Art. 30.
Biglietti a riduzione
(articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del
1972)
1. Per i biglietti d'ingresso agli spettacoli e alle altre
attivita' previste dal presente titolo venduti a prezzo ridotto ai
militari di truppa, ai ragazzi e ad altre categorie di spettatori o
di partecipanti, da determinarsi con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, nonche' agli iscritti agli enti a
carattere nazionale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della
legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita' assistenziali siano
riconosciute dal Ministero dell'interno, l'imposta e' commisurata al
prezzo pagato in misura ridotta.
2. Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di
categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta
e' commisurata al prezzo pagato in misura ridotta.