(Allegato-art. 31)
                              Art. 31. 
 
              Biglietti gratuiti per i grandi invalidi 
 
(articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n.  640  del
                                1972) 
 
    1. L'imposta non e' dovuta sui biglietti gratuiti concessi  dagli
esercenti ai grandi invalidi di guerra e ai loro  accompagnatori  per
l'ingresso nei luoghi ove si svolgono spettacoli. 
    2. Per beneficiare della suddetta concessione i  grandi  invalidi
di guerra devono comprovare  la  loro  identita'  personale  mediante
tessera munita di fotografia rilasciata  dall'Associazione  nazionale
mutilati e invalidi di guerra ed eventualmente il  diritto  a  fruire
dell'accompagnatore  mediante  il  libretto  ferroviario  emesso  dal
Ministero dell'economia e delle finanze.