Art. 32.
Titoli di accesso gratuiti
(articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del
1972)
1. Per le attivita' previste dal presente titolo che si svolgono
con carattere periodico, le tessere nominative permanenti e i titoli
di accesso gratuiti non sono soggetti all'imposta nel limite del 5
per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna
categoria di posti.
2. Per le attivita' a carattere non periodico, non sono soggetti
all'imposta i titoli di accesso gratuiti limitatamente al 2 per cento
dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.
3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre
attivita', senza una capienza determinata le percentuali di cui ai
commi 1 e 2 vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a
pagamento esitati.
4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di
cui ai commi 1, 2 e 3 l'imposta e' dovuta in relazione ai prezzi
stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a
pagamento.
5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi da 1 a 4
non vanno computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle
autorita' investite, a norma delle vigenti disposizioni, di
particolari funzioni o compiti di istituto.