(Allegato A)
                                                           Allegato A 
 
Tabella 1A: Aiuti agli investimenti  in  attivi  materiali  e  attivi
            immateriali  nelle   aziende   agricole   connessi   alla
            produzione agricola primaria 
 
L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi  alla
produzione agricola  primaria.  L'investimento  e'  realizzato  nelle
aziende agricole da  uno  o  piu'  beneficiari  o  riguarda  un  bene
materiale o immateriale utilizzato da uno o piu' beneficiari. 
L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: 
   a) migliorare  le  prestazioni   globali   e   la   sostenibilita'
      dell'azienda agricola, in particolare  mediante  una  riduzione
      dei costi di produzione o il miglioramento e  la  riconversione
      della produzione; 
   b) migliorare le norme riguardanti l'ambiente naturale, l'igiene o
      il benessere degli animali; 
   c) creare e migliorare l'infrastruttura  connessa  allo  sviluppo,
      all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi
      l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto
      fondiari,   l'approvvigionamento   di   energia    sostenibile,
      l'efficienza  energetica  nonche'  l'approvvigionamento  e   il
      risparmio idrico; 
   d) contribuire all'adattamento ai  cambiamenti  climatici  e  alla
      loro mitigazione, anche attraverso la riduzione delle emissioni
      di gas a effetto serra e il  miglioramento  del  sequestro  del
      carbonio,  nonche'  promozione   dell'energia   sostenibile   e
      dell'efficienza energetica; 
   e) contribuire alla bioeconomia circolare sostenibile e promuovere
      lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle  risorse
      naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche  attraverso  la
      riduzione della dipendenza chimica; 
   f) contribuire  ad   arrestare   e   invertire   la   perdita   di
      biodiversita', migliorare i servizi ecosistemici  e  preservare
      gli habitat e i paesaggi. 
 
Non possono essere concessi aiuti per:  a)  acquisto  di  diritti  di
produzione agricola e diritti all'aiuto; b) acquisto  e  impianto  di
piante annuali; c) acquisto di  animali;  d)  investimenti  intesi  a
conformarsi alle norme nazionali o dell'Unione in  vigore;  e)  costi
diversi da  quelli  elencati  nella  presente  tabella,  connessi  al
contratto di leasing, quali il margine del  concedente,  i  costi  di
rifinanziamento degli  interessi,  le  spese  generali  e  gli  oneri
assicurativi; f) il capitale circolante; g) cablaggi per reti di dati
al di fuori della proprieta' privata. 
In caso di investimenti connessi alla produzione di  biocarburanti  o
alla produzione di energia  da  fonti  rinnovabili  a  livello  delle
aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni indicate  ai
punti da 146 a 151 degli Orientamenti per  gli  aiuti  di  Stato  nei
settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  di  cui  alla
Comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01 del 21 dicembre
2022. Sono ammessi gli aiuti agli investimenti per la  produzione  di
energia  da   fonti   rinnovabili   che   utilizzano   esclusivamente
sottoprodotti agricoli, agroindustriali e forestali. 
Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione nazionale e
dell'UE in materia di tutela ambientale  nonche'  alla  normativa  in
materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ai  sensi
del regolamento (UE) 2021/2115. Per gli investimenti  che  richiedono
una valutazione dell'impatto  ambientale  ai  sensi  della  direttiva
2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il  progetto  di
investimento sia stato oggetto di tale valutazione e  abbia  ottenuto
l'autorizzazione prima della data di  concessione  degli  aiuti.  Gli
investimenti devono rispettare i requisiti  ambientali  previsti  nei
CSR delle Regioni nei quali sono realizzati. 
Non possono essere concessi aiuti che  contravvengono  ai  divieti  o
alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n.  1308/2013,  anche
se  tali  divieti  e  restrizioni  interessano   solo   il   sostegno
dell'Unione previsto da tale regolamento. 
    

=====================================================================
|                     |     INTENSITA' MASSIMA AGEVOLAZIONE2(2)     |
|SPESE AMMISSIBILI(1) +=================+=============+=============+
|                     | Micro/Piccole   |     Medie   |     Grandi  |
|                     |    Imprese      |    Imprese  |    Imprese  |
+=====================+=================+=============+=============+
|1. Costruzione,      |                 |             |             |
|acquisizione, incluso|                 |             |             |
|il leasing, o        |       65%       |     60%     |     55%     |
|miglioramento di beni|                 |             |             |
|immobili3.           |                 |             |             |
+---------------------+-----------------+-------------+-------------+
|2. Acquisto o        |                 |             |             |
|noleggio con patto di|                 |             |             |
|acquisto di          |                 |             |             |
|macchinari e         |       65%       |     60%     |     55%     |
|attrezzature, fino ad|                 |             |             |
|un massimo del loro  |                 |             |             |
|valore di mercato.   |                 |             |             |
+---------------------+-----------------+-------------+-------------+
|3. Oneri per         |                 |             |             |
|l'acquisto, lo       |                 |             |             |
|sviluppo o l'utilizzo|                 |             |             |
|di programmi         |                 |             |             |
|informatici,         |                 |             |             |
|soluzioni in cloud e |       65%       |     60%     |     55%     |
|soluzioni analoghe e |                 |             |             |
|l'acquisizione di    |                 |             |             |
|brevetti, licenze,   |                 |             |             |
|diritti d'autore e   |                 |             |             |
|marchi commerciali.  |                 |             |             |
+---------------------+-----------------+-------------+-------------+
|4. Costi generali,   |                 |             |             |
|collegati alle spese |                 |             |             |
|di cui ai punti 1) e |                 |             |             |
|2), come onorari di  |                 |             |             |
|architetti, ingegneri|                 |             |             |
|e consulenti, onorari|       65%       |     60%     |     55%     |
|per consulenze sulla |                 |             |             |
|sostenibilita'       |                 |             |             |
|ambientale ed        |                 |             |             |
|economica, compresi  |                 |             |             |
|gli studi di         |                 |             |             |
|fattibilita'(4).     |                 |             |             |
+---------------------+-----------------+-------------+-------------+
    
Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della  trasformazione
            di  prodotti  agricoli  e  della  commercializzazione  di
            prodotti agricoli 
 
L'investimento riguarda la trasformazione di prodotti agricoli  o  la
commercializzazione di prodotti agricoli. 
Gli investimenti relativi alla produzione di  biocarburanti  prodotti
da colture alimentari e foraggere non sono ammissibili  all'aiuto  ai
sensi della presente tabella 2 A. 
Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione nazionale e
dell'UE in materia di tutela ambientale  nonche'  alla  normativa  in
materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ai  sensi
del regolamento (UE) 2021/2115. Per gli investimenti  che  richiedono
una valutazione dell'impatto  ambientale  ai  sensi  della  direttiva
2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il  progetto  di
investimento sia stato oggetto di tale valutazione e  abbia  ottenuto
l'autorizzazione prima della data di  concessione  degli  aiuti.  Gli
investimenti devono rispettare i requisiti  ambientali  previsti  nei
CSR delle Regioni nei quali sono realizzati. 
Il capitale circolante non e'  ritenuto  un  costo  ammissibile.  Gli
aiuti non sono concessi per investimenti realizzati  per  conformarsi
alle norme nazionali e dell'Unione in vigore. 
Non possono essere concessi aiuti che  contravvengono  ai  divieti  o
alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n.  1308/2013,  anche
se  tali  divieti  e  restrizioni  interessano   solo   il   sostegno
dell'Unione previsto da tale regolamento. 
Gli aiuti individuali con costi ammissibili superiori a 25 milioni di
euro o il cui equivalente sovvenzione lordo supera i  12  milioni  di
euro  sono  appositamente  notificati  alla   Commissione   a   norma
dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. 
Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5  anni  dopo  la
data del loro completamento, altrimenti  gli  aiuti  dovranno  essere
rimborsati. 
    

=====================================================================
|                       |    INTENSITA' MASSIMA AGEVOLAZIONE(5)     |
+   SPESE AMMISSIBILI   +======================+==========+=========+
|                       |    Micro/Piccole     |  Medie   | Grandi  |
|                       |       Imprese        | Imprese  | Imprese |
+-----------------------+----------------------+----------+---------+
|1. Costruzione,        |                      |          |         |
|acquisizione(6),       |                      |          |         |
|incluso il leasing(7), |         65%          |   60%    |   55%   |
|o miglioramento di beni|                      |          |         |
|immobili(8)            |                      |          |         |
+-----------------------+----------------------+----------+---------+
|2. Acquisto o noleggio |                      |          |         |
|con patto d'acquisto di|                      |          |         |
|macchinari e           |         65%          |   60%    |   55%   |
|attrezzature, al       |                      |          |         |
|massimo fino al loro   |                      |          |         |
|valore di mercato(9)   |                      |          |         |
+-----------------------+----------------------+----------+---------+
|3. Costi generali      |                      |          |         |
|collegati alle spese di|                      |          |         |
|cui ai punti 1) e 2),  |                      |          |         |
|come onorari di        |                      |          |         |
|architetti, ingegneri e|                      |          |         |
|consulenti, onorari per|                      |          |         |
|consulenze sulla       |                      |          |         |
|sostenibilita'         |                      |          |         |
|ambientale ed          |                      |          |         |
|economica, compresi    |         65%          |   60%    |   55%   |
|studi di fattibilita'; |                      |          |         |
|gli studi di           |                      |          |         |
|fattibilita' rimangono |                      |          |         |
|spese ammissibili anche|                      |          |         |
|quando, sulla base dei |                      |          |         |
|loro risultati, non e' |                      |          |         |
|sostenuta alcuna delle |                      |          |         |
|spese di cui ai punti  |                      |          |         |
|1) e 2)                |                      |          |         |
+-----------------------+----------------------+----------+---------+
|4. Oneri per           |                      |          |         |
|l'acquisto, lo sviluppo|                      |          |         |
|o l'utilizzo di        |                      |          |         |
|programmi informatici, |                      |          |         |
|soluzioni in cloud e   |                      |          |         |
|soluzioni analoghe e   |         65%          |   60%    |   55%   |
|l'acquisizione di      |                      |          |         |
|brevetti, licenze,     |                      |          |         |
|diritti d'autore e     |                      |          |         |
|marchi commerciali     |                      |          |         |
+-----------------------+----------------------+----------+---------+
    
Tabella 3A: Aiuti in esenzione  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.
            651/2014(10) 
    

+-------------------------------------------------------------------+
|Articolo 14 - Aiuti a finalita' regionale per investimenti         |
|concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti     |
|agroalimentari non compresi nell'Allegato I del TFUE(11)           |
+-------------------------------------------------------------------+
|Intensita' Massima Agevolazione: si applicano le intensita' massima|
|di aiuto (in % dell'ESL) stabilite per le diverse zone dalla Carta |
|degli aiuti di stato a finalita' regionale 2022-2027(12)           |
+----------------------------------+--------------------------------+
|                                  |Soggetti beneficiari, aree e    |
|Costi ammissibili                 |costi ammissibili               |
+----------------------------------+--------------------------------+
|«investimento iniziale»:          |Indipendentemente dalle         |
|                                  |dimensioni del Soggetto         |
|a) investimento in attivi materia-|beneficiario, nelle aree del    |
|li e immateriali(13) relativo alla|territorio nazionale ammesse    |
|creazione di un nuovo             |alla deroga di cui all'articolo |
|stabilimento, all'ampliamento     |107, paragrafo 3, lettera a),   |
|della capacita' di uno            |del TFUE previste dalla Carta   |
|stabilimento esistente, alla      |degli aiuti di Stato a finalita'|
|diversificazione della produzione |regionale; solo PMI, nelle aree |
|di uno stabilimento per ottenere  |del territorio nazionale ammesse|
|prodotti mai fabbricati           |alla deroga di cui all'articolo |
|precedentemente o a un cambiamento|107, paragrafo 3, lettera c),   |
|fondamentale del processo         |del TFUE previste dalla Carta   |
|produttivo complessivo di uno     |degli aiuti di Stato a finalita'|
|stabilimento esistente;           |regionale.                      |
|                                  |                                |
|b) l'acquisizione di attivi       |                                |
|appartenenti a uno stabilimento   |                                |
|che sia stato chiuso o che sarebbe|                                |
|stato chiuso senza tale           |                                |
|acquisizione e sia acquistato da  |                                |
|un investitore che no che non ha  |                                |
|relazioni con il venditore. Non   |                                |
|rientra nella definizione la      |                                |
|semplice acquisizione di quote di |                                |
|un'impresa;                       |                                |
+----------------------------------+--------------------------------+
|«investimento iniziale a favore di|Indipendentemente dalle         |
|una nuova attivita' economica»:   |dimensioni del Soggetto         |
|                                  |beneficiario, nelle aree del    |
|a) investimento in attivi materia-|territorio nazionale ammesse    |
|li e immateriali(14) relativo alla|alla deroga di cui all'articolo |
|creazione di un nuovo stabilimento|107, paragrafo 3, lettera a),   |
|o alla diversificazione delle     |del TFUE e nelle aree del       |
|attivita' di uno stabilimento, a  |territorio nazionale ammesse    |
|condizione che le nuove attivita' |alla deroga di cui all'articolo |
|non siano uguali o simili a quelle|107, paragrafo 3, lettera c),   |
|svolte precedentemente nello      |del TFUE, previste dalla Carta  |
|stabilimento;                     |degli aiuti di Stato a finalita'|
|                                  |regionale.                      |
|b) l'acquisizione di attivi       |                                |
|appartenenti a uno stabilimento   |                                |
|che sia stato chiuso o che sarebbe|                                |
|stato chiuso senza tale           |                                |
|acquisizione e sia acquistato     |                                |
|da un investitore non ha relazioni|                                |
|con il venditore, a condizione che|                                |
|le nuove attivita' che verranno   |                                |
|svolte utilizzando gli attivi     |                                |
|acquisiti non siano uguali o      |                                |
|simili a quelle svolte nello      |                                |
|stabilimento prima                |                                |
|dell'acquisizione;                |                                |
+----------------------------------+--------------------------------+
|Articolo 17 - Aiuti alle PMI per investimenti concernenti la       |
|trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari     |
|non compresi nell'Allegato I del TFUE nel limite della soglia di   |
|notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per   |
|progetto di investimento.                                          |
+----------------------------------+--------------------------------+
|I costi ammissibili comprendono:  |Intensita' massima agevolazione |
+----------------------------------+--------------------------------+
|a) investimento in attivi         |                                |
|materiali e/o immateriali per     |                                |
|installare un nuovo stabilimento, |                                |
|ampliare uno stabilimento         |                                |
|esistente, diversificare la       |                                |
|produzione di uno stabilimento    |                                |
|mediante prodotti nuovi aggiuntivi|                                |
|o trasformare radicalmente il     |                                |
|processo produttivo complessivo di|                                |
|uno stabilimento esistente        |20% dei costi ammissibili per le|
+----------------------------------+piccole imprese; 10% dei costi  |
|b) attivi immateriali che         |ammissibili per le medie imprese|
|soddisfano tutte le seguenti      |                                |
|condizioni: a) sono utilizzati    |                                |
|esclusivamente nello stabilimento |                                |
|beneficiario degli aiuti; b) sono |                                |
|considerati ammortizzabili; c)    |                                |
|sono acquistati a condizioni di   |                                |
|mercato da terzi che non hanno    |                                |
|relazioni con l'acquirente; d)    |                                |
|figurano nell'attivo di bilancio  |                                |
|dell'impresa per almeno tre anni  |                                |
+----------------------------------+--------------------------------+
|Articolo 41 - Aiuti agli investimenti volti a promuovere la        |
|produzione di energia da fonti rinnovabili, nel limite della       |
|soglia di 15 milioni di euro per impresa e per progetto di         |
|investimento. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di     |
|biocarburanti sono ammessi esclusivamente per la produzione        |
|di biocarburanti sostenibili  diversi da quelli prodotti da        |
|colture alimentari. Non sono concessi aiuti per biocarburanti      |
|soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione. Non sono     |
|ammissibili i costi non  direttamente connessi al conseguimento    |
|di un livello piu' elevato di tutela dell'ambiente. Gli aiuti      |
|possono essere concessi solamente per la realizzazione di nuovi    |
|impianti.                                                          |
+----------------------------------+--------------------------------+
|I costi ammissibili sono i costi  |Intensita' massima agevolazione |
|degli investimenti supplementari  |(ESL)(15)                       |
|necessari per promuovere la       |                                |
|produzione di energia da fonti    |                                |
|rinnovabili. Tali costi sono      |                                |
|determinati come segue:           |                                |
+----------------------------------+--------------------------------+
|a) se il costo dell'investimento  |                                |
|per la produzione di energia da   |                                |
|fonti rinnovabili e' individuabile|                                |
|come investimento distinto        |                                |
|all'interno del costo complessivo |                                |
|dell'investimento, ad esempio come|                                |
|una componente aggiuntiva         |                                |
|facilmente riconoscibile di un    |                                |
|impianto preesistente, il costo   |                                |
|ammissibile corrisponde al costo  |                                |
|connesso all'energia rinnovabile; |                                |
+----------------------------------+   45 % dei costi ammissibili   |
|b) se il costo dell'investimento  |                                |
|per la produzione di energia da   |                                |
|fonti rinnovabili e' individuabile|                                |
|in riferimento a un investimento  |                                |
|analogo meno rispettoso           |                                |
|dell'ambiente che verosimilmente  |                                |
|sarebbe stato realizzato senza    |                                |
|l'aiuto, questa differenza tra i  |                                |
|costi di entrambi gli investimenti|                                |
|corrisponde al costo connesso     |                                |
|all'energia rinnovabile e         |                                |
|costituisce il costo ammissibile; |                                |
+----------------------------------+--------------------------------+
|c) c) nel caso di alcuni impianti |                                |
|su scala ridotta per i quali non  |                                |
|e' individuabile un investimento  |                                |
|meno rispettoso dell'ambiente in  |                                |
|quanto non esistono impianti di   |   30 % dei costi ammissibili   |
|dimensioni analoghe, i costi di   |                                |
|investimento totali per conseguire|                                |
|un livello piu' elevato di tutela |                                |
|dell'ambiente costituiscono i     |                                |
|costi ammissibili                 |                                |
+----------------------------------+--------------------------------+
    
---------------------------------- 
 
(1) Sono  esclusi  dalle  spese  ammissibili  i  costi  destinati  ad
investimenti relativi a sistemi di irrigazione, anche nel caso in cui
rientrino nell'ambito di applicazione dei punti (157) e  (158)  degli
Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e  forestale
e nelle zone rurali  di  cui  alla  Comunicazione  della  Commissione
europea 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022. 
 
(2) L'intensita' di aiuto  puo'  essere  aumentata  al  massimo  fino
all'80% per le micro e piccole imprese, fino  al  75%  per  le  medie
imprese e fino al 70% per le grandi imprese, in presenza dei seguenti
investimenti: 
  (a) investimenti connessi al miglioramento delle norme  riguardanti
      il benessere degli animali; 
  (b) investimenti    connessi    a    uno    o    piu'     obiettivi
      climatico-ambientali specifici di seguito riportati: 
    • contribuire all'adattamento ai  cambiamenti  climatici  e  alla
      loro mitigazione, anche attraverso la riduzione delle emissioni
      di gas a effetto serra e il  miglioramento  del  sequestro  del
      carbonio,  nonche'  promozione   dell'energia   sostenibile   e
      dell'efficienza energetica; 
    • contribuire alla bioeconomia circolare sostenibile e promuovere
      lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle  risorse
      naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche  attraverso  la
      riduzione della dipendenza chimica; 
    • contribuire  ad   arrestare   e   invertire   la   perdita   di
      biodiversita', migliorare i servizi ecosistemici  e  preservare
      gli habitat e i paesaggi; 
  (c) investimenti da parte di giovani agricoltori. 
 
(3)  I  terreni  acquistati  sono  ammissibili  solo  in  misura  non
superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento 
 
(4) Gli studi di fattibilita' sono costi  ammissibili  anche  quando,
sulla base dei loro risultati, non e' effettuata alcuna  delle  spese
di cui ai punti 1) e 2). 
 
(5) L'intensita' di aiuto  puo'  essere  aumentata  al  massimo  fino
all'80 % per le micro e piccole imprese, fino al  75%  per  le  medie
imprese e fino al 70% per le grandi imprese, in presenza dei seguenti
investimenti: 
  (a) investimenti    connessi    a    uno    o    piu'     obiettivi
      climatico-ambientali specifici di seguito riportati: 
  • contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla  loro
    mitigazione, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas
    a effetto serra e il miglioramento del  sequestro  del  carbonio,
    nonche' promozione  dell'energia  sostenibile  e  dell'efficienza
    energetica; 
  • contribuire alla bioeconomia circolare sostenibile  e  promuovere
    lo sviluppo sostenibile e un'efficiente  gestione  delle  risorse
    naturali come l'acqua, il suolo e  l'aria,  anche  attraverso  la
    riduzione della dipendenza chimica; 
  • contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversita',
    migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli  habitat  e  i
    paesaggi; 
  (b) per quanto riguarda gli aiuti per la trasformazione di prodotti
      agricoli, investimenti connessi al  miglioramento  delle  norme
      riguardanti il benessere degli animali; 
  (c) investimenti da parte di giovani agricoltori. 
 
(6) I terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al  10  %
dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione. 
 
(7) I costi diversi, connessi  ai  contratti  di  leasing,  quali  il
margine del concedente, i costi di rifinanziamento  degli  interessi,
le spese generali e gli oneri assicurativi, non  costituiscono  costi
ammissibili. 
 
(8) I costi  per  cablaggi  per  reti  di  dati  al  di  fuori  della
proprieta' privata non costituiscono spese ammissibili. 
 
(9) I costi diversi, connessi  ai  contratti  di  leasing,  quali  il
margine del concedente, i costi di rifinanziamento  degli  interessi,
le spese generali e gli oneri assicurativi, non  costituiscono  costi
ammissibili. 
 
(10) Ai fini  del  calcolo  dell'intensita'  di  aiuto  e  dei  costi
ammissibili, tutte le  cifre  utilizzate  sono  intese  al  lordo  di
qualsiasi imposta o altro onere. 
 
(11) Non sono concessi gli aiuti individuali  a  finalita'  regionale
agli investimenti a favore di un Soggetto beneficiario che,  nei  due
anni precedenti la  domanda  di  aiuti  a  finalita'  regionale  agli
investimenti, abbia chiuso la stessa  o  un'analoga  attivita'  nello
spazio economico europeo o che, al momento della  domanda  di  aiuti,
abbia concretamente in programma di  cessare  l'attivita'  entro  due
anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto  dell'aiuto
nella zona interessata 
 
(12)  Il  Soggetto  beneficiario   deve   apportare   un   contributo
finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili,  o  attraverso
risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma  priva
di qualsiasi sostegno pubblico. 
 
(13) Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi
di  investimento  se  soddisfano  le  seguenti  condizioni:  a)  sono
utilizzati  esclusivamente  nello  stabilimento  beneficiario   degli
aiuti; b) sono ammortizzabili; c) sono  acquistati  a  condizioni  di
mercato da terzi che non  hanno  relazioni  con  l'acquirente;  e  d)
figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria  dell'aiuto  e  restano
associati al progetto per cui e' concesso l'aiuto per  almeno  cinque
anni o tre anni nel caso di PMI. Per le grandi imprese, i costi degli
attivi immateriali sono ammissibili non  oltre  il  50  %  dei  costi
totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale. 
 
(14) Si veda nota 10). 
 
(15)  L'intensita'  di  aiuto  puo'  essere  aumentata  di  20  punti
percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti
percentuali per gli aiuti concessi alle medie  imprese.  L'intensita'
di  aiuto  puo'  essere  aumentata  di  15  punti   percentuali   per
investimenti  effettuati  in  zone  assistite   che   soddisfano   le
condizioni di cui all'articolo 107,  paragrafo  3,  lettera  a),  del
trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone
assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo  107,  paragrafo
3, lettera c), del trattato.