Art. 14.
Patrocinio legale in caso di aggressioni
1. Gli enti sono tenuti a garantire la sicurezza dei lavoratori
nel luogo di lavoro attuando tutte le iniziative piu' opportune per
la tutela degli stessi.
2. L'ente nell'ipotesi di aggressione nei confronti del personale
dipendente ad opera di terzi, assume ogni onere a difesa per tutti i
gradi di giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi a consulenti
tecnici e alle fasi preliminari ove propedeutiche e necessarie per le
successive fasi del giudizio - facendo assistere il dipendente da un
legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
Il dipendente puo' individuare un legale e un consulente tecnico
diversi, proponendoli all'ente che decide in merito.
3. L'ente nei casi di cui al comma 2 puo' costituirsi parte
civile.
4. Nell'ipotesi di aggressione, l'Ente puo' prevedere a favore
del personale un supporto psicologico ove richiesto dal personale
stesso.