(Allegato-art. 13)
 
                              Art. 13. 
 
                   Differenziazione e variabilita' 
                   della retribuzione di risultato 
 
    1. La retribuzione di risultato  e'  attribuita  sulla  base  dei
diversi livelli  di  valutazione  della  performance  conseguiti  dai
dirigenti, dai dirigenti amministrativi tecnici e professionali e dai
segretari  comunali  e  provinciali,  fermo  restando  che   la   sua
erogazione puo' avvenire, nel rispetto delle  vigenti  previsioni  di
legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione
positiva. 
    2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1, ai dirigenti  e  ai
dirigenti amministrativi tecnici e professionali  che  conseguano  le
valutazioni piu' elevate, in base al sistema di valutazione  adottato
dall'amministrazione, e' attribuita una retribuzione di risultato con
importo piu' elevato di almeno il 25%, negli enti con  un  numero  di
dirigenti non superiore a 10 unita' in servizio, di  almeno  il  30%,
negli enti con un numero di dirigenti superiore  alle  10  unita'  in
servizio, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate
alla retribuzione di risultato. Le amministrazioni che  abbiano  dato
attuazione alla disciplina di cui al  comma  5  possono  definire  un
minor valore percentuale, comunque non inferiore al 20%. 
    3. La misura percentuale di cui al comma 2 e' definita in sede di
contrattazione integrativa di cui all'art. 21, comma 1, lettera b)  e
di cui all'art. 29 (Contrattazione integrativa:  materie),  comma  1,
lettera b). 
    4. Nelle medesime sedi di contrattazione integrativa  di  cui  al
comma 3 e' altresi' definita una limitata quota massima di  dirigenti
valutati  a  cui  viene  attribuito  il  valore  di  retribuzione  di
risultato definito ai sensi  del  comma  3,  nonche'  i  criteri  per
regolare eventuali casi di parita'. 
    5. In sede di contrattazione  integrativa  di  cui  all'art.  21,
comma 1, lettera b) e  di  cui  all'art.  29,  comma  1,  lettera  b)
(Contrattazione  integrativa:  materie),   e'   possibile   correlare
l'effettiva  erogazione  di  una  quota  delle  risorse  destinate  a
retribuzione di risultato - anche aggiuntiva  rispetto  alle  risorse
precedentemente destinate - al raggiungimento di uno o piu' obiettivi
d'impatto rilevanti ed oggettivamente misurabili, anche trasversali a
piu' unita' organizzative o riferiti  all'azione  dell'ente  nel  suo
complesso, direttamente collegati a benefici concreti e  verificabili
per la collettivita'  o  per  l'utenza,  anche  in  correlazione  con
l'attuazione di misure pianificate nel PNRR. 
    6. Per le  Camere  di  commercio  -  fermi  i  principi  generali
dell'attribuzione selettiva delle risorse destinate a retribuzione di
risultato e del progressivo incremento delle stesse nel rispetto  dei
limiti di legge - gli obiettivi di cui  al  comma  5  possono  essere
individuati e misurati anche sulla base di  indirizzi  nazionali  per
tutto il sistema camerale. 
    7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si  applicano  ai
dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione
non  e'  superiore  a  5.  In  ogni  caso   deve   essere   garantita
l'attribuzione selettiva delle risorse destinate  a  retribuzione  di
risultato. 
    8. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.  23  del
CCNL 16 luglio 2024.