Art. 16.
Termini del preavviso
1. In tutti i casi in cui la disciplina contrattuale prevede la
risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennita' sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono
fissati come segue:
Dirigenti RAL:
a) otto mesi per dirigenti con anzianita' di servizio fino a
due anni;
b) ulteriori quindici giorni per ogni successivo anno di
anzianita' fino a un massimo di altri quattro mesi di preavviso. A
tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e
viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o
superiore al semestre.
In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui alle lettere
a) e b) sono ridotti ad un quarto.
Dirigente PTA:
a) otto mesi per dirigenti con anzianita' di servizio fino a
due anni;
b) ulteriori quindici giorni per ogni successivo anno di
anzianita' fino a un massimo di altri quattro mesi di preavviso. A
tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e
viene considerata come anno compiuto la frazione di anno uguale o
superiore al semestre.
In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui alle lettere
a) e b) e' di tre mesi.
Segretari comunali e provinciali:
a) due mesi per i segretari con anzianita' di servizio fino a
cinque anni;
b) tre mesi per i segretari con anzianita' di servizio fino a
dieci anni;
c) quattro mesi per i segretari con anzianita' di servizio
oltre dieci anni.
In caso di dimissioni del segretario i termini di cui alle
lettere a), b) e c) sono ridotti alla meta'.
2. I termini di preavviso decorrono dal giorno successivo a
quello di comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza
dei termini di cui al comma 1 e' tenuta a corrispondere all'altra
parte un'indennita' pari all'importo della retribuzione spettante per
il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di
trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente, un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da
questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni
dirette al recupero del credito.
4. E' in facolta' della parte che riceve la comunicazione di
risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso,
sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso
dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 3.
5. Durante il periodo di preavviso, compatibilmente con le
esigenze organizzative e tenuto conto delle esigenze del dirigente,
e' possibile fruire delle ferie.
6. Il periodo di preavviso e' computato nell'anzianita' a tutti
gli effetti.
7. In caso di decesso del dirigente, l'amministrazione
corrisponde agli aventi diritto l'indennita' sostitutiva del
preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del codice civile
nonche', ove consentito ai sensi dell'art. 10, comma 13 (Ferie e
festivita') una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e
non goduti.
8. L'indennita' sostitutiva del preavviso deve calcolarsi secondo
le previsioni di cui all'art. 31, comma 9 del CCNL 10 aprile 1996 per
i dirigenti RAL, all'allegato 3 al CCNL del 3 novembre 2005 per i
dirigenti PTA, all'art. 54, comma 9 del CCNL del 16 maggio 2001 -
quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999 per i
segretari comunali e provinciali.
9. La presente disciplina si applica anche nei casi dei segretari
utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 465/1997 o comunque collocati in disponibilita'
ed il riferimento «all'amministrazione» di cui ai commi precedenti e'
da intendersi al Ministero dell'interno.
10. Fermo restando quanto previsto al comma 8, il presente
articolo disapplica e sostituisce, per i dirigenti RAL, l'art. 31 del
CCNL 10 aprile 1996, per i dirigenti PTA, l'art. 38 del CCNL 5
dicembre 1996, per i segretari comunali e provinciali l'art. 54 del
CCNL del 16 maggio 2001 - quadriennio normativo 1998-2001, biennio
economico 1998-1999.