Articolo 14
Ogni Stato contraente puo' recedere dalla presente Convenzione
purche' dia un preavviso scritto di dodici mesi al depositario che
dovra' informare tutti gli Stati contraenti o alle altre eventuali
condizioni concordate tra gli Stati contraenti. Ciascuno Stato
contraente si impegna, in caso di recesso dalla Convenzione, a
cessare, dopo l'uscita, di utilizzare o applicare, per qualsiasi
fine, il Marchio Comune di Controllo.