(Allegato-art. 14)
                              Art. 14. 
 
              Patrocinio legale in caso di aggressioni 
 
    1. Gli enti sono tenuti a garantire la sicurezza  dei  lavoratori
nel luogo di lavoro attuando tutte le iniziative piu'  opportune  per
la tutela degli stessi. 
    2. L'ente nell'ipotesi di aggressione nei confronti del personale
dipendente ad opera di terzi, assume ogni onere a difesa per tutti  i
gradi di giudizio - ivi  inclusi  gli  oneri  relativi  a  consulenti
tecnici e alle fasi preliminari ove propedeutiche e necessarie per le
successive fasi del giudizio - facendo assistere il dipendente da  un
legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
Il dipendente puo' individuare un  legale  e  un  consulente  tecnico
diversi, proponendoli all'ente che decide in merito. 
    3. L'ente nei casi di cui  al  comma  2  puo'  costituirsi  parte
civile. 
    4. Nell'ipotesi di aggressione, l'Ente puo'  prevedere  a  favore
del personale un supporto psicologico  ove  richiesto  dal  personale
stesso.