(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                         Welfare integrativo 
 
    1. Le amministrazioni disciplinano,  in  sede  di  contrattazione
integrativa di cui all'art. 21, comma 1, lettera d)  e  all'art.  29,
comma 1, lettera d) (Contrattazione  integrativa  materie  specifiche
sezioni) misure di welfare integrativo in favore del personale di cui
all'art. 1, comma 1 (Campo di applicazione) del  presente  contratto,
tra i quali, a titolo esemplificativo: 
      a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (sussidi  e
rimborsi); 
      b) supporto all'educazione,  all'istruzione  e  promozione  del
merito dei figli; 
      c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con
finalita' sociale; 
      d) prestiti a favore di dipendenti in difficolta'  ad  accedere
ai canali ordinari del  credito  bancario  o  che  si  trovino  nella
necessita' di affrontare spese non differibili; 
      e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate  dal
Servizio sanitario nazionale; 
      f) incentivazione alla mobilita' sostenibile; 
      g) altre categorie di beni e servizi che, in base alle  vigenti
norme  fiscali,  non  concorrono  a  formare  il  reddito  di  lavoro
dipendente. 
    2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui  al  presente
articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle  disponibilita'  gia'
destinate a tale specifica finalita', da  precedenti  norme  nonche',
per la parte eventualmente non  coperta  da  tali  risorse,  mediante
utilizzo di quota parte dei fondi per la retribuzione di posizione  e
di risultato di cui agli articoli 57 e 91 del CCNL  del  17  dicembre
2020, rispettivamente nel limite del 2,5% e del 5% delle  complessive
disponibilita' degli stessi. Resta fermo  quanto  previsto  dall'art.
57, comma 3, primo periodo e 91 comma 11 del CCNL 17 dicembre 2020. 
    3. Ai fini della stipula delle polizze di cui al comma 1, lettera
e) o, comunque, per una migliore gestione degli  interventi  previsti
in attuazione  del  presente  articolo,  le  amministrazioni  possono
associarsi in convenzione ovvero  aderire  ad  una  convenzione  gia'
esistente, nel rispetto della normativa vigente. 
    4. Il presente articolo disapplica e sostituisce  l'art.  26  del
CCNL 16 luglio 2024.