Art. 13.
Differenziazione e variabilita'
della retribuzione di risultato
1. La retribuzione di risultato e' attribuita sulla base dei
diversi livelli di valutazione della performance conseguiti dai
dirigenti, dai dirigenti amministrativi tecnici e professionali e dai
segretari comunali e provinciali, fermo restando che la sua
erogazione puo' avvenire, nel rispetto delle vigenti previsioni di
legge in materia, solo a seguito del conseguimento di una valutazione
positiva.
2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1, ai dirigenti e ai
dirigenti amministrativi tecnici e professionali che conseguano le
valutazioni piu' elevate, in base al sistema di valutazione adottato
dall'amministrazione, e' attribuita una retribuzione di risultato con
importo piu' elevato di almeno il 25%, negli enti con un numero di
dirigenti non superiore a 10 unita' in servizio, di almeno il 30%,
negli enti con un numero di dirigenti superiore alle 10 unita' in
servizio, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate
alla retribuzione di risultato. Le amministrazioni che abbiano dato
attuazione alla disciplina di cui al comma 5 possono definire un
minor valore percentuale, comunque non inferiore al 20%.
3. La misura percentuale di cui al comma 2 e' definita in sede di
contrattazione integrativa di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) e
di cui all'art. 29 (Contrattazione integrativa: materie), comma 1,
lettera b).
4. Nelle medesime sedi di contrattazione integrativa di cui al
comma 3 e' altresi' definita una limitata quota massima di dirigenti
valutati a cui viene attribuito il valore di retribuzione di
risultato definito ai sensi del comma 3, nonche' i criteri per
regolare eventuali casi di parita'.
5. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 21,
comma 1, lettera b) e di cui all'art. 29, comma 1, lettera b)
(Contrattazione integrativa: materie), e' possibile correlare
l'effettiva erogazione di una quota delle risorse destinate a
retribuzione di risultato - anche aggiuntiva rispetto alle risorse
precedentemente destinate - al raggiungimento di uno o piu' obiettivi
d'impatto rilevanti ed oggettivamente misurabili, anche trasversali a
piu' unita' organizzative o riferiti all'azione dell'ente nel suo
complesso, direttamente collegati a benefici concreti e verificabili
per la collettivita' o per l'utenza, anche in correlazione con
l'attuazione di misure pianificate nel PNRR.
6. Per le Camere di commercio - fermi i principi generali
dell'attribuzione selettiva delle risorse destinate a retribuzione di
risultato e del progressivo incremento delle stesse nel rispetto dei
limiti di legge - gli obiettivi di cui al comma 5 possono essere
individuati e misurati anche sulla base di indirizzi nazionali per
tutto il sistema camerale.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano ai
dirigenti se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione
non e' superiore a 5. In ogni caso deve essere garantita
l'attribuzione selettiva delle risorse destinate a retribuzione di
risultato.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 23 del
CCNL 16 luglio 2024.