttive   della
Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU  L  396
del 30.12.2006, pag. 1); decreto legislativo 14  settembre  2009,  n.
133,  recante  disciplina  sanzionatoria  per  la  violazione   delle
disposizioni del Regolamento  (CE)  n.  1907/2006  che  stabilisce  i
principi  ed  i  requisiti  per  la  registrazione,  la  valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle  sostanze  chimiche;  decreto
del Ministro della salute 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 12, del 15 gennaio 2008, recante piano  di  attivita'  e
utilizzo delle risorse finanziarie  di  cui  all'articolo  5-bis  del
decreto-legge 15 febbraio 2007,  n.  10,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dalla legge 6 aprile  2007,  n.  46,  riguardante  gli
adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH); 
      8. norme su prodotti biologici,  di  cui  al  regolamento  (UE)
2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio  2018,
relativo alla produzione biologica e all'etichettatura  dei  prodotti
biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del  Consiglio
(GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1). 
    F. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - radioprotezione e
sicurezza nucleare: 
      norme sulla sicurezza nucleare di cui a: 
        i) decreto legislativo  19  ottobre  2011,  n.  185,  recante
attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce  un  quadro
comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari; 
        ii) decreto legislativo 15  febbraio  2016,  n.  28,  recante
attuazione della direttiva  2013/51/EURATOM  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2013, che stabilisce requisiti per  la  tutela  della  salute
della popolazione relativamente alle  sostanze  radioattive  presenti
nelle acque destinate al consumo umano; 
        iii) decreto legislativo 31  luglio  2020,  n.  101,  recante
attuazione della  direttiva  2013/59/Euratom,  che  stabilisce  norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i  pericoli
derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
le   direttive   89/618/Euratom,    90/641/Euratom,    96/29/Euratom,
97/43/Euratom  e  2003/122/Euratom  e  riordino  della  normativa  di
settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1,  lettera  a),  della
legge 4 ottobre 2019, n. 117; 
        iv)  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  45,   recante
attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un  quadro
comunitario per la gestione responsabile e  sicura  del  combustibile
nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi; 
        v) decreto legislativo  20  febbraio  2009,  n.  23,  recante
attuazione   della   direttiva   2006/117/Euratom,   relativa    alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito; 
        vi) regolamento  (Euratom)  2016/52  del  Consiglio,  del  15
gennaio  2016,  che  fissa   i   livelli   massimi   ammissibili   di
radioattivita' per i prodotti  alimentari  e  per  gli  alimenti  per
animali a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro  caso
di emergenza radiologica e che abroga  il  regolamento  (Euratom)  n.
3954/87 del Consiglio e i regolamenti (Euratom) n. 944/89 e (Euratom)
n. 770/90 della Commissione (GU L 13 del 20.1.2016, pag. 2); 
        vii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 del  Consiglio,  dell'8
giugno 1993, sulle spedizioni di sostanze radioattive tra  gli  Stati
membri (GU L 148 del 19.6.1993, pag. 1). 
    G. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) -  sicurezza  degli
alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali: 
      1. norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i  mangimi  cui
si applicano i principi e i requisiti generali di cui al  regolamento
(CE) n. 178/2002 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  28
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali  della
legislazione  alimentare,  istituisce  l'Autorita'  europea  per   la
sicurezza alimentare e fissa  procedure  nel  campo  della  sicurezza
alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1); 
      2. salute degli animali disciplinata dai seguenti atti: 
        i) regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale») (GU L  84
del 31.3.2016, pag. 1); decreto legislativo 5 agosto  2022,  n.  134,
recante disposizioni in  materia  di  sistema  di  identificazione  e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE)  2016/429,  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  2,
lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021,  n.  53;
decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135,  recante  disposizioni  di
attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia  di  commercio,  importazione,
conservazione  di  animali  della  fauna  selvatica  ed   esotica   e
formazione per operatori e professionisti  degli  animali,  anche  al
fine  di  ridurre  il  rischio  di  focolai   di   zoonosi,   nonche'
l'introduzione di norme penali volte a punire il  commercio  illegale
di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2,  lettere  a),
b), n), o), p) e q), della legge  22  aprile  2021,  n.  53;  decreto
legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante  attuazione  dell'articolo
14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e  p),  della
legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e  raccordare  la  normativa
nazionale in  materia  di  prevenzione  e  controllo  delle  malattie
animali  che  sono  trasmissibili  agli  animali  o  all'uomo,   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 9 marzo 2016; 
        ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative
ai sottoprodotti di  origine  animale  e  ai  prodotti  derivati  non
destinati al consumo umano  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine  animale)  (GU  L
300 del 14.11.2009, pag. 1); decreto legislativo 1 ottobre  2012,  n.
186,  recante  disciplina  sanzionatoria  per  la  violazione   delle
disposizione di cui al regolamento (CE) n.  1069/2009  recante  norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai  prodotti
derivati non destinati al consumo umano e che abroga  il  regolamento
(CE) n.  1774/2002,  e  per  la  violazione  delle  disposizioni  del
regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE  per  quanto
riguarda taluni  campioni  e  articoli  non  sottoposti  a  controlli
veterinari in frontiera; 
      3. regolamento (UE)  2017/625  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
del Parlamento europeo e del Consiglio  (CE)  n.  999/2001,  (CE)  n.
396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009,  (UE)  n.  1151/2012,
(UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, dei regolamenti del
Consiglio (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 e  delle  direttive  del
Consiglio   98/58/CE,   1999/74/CE,   2007/43/CE,    2008/119/CE    e
2008/120/CE, e che abroga i regolamenti del Parlamento europeo e  del
Consiglio (CE) n. 854/2004 e  (CE)  n.  882/2004,  le  direttive  del
Consiglio 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,  91/496/CEE,  96/23/CE,
96/93/CE  e  97/78/CE  e  la  decisione  del   Consiglio   92/438/CEE
(regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1);
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23, recante adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2017/625
in  materia  di  controlli  ufficiali  sugli  animali  e   le   merci
provenienti dagli altri Stati membri  dell'Unione  e  delle  connesse
competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del
Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f)
e i) della legge 4  ottobre  2019,  n.  117;  decreto  legislativo  2
febbraio 2021 n. 24, recante adeguamento  della  normativa  nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE)  n.  2017/625  in  materia  di
controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che  entrano
nell'Unione e istituzione dei  posti  di  controllo  frontalieri  del
Ministero  della  salute,  in  attuazione  della   delega   contenuta
nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e  i)  della  legge  4  ottobre
2019, n. 117; decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge  4  ottobre  2019,  n.  117;
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32, recante disposizioni  per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera
g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117; 
      4. norme su protezione e benessere degli animali, di cui a: 
        i)  decreto  legislativo  26  marzo  2001,  n.  146,  recante
attuazione della direttiva 98/58/CE relativa  alla  protezione  degli
animali negli allevamenti; 
        ii) regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre
2004, sulla protezione  degli  animali  durante  il  trasporto  e  le
operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE
e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU  L  3  del  5.1.2005,  pag.  1);
decreto legislativo 25 luglio  2007,  n.  151,  recante  disposizioni
sanzionatorie per la violazione delle  disposizioni  del  regolamento
(CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto  e
le operazioni correlate; 
        iii) regolamento (CE) n.  1099/2009  del  Consiglio,  del  24
settembre  2009,  relativo  alla  protezione  degli  animali  durante
l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pag. 1); decreto legislativo
6 novembre 2013, n. 131,  recante  disciplina  sanzionatoria  per  la
violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009
relativo  alle  cautele  da  adottare  durante  la   macellazione   o
l'abbattimento degli animali; 
        iv)  decreto  legislativo  21  marzo  2005,  n.  73,  recante
attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa  alla  custodia  degli
animali selvatici nei giardini zoologici; 
        v)  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.   26,   recante
attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli  animali
utilizzati a fini scientifici. 
    H. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - salute pubblica: 
      1. misure che stabiliscono  parametri  elevati  di  qualita'  e
sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana, disciplinate
dai seguenti atti: 
        i) decreto legislativo 20  dicembre  2007,  n.  261,  recante
revisione del decreto legislativo 19 agosto  2005,  n.  191,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/98/CE  che  stabilisce  norme   di
qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti; decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  207,
recante  attuazione  della  direttiva  2005/61/CE  che   applica   la
direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in  tema  di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi;
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante attuazione della
direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE  per  quanto
riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un  sistema
di qualita' per i servizi trasfusionali; 
        ii) decreto legislativo 6  novembre  2007,  n.  191,  recante
attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione  delle  norme
di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il
controllo, la lavorazione,  la  conservazione,  lo  stoccaggio  e  la
distribuzione di tessuti e cellule umani; 
        iii) decreto del Ministro  della  salute  19  novembre  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280,  del  1°  dicembre  2015,
recante attuazione della direttiva 2010/53/UE del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza  degli  organi  umani  destinati  ai  trapianti,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2012, n.  228,  nonche'
attuazione della direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione
del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure  informative  per  lo
scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti; 
      2. misure che stabiliscono  parametri  elevati  di  qualita'  e
sicurezza per i  prodotti  medicinali  e  i  dispositivi  di  impiego
medico, disciplinate dai seguenti atti: 
        i) regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani  (GU
L 18 del 22.1.2000, pag. 1); decreto ministeriale 18 maggio 2001,  n.
279, recante regolamento di istruzione  della  rete  nazionale  delle
malattie rare e di esenzione  dalla  partecipazione  al  costo  delle
relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo  5,  comma  1,
lettera b) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;  legge  10
novembre 2021,  n.  175,  recante  disposizioni  per  la  cura  delle
malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione  dei
farmaci orfani; 
        ii) decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano; articolo 40, legge  4  giugno  2010,  n.  96,  recante
disposizioni    per    l'adempimento    di     obblighi     derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
comunitaria 2009; 
        iii) regolamento (UE) 2019/6 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e
che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43); 
        iv) regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che  istituisce  procedure  comunitarie
per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e
veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali  (GU
L 136 del 30.4.2004, pag. 1); 
        v) regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico e  che  modifica  il  regolamento  (CEE)  n.  1768/92,  la
direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il  regolamento  (CE)
n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1); 
        vi) regolamento (CE) n. 1394/2007 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 13  novembre  2007,  sui  medicinali  per  terapie
avanzate  recante  modifica  della   direttiva   2001/83/CE   e   del
regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324  del  10.12.2007,  pag.  121);
art. 3, comma 1, lettera f-bis), decreto legislativo 24 aprile  2006,
n. 219; del Ministro della salute 16 gennaio 2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, n. 56, del 9 marzo 2015, recante disposizioni  in
materia di medicinali per terapie  avanzate  preparati  su  base  non
ripetitiva; decreto  del  Ministro  della  salute,  18  maggio  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n.  160,  del  12  luglio  2010,
recante attuazione della direttiva 2009/120/CE della Commissione  del
14 settembre 2009 che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i medicinali per terapie
avanzate; 
        vii) regolamento (UE) n. 536/2014 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione  clinica  di
medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE  (GU  L
158 del 27.5.2014, pag. 1); legge 11  gennaio  2018,  n.  3,  recante
delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali
nonche' disposizioni per il riordino delle  professioni  sanitarie  e
per la dirigenza sanitaria del Ministero della  salute;  decreto  del
Ministro della salute, 19  aprile  2018,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107, del 10 maggio 2018, recante costituzione del Centro
di coordinamento nazionale dei comitati  etici  territoriali  per  le
sperimentazioni  cliniche  sui  medicinali  per  uso  umano   e   sui
dispositivi medici, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11
gennaio 2018, n. 3;  decreto  legislativo  14  maggio  2019,  n.  52,
recante attuazione della delega per il riassetto e la  riforma  della
normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso
umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 11  gennaio
2018, n. 3; 
      3. diritti dei pazienti di cui a: decreto legislativo  4  marzo
2014,  n.  38,  recante   attuazione   della   direttiva   2011/24/UE
concernente  l'applicazione  dei  diritti   dei   pazienti   relativi
all'assistenza sanitaria transfrontaliera,  nonche'  della  direttiva
2012/52/UE,   comportante   misure   destinate   ad   agevolare    il
riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro;
decreto ministeriale 16 aprile 2018 n.  50,  recante  regolamento  in
materia  di  assistenza  sanitaria   transfrontaliera   soggetta   ad
autorizzazione preventiva; 
      4.  lavorazione,  presentazione  e  vendita  dei  prodotti  del
tabacco  e  dei  prodotti   correlati,   disciplinate   dal   decreto
legislativo  12  gennaio  2016,  n.  6,  recante  recepimento   della
direttiva   2014/40/UE   sul   ravvicinamento   delle    disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli  Stati   membri
relative alla lavorazione, alla  presentazione  e  alla  vendita  dei
prodotti del tabacco  e  dei  prodotti  correlati  e  che  abroga  la
direttiva 2001/37/CE. 
    I. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3)  -  protezione  dei
consumatori: 
      diritti  dei   consumatori   e   protezione   dei   consumatori
disciplinati dai seguenti atti: 
        i) decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
codice del consumo, a norma dell'articolo 7  della  legge  29  luglio
2003, n. 229; 
        ii) decreto legislativo 4  novembre  2021,  n.  173,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati  aspetti  dei
contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali; 
        iii) decreto legislativo 4 novembre  2021,  n.  170,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa  a  determinati  aspetti  dei
contratti di vendita  di  beni,  che  modifica  il  regolamento  (UE)
2017/2394 e la  direttiva  2009/22/CE,  e  che  abroga  la  direttiva
1999/44/CE.; 
        iv) decreto  legislativo  2  agosto  2007,  n.  146,  recante
attuazione  della  direttiva  2005/29/CE   relativa   alle   pratiche
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel  mercato  interno  e
che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE,  2002/65/CE,
e il Regolamento (CE) n. 2006/2004; 
        v) decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  141,  recante
attuazione  della  direttiva  2008/48/CE  relativa  ai  contratti  di
credito ai consumatori, nonche' modifiche del  titolo  VI  del  testo
unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in  merito  alla
disciplina dei  soggetti  operanti  nel  settore  finanziario,  degli
agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi; 
        vi) decreto legislativo 21  febbraio  2014,  n.  21,  recante
attuazione della direttiva 2011/83/UE sui  diritti  dei  consumatori,
recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che  abroga
le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE; 
        vii) decreto  legislativo  15  marzo  2017,  n.  37,  recante
attuazione della direttiva  2014/92/UE,  sulla  comparabilita'  delle
spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto  di
pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di
base. 
    J. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) - tutela della vita
privata e dei dati personali e sicurezza delle  reti  e  dei  sistemi
informativi: 
      i) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
      ii) regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla  protezione  dei  dati)  (GU  L  119  del
4.5.2016, pag. 1);  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,
recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 
 
                              Parte II 
 
    L'articolo 1, comma 2, lettera b),  fa  riferimento  ai  seguenti
atti: 
      A. Articolo 2, comma  1,  lettera  a),  numero  3)  -  servizi,
prodotti e mercati finanziari e prevenzione  del  riciclaggio  e  del
finanziamento del terrorismo: 
        1. servizi finanziari: 
          i) decreto legislativo  16  aprile  2012,  n.  47,  recante
attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente  il  coordinamento
delle disposizioni legislative,  regolamentari  e  amministrative  in
materia di  taluni  organismi  d'investimento  collettivo  in  valori
mobiliari (OICVM); articolo 8, decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n.  58,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia   di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli  8  e  21  della
legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
          ii) decreto legislativo 13 dicembre 2018, n.  147,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle  attivita'  e  alla
vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali; 
          iii) decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,  recante
attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali
dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le  direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE; 
          iv) regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 16 aprile  2014,  relati  agli  abusi  di  mercato
(regolamento abusi di mercato) e che abroga  la  direttiva  2003/6/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e le  direttive  2003/124/CEE,
2003/125/CEE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del  12.6.2014,
pag. 1); 
          v) decreto legislativo  12  maggio  2015,  n.  72,  recante
attuazione della direttiva  2013/36/UE,  che  modifica  la  direttiva
2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per  quanto
concerne l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e la  vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e  sulle  imprese  di  investimento.
Modifiche al decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385  e  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 
          vi) decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  71,  recante
attuazione  della  direttiva  2014/91/UE,  recante   modifica   della
direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
legislative, regolamentari e  amministrative  in  materia  di  taluni
organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM),  per
quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche  retributive
e le sanzioni e di attuazione, limitatamente ad  alcune  disposizioni
sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai  mercati  degli
strumenti  finanziari  e  che  modifica  le  direttive  2002/92/CE  e
2011/61/UE.; decreto legislativo  3  agosto  2017,  n.  129,  recante
attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai  mercati  degli  strumenti
finanziari e che modifica la  direttiva  2002/92/CE  e  la  direttiva
2011/61/UE, cosi', come modificata dalla direttiva  2016/1034/UE  del
Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  23  giugno  2016,  e  di
adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni   del
regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 15 maggio 2014, sui mercati  degli  strumenti  finanziari  e  che
modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, cosi' come  modificato  dal
regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 23 giugno 2016; 
          vii) regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 23 luglio  2014,  relativo  al  miglioramento  del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai  depositari  centrali  di
titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65(UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257, del 28.8.2014, pag. 1); 
          viii) regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento  europeo
e  del  Consiglio,  del  26  novembre  2014,  relativo  ai  documenti
contenenti le informazioni chiave per i  prodotti  d'investimento  al
dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014,  pag.
1); 
          ix) regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza  delle  operazioni
di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e  che  modifica  il
regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 1); 
          x) decreto legislativo  21  maggio  2018,  n.  68,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  20  gennaio  2016,   relativa   alla   distribuzione
assicurativa; 
          xi) regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al  prospetto  da  pubblicare
per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli  di
un mercato regolamentato e che abroga la direttiva 2003/71/CE  (GU  L
168 del 30.6.2017, pag. 12); 
        2. prevenzione del riciclaggio di denaro e del  finanziamento
del terrorismo: 
          i) decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  90,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2015/849  relativa  alla  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del  terrorismo  e  recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e  2006/70/CE  e  attuazione  del
regolamento (UE) n.  2015/847  riguardante  i  dati  informativi  che
accompagnano i trasferimenti di fondi e  che  abroga  il  regolamento
(CE) n. 1781/2006; 
          ii) regolamento (UE) 2015/847 del Palamento europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante  i  dati  informativi  che
accompagnano i trasferimenti di fondi e  che  abroga  il  regolamento
(CE) n. 1781/206 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1); 
      B. Articolo 2, comma 1, lettera a), numero 3) -  sicurezza  dei
trasporti: 
        i) regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione,  l'analisi
e il monitoraggio di eventi nel settore  dell'aviazione  civile,  che
modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e i regolamenti (CE n. 1321/2007 e (CE) n.  1330/2007
della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18); 
        ii) decreto legislativo 15  febbraio  2016,  n.  32,  recante
attuazione della direttiva del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del  20   novembre   2013,   n.   2013/54/UE,   relativa   a   talune
responsabilita' dello Stato di bandiera  ai  fini  della  conformita'
alla  convenzione  sul  lavoro  marittimo  del  2006  e   della   sua
applicazione; 
        iii) decreto  legislativo  24  marzo  2011,  n.  53,  recante
attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali
per la sicurezza delle navi, la prevenzione  dell'inquinamento  e  le
condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano  nei
porti comunitari e che navigano nelle acque  sotto  la  giurisdizione
degli Stati membri; 
      C. Articolo  2,  comma  1,  lettera  a),  numero  3)  -  tutela
dell'ambiente: 
        i) decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  145,  recante
attuazione  della  direttiva   2013/30/UE   sulla   sicurezza   delle
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e  che  modifica  la
direttiva 2004/35/CE.