(Allegato-art. 30)
                              Art. 30. 
 
                        Biglietti a riduzione 
 
(articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n.  640  del
                                1972) 
 
    1. Per i  biglietti  d'ingresso  agli  spettacoli  e  alle  altre
attivita' previste dal presente titolo venduti a  prezzo  ridotto  ai
militari di truppa, ai ragazzi e ad altre categorie di  spettatori  o
di partecipanti, da  determinarsi  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate,  nonche'  agli  iscritti  agli  enti  a
carattere nazionale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui  finalita'  assistenziali  siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, l'imposta e' commisurata  al
prezzo pagato in misura ridotta. 
    2. Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a  favore  di
categorie di partecipanti determinate  dall'organizzatore,  l'imposta
e' commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.