Art. 31.
Biglietti gratuiti per i grandi invalidi
(articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del
1972)
1. L'imposta non e' dovuta sui biglietti gratuiti concessi dagli
esercenti ai grandi invalidi di guerra e ai loro accompagnatori per
l'ingresso nei luoghi ove si svolgono spettacoli.
2. Per beneficiare della suddetta concessione i grandi invalidi
di guerra devono comprovare la loro identita' personale mediante
tessera munita di fotografia rilasciata dall'Associazione nazionale
mutilati e invalidi di guerra ed eventualmente il diritto a fruire
dell'accompagnatore mediante il libretto ferroviario emesso dal
Ministero dell'economia e delle finanze.