Allegato A
Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi
immateriali nelle aziende agricole connessi alla
produzione agricola primaria
L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi alla
produzione agricola primaria. L'investimento e' realizzato nelle
aziende agricole da uno o piu' beneficiari o riguarda un bene
materiale o immateriale utilizzato da uno o piu' beneficiari.
L'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilita'
dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione
dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione
della produzione;
b) migliorare le norme riguardanti l'ambiente naturale, l'igiene o
il benessere degli animali;
c) creare e migliorare l'infrastruttura connessa allo sviluppo,
all'adeguamento e all'ammodernamento dell'agricoltura, compresi
l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto
fondiari, l'approvvigionamento di energia sostenibile,
l'efficienza energetica nonche' l'approvvigionamento e il
risparmio idrico;
d) contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla
loro mitigazione, anche attraverso la riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del
carbonio, nonche' promozione dell'energia sostenibile e
dell'efficienza energetica;
e) contribuire alla bioeconomia circolare sostenibile e promuovere
lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse
naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la
riduzione della dipendenza chimica;
f) contribuire ad arrestare e invertire la perdita di
biodiversita', migliorare i servizi ecosistemici e preservare
gli habitat e i paesaggi.
Non possono essere concessi aiuti per: a) acquisto di diritti di
produzione agricola e diritti all'aiuto; b) acquisto e impianto di
piante annuali; c) acquisto di animali; d) investimenti intesi a
conformarsi alle norme nazionali o dell'Unione in vigore; e) costi
diversi da quelli elencati nella presente tabella, connessi al
contratto di leasing, quali il margine del concedente, i costi di
rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri
assicurativi; f) il capitale circolante; g) cablaggi per reti di dati
al di fuori della proprieta' privata.
In caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o
alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle
aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni indicate ai
punti da 146 a 151 degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali di cui alla
Comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01 del 21 dicembre
2022. Sono ammessi gli aiuti agli investimenti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili che utilizzano esclusivamente
sottoprodotti agricoli, agroindustriali e forestali.
Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione nazionale e
dell'UE in materia di tutela ambientale nonche' alla normativa in
materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ai sensi
del regolamento (UE) 2021/2115. Per gli investimenti che richiedono
una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva
2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di
investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto
l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti. Gli
investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei
CSR delle Regioni nei quali sono realizzati.
Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o
alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche
se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno
dell'Unione previsto da tale regolamento.
=====================================================================
| | INTENSITA' MASSIMA AGEVOLAZIONE2(2) |
|SPESE AMMISSIBILI(1) +=================+=============+=============+
| | Micro/Piccole | Medie | Grandi |
| | Imprese | Imprese | Imprese |
+=====================+=================+=============+=============+
|1. Costruzione, | | | |
|acquisizione, incluso| | | |
|il leasing, o | 65% | 60% | 55% |
|miglioramento di beni| | | |
|immobili3. | | | |
+---------------------+-----------------+-------------+-------------+
|2. Acquisto o | | | |
|noleggio con patto di| | | |
|acquisto di | | | |
|macchinari e | 65% | 60% | 55% |
|attrezzature, fino ad| | | |
|un massimo del loro | | | |
|valore di mercato. | | | |
+---------------------+-----------------+-------------+-------------+
|3. Oneri per | | | |
|l'acquisto, lo | | | |
|sviluppo o l'utilizzo| | | |
|di programmi | | | |
|informatici, | | | |
|soluzioni in cloud e | 65% | 60% | 55% |
|soluzioni analoghe e | | | |
|l'acquisizione di | | | |
|brevetti, licenze, | | | |
|diritti d'autore e | | | |
|marchi commerciali. | | | |
+---------------------+-----------------+-------------+-------------+
|4. Costi generali, | | | |
|collegati alle spese | | | |
|di cui ai punti 1) e | | | |
|2), come onorari di | | | |
|architetti, ingegneri| | | |
|e consulenti, onorari| 65% | 60% | 55% |
|per consulenze sulla | | | |
|sostenibilita' | | | |
|ambientale ed | | | |
|economica, compresi | | | |
|gli studi di | | | |
|fattibilita'(4). | | | |
+---------------------+-----------------+-------------+-------------+
Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione
di prodotti agricoli e della commercializzazione di
prodotti agricoli
L'investimento riguarda la trasformazione di prodotti agricoli o la
commercializzazione di prodotti agricoli.
Gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti prodotti
da colture alimentari e foraggere non sono ammissibili all'aiuto ai
sensi della presente tabella 2 A.
Gli investimenti devono essere conformi alla legislazione nazionale e
dell'UE in materia di tutela ambientale nonche' alla normativa in
materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ai sensi
del regolamento (UE) 2021/2115. Per gli investimenti che richiedono
una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva
2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di
investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto
l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti. Gli
investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei
CSR delle Regioni nei quali sono realizzati.
Il capitale circolante non e' ritenuto un costo ammissibile. Gli
aiuti non sono concessi per investimenti realizzati per conformarsi
alle norme nazionali e dell'Unione in vigore.
Non possono essere concessi aiuti che contravvengono ai divieti o
alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche
se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno
dell'Unione previsto da tale regolamento.
Gli aiuti individuali con costi ammissibili superiori a 25 milioni di
euro o il cui equivalente sovvenzione lordo supera i 12 milioni di
euro sono appositamente notificati alla Commissione a norma
dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
Gli investimenti devono essere mantenuti per almeno 5 anni dopo la
data del loro completamento, altrimenti gli aiuti dovranno essere
rimborsati.
=====================================================================
| | INTENSITA' MASSIMA AGEVOLAZIONE(5) |
+ SPESE AMMISSIBILI +======================+==========+=========+
| | Micro/Piccole | Medie | Grandi |
| | Imprese | Imprese | Imprese |
+-----------------------+----------------------+----------+---------+
|1. Costruzione, | | | |
|acquisizione(6), | | | |
|incluso il leasing(7), | 65% | 60% | 55% |
|o miglioramento di beni| | | |
|immobili(8) | | | |
+-----------------------+----------------------+----------+---------+
|2. Acquisto o noleggio | | | |
|con patto d'acquisto di| | | |
|macchinari e | 65% | 60% | 55% |
|attrezzature, al | | | |
|massimo fino al loro | | | |
|valore di mercato(9) | | | |
+-----------------------+----------------------+----------+---------+
|3. Costi generali | | | |
|collegati alle spese di| | | |
|cui ai punti 1) e 2), | | | |
|come onorari di | | | |
|architetti, ingegneri e| | | |
|consulenti, onorari per| | | |
|consulenze sulla | | | |
|sostenibilita' | | | |
|ambientale ed | | | |
|economica, compresi | 65% | 60% | 55% |
|studi di fattibilita'; | | | |
|gli studi di | | | |
|fattibilita' rimangono | | | |
|spese ammissibili anche| | | |
|quando, sulla base dei | | | |
|loro risultati, non e' | | | |
|sostenuta alcuna delle | | | |
|spese di cui ai punti | | | |
|1) e 2) | | | |
+-----------------------+----------------------+----------+---------+
|4. Oneri per | | | |
|l'acquisto, lo sviluppo| | | |
|o l'utilizzo di | | | |
|programmi informatici, | | | |
|soluzioni in cloud e | | | |
|soluzioni analoghe e | 65% | 60% | 55% |
|l'acquisizione di | | | |
|brevetti, licenze, | | | |
|diritti d'autore e | | | |
|marchi commerciali | | | |
+-----------------------+----------------------+----------+---------+
Tabella 3A: Aiuti in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n.
651/2014(10)
+-------------------------------------------------------------------+
|Articolo 14 - Aiuti a finalita' regionale per investimenti |
|concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti |
|agroalimentari non compresi nell'Allegato I del TFUE(11) |
+-------------------------------------------------------------------+
|Intensita' Massima Agevolazione: si applicano le intensita' massima|
|di aiuto (in % dell'ESL) stabilite per le diverse zone dalla Carta |
|degli aiuti di stato a finalita' regionale 2022-2027(12) |
+----------------------------------+--------------------------------+
| |Soggetti beneficiari, aree e |
|Costi ammissibili |costi ammissibili |
+----------------------------------+--------------------------------+
|«investimento iniziale»: |Indipendentemente dalle |
| |dimensioni del Soggetto |
|a) investimento in attivi materia-|beneficiario, nelle aree del |
|li e immateriali(13) relativo alla|territorio nazionale ammesse |
|creazione di un nuovo |alla deroga di cui all'articolo |
|stabilimento, all'ampliamento |107, paragrafo 3, lettera a), |
|della capacita' di uno |del TFUE previste dalla Carta |
|stabilimento esistente, alla |degli aiuti di Stato a finalita'|
|diversificazione della produzione |regionale; solo PMI, nelle aree |
|di uno stabilimento per ottenere |del territorio nazionale ammesse|
|prodotti mai fabbricati |alla deroga di cui all'articolo |
|precedentemente o a un cambiamento|107, paragrafo 3, lettera c), |
|fondamentale del processo |del TFUE previste dalla Carta |
|produttivo complessivo di uno |degli aiuti di Stato a finalita'|
|stabilimento esistente; |regionale. |
| | |
|b) l'acquisizione di attivi | |
|appartenenti a uno stabilimento | |
|che sia stato chiuso o che sarebbe| |
|stato chiuso senza tale | |
|acquisizione e sia acquistato da | |
|un investitore che no che non ha | |
|relazioni con il venditore. Non | |
|rientra nella definizione la | |
|semplice acquisizione di quote di | |
|un'impresa; | |
+----------------------------------+--------------------------------+
|«investimento iniziale a favore di|Indipendentemente dalle |
|una nuova attivita' economica»: |dimensioni del Soggetto |
| |beneficiario, nelle aree del |
|a) investimento in attivi materia-|territorio nazionale ammesse |
|li e immateriali(14) relativo alla|alla deroga di cui all'articolo |
|creazione di un nuovo stabilimento|107, paragrafo 3, lettera a), |
|o alla diversificazione delle |del TFUE e nelle aree del |
|attivita' di uno stabilimento, a |territorio nazionale ammesse |
|condizione che le nuove attivita' |alla deroga di cui all'articolo |
|non siano uguali o simili a quelle|107, paragrafo 3, lettera c), |
|svolte precedentemente nello |del TFUE, previste dalla Carta |
|stabilimento; |degli aiuti di Stato a finalita'|
| |regionale. |
|b) l'acquisizione di attivi | |
|appartenenti a uno stabilimento | |
|che sia stato chiuso o che sarebbe| |
|stato chiuso senza tale | |
|acquisizione e sia acquistato | |
|da un investitore non ha relazioni| |
|con il venditore, a condizione che| |
|le nuove attivita' che verranno | |
|svolte utilizzando gli attivi | |
|acquisiti non siano uguali o | |
|simili a quelle svolte nello | |
|stabilimento prima | |
|dell'acquisizione; | |
+----------------------------------+--------------------------------+
|Articolo 17 - Aiuti alle PMI per investimenti concernenti la |
|trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari |
|non compresi nell'Allegato I del TFUE nel limite della soglia di |
|notifica dell'aiuto pari a 7,5 milioni di euro per impresa e per |
|progetto di investimento. |
+----------------------------------+--------------------------------+
|I costi ammissibili comprendono: |Intensita' massima agevolazione |
+----------------------------------+--------------------------------+
|a) investimento in attivi | |
|materiali e/o immateriali per | |
|installare un nuovo stabilimento, | |
|ampliare uno stabilimento | |
|esistente, diversificare la | |
|produzione di uno stabilimento | |
|mediante prodotti nuovi aggiuntivi| |
|o trasformare radicalmente il | |
|processo produttivo complessivo di| |
|uno stabilimento esistente |20% dei costi ammissibili per le|
+----------------------------------+piccole imprese; 10% dei costi |
|b) attivi immateriali che |ammissibili per le medie imprese|
|soddisfano tutte le seguenti | |
|condizioni: a) sono utilizzati | |
|esclusivamente nello stabilimento | |
|beneficiario degli aiuti; b) sono | |
|considerati ammortizzabili; c) | |
|sono acquistati a condizioni di | |
|mercato da terzi che non hanno | |
|relazioni con l'acquirente; d) | |
|figurano nell'attivo di bilancio | |
|dell'impresa per almeno tre anni | |
+----------------------------------+--------------------------------+
|Articolo 41 - Aiuti agli investimenti volti a promuovere la |
|produzione di energia da fonti rinnovabili, nel limite della |
|soglia di 15 milioni di euro per impresa e per progetto di |
|investimento. Gli aiuti agli investimenti per la produzione di |
|biocarburanti sono ammessi esclusivamente per la produzione |
|di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da |
|colture alimentari. Non sono concessi aiuti per biocarburanti |
|soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione. Non sono |
|ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento |
|di un livello piu' elevato di tutela dell'ambiente. Gli aiuti |
|possono essere concessi solamente per la realizzazione di nuovi |
|impianti. |
+----------------------------------+--------------------------------+
|I costi ammissibili sono i costi |Intensita' massima agevolazione |
|degli investimenti supplementari |(ESL)(15) |
|necessari per promuovere la | |
|produzione di energia da fonti | |
|rinnovabili. Tali costi sono | |
|determinati come segue: | |
+----------------------------------+--------------------------------+
|a) se il costo dell'investimento | |
|per la produzione di energia da | |
|fonti rinnovabili e' individuabile| |
|come investimento distinto | |
|all'interno del costo complessivo | |
|dell'investimento, ad esempio come| |
|una componente aggiuntiva | |
|facilmente riconoscibile di un | |
|impianto preesistente, il costo | |
|ammissibile corrisponde al costo | |
|connesso all'energia rinnovabile; | |
+----------------------------------+ 45 % dei costi ammissibili |
|b) se il costo dell'investimento | |
|per la produzione di energia da | |
|fonti rinnovabili e' individuabile| |
|in riferimento a un investimento | |
|analogo meno rispettoso | |
|dell'ambiente che verosimilmente | |
|sarebbe stato realizzato senza | |
|l'aiuto, questa differenza tra i | |
|costi di entrambi gli investimenti| |
|corrisponde al costo connesso | |
|all'energia rinnovabile e | |
|costituisce il costo ammissibile; | |
+----------------------------------+--------------------------------+
|c) c) nel caso di alcuni impianti | |
|su scala ridotta per i quali non | |
|e' individuabile un investimento | |
|meno rispettoso dell'ambiente in | |
|quanto non esistono impianti di | 30 % dei costi ammissibili |
|dimensioni analoghe, i costi di | |
|investimento totali per conseguire| |
|un livello piu' elevato di tutela | |
|dell'ambiente costituiscono i | |
|costi ammissibili | |
+----------------------------------+--------------------------------+
----------------------------------
(1) Sono esclusi dalle spese ammissibili i costi destinati ad
investimenti relativi a sistemi di irrigazione, anche nel caso in cui
rientrino nell'ambito di applicazione dei punti (157) e (158) degli
Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale
e nelle zone rurali di cui alla Comunicazione della Commissione
europea 2022/C 485/01 del 21 dicembre 2022.
(2) L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al massimo fino
all'80% per le micro e piccole imprese, fino al 75% per le medie
imprese e fino al 70% per le grandi imprese, in presenza dei seguenti
investimenti:
(a) investimenti connessi al miglioramento delle norme riguardanti
il benessere degli animali;
(b) investimenti connessi a uno o piu' obiettivi
climatico-ambientali specifici di seguito riportati:
• contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla
loro mitigazione, anche attraverso la riduzione delle emissioni
di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del
carbonio, nonche' promozione dell'energia sostenibile e
dell'efficienza energetica;
• contribuire alla bioeconomia circolare sostenibile e promuovere
lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse
naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la
riduzione della dipendenza chimica;
• contribuire ad arrestare e invertire la perdita di
biodiversita', migliorare i servizi ecosistemici e preservare
gli habitat e i paesaggi;
(c) investimenti da parte di giovani agricoltori.
(3) I terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non
superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento
(4) Gli studi di fattibilita' sono costi ammissibili anche quando,
sulla base dei loro risultati, non e' effettuata alcuna delle spese
di cui ai punti 1) e 2).
(5) L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata al massimo fino
all'80 % per le micro e piccole imprese, fino al 75% per le medie
imprese e fino al 70% per le grandi imprese, in presenza dei seguenti
investimenti:
(a) investimenti connessi a uno o piu' obiettivi
climatico-ambientali specifici di seguito riportati:
• contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro
mitigazione, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas
a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio,
nonche' promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza
energetica;
• contribuire alla bioeconomia circolare sostenibile e promuovere
lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse
naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la
riduzione della dipendenza chimica;
• contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversita',
migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i
paesaggi;
(b) per quanto riguarda gli aiuti per la trasformazione di prodotti
agricoli, investimenti connessi al miglioramento delle norme
riguardanti il benessere degli animali;
(c) investimenti da parte di giovani agricoltori.
(6) I terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 %
dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione.
(7) I costi diversi, connessi ai contratti di leasing, quali il
margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi,
le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi
ammissibili.
(8) I costi per cablaggi per reti di dati al di fuori della
proprieta' privata non costituiscono spese ammissibili.
(9) I costi diversi, connessi ai contratti di leasing, quali il
margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi,
le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi
ammissibili.
(10) Ai fini del calcolo dell'intensita' di aiuto e dei costi
ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di
qualsiasi imposta o altro onere.
(11) Non sono concessi gli aiuti individuali a finalita' regionale
agli investimenti a favore di un Soggetto beneficiario che, nei due
anni precedenti la domanda di aiuti a finalita' regionale agli
investimenti, abbia chiuso la stessa o un'analoga attivita' nello
spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti,
abbia concretamente in programma di cessare l'attivita' entro due
anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto
nella zona interessata
(12) Il Soggetto beneficiario deve apportare un contributo
finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, o attraverso
risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva
di qualsiasi sostegno pubblico.
(13) Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi
di investimento se soddisfano le seguenti condizioni: a) sono
utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli
aiuti; b) sono ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di
mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; e d)
figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restano
associati al progetto per cui e' concesso l'aiuto per almeno cinque
anni o tre anni nel caso di PMI. Per le grandi imprese, i costi degli
attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 % dei costi
totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.
(14) Si veda nota 10).
(15) L'intensita' di aiuto puo' essere aumentata di 20 punti
percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti
percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese. L'intensita'
di aiuto puo' essere aumentata di 15 punti percentuali per
investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le
condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del
trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati in zone
assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo
3, lettera c), del trattato.