(Allegato-art. 16)
                              Art. 16. 
 
                        Termini del preavviso 
 
    1. In tutti i casi in cui la disciplina contrattuale  prevede  la
risoluzione  del  rapporto  con  preavviso   o   con   corresponsione
dell'indennita' sostitutiva dello stesso,  i  relativi  termini  sono
fissati come segue: 
Dirigenti RAL: 
      a) otto mesi per dirigenti con anzianita' di  servizio  fino  a
due anni; 
      b) ulteriori  quindici  giorni  per  ogni  successivo  anno  di
anzianita' fino a un massimo di altri quattro mesi  di  preavviso.  A
tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e
viene considerata come anno compiuto la frazione  di  anno  uguale  o
superiore al semestre. 
    In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui alle lettere
a) e b) sono ridotti ad un quarto. 
Dirigente PTA: 
      a) otto mesi per dirigenti con anzianita' di  servizio  fino  a
due anni; 
      b) ulteriori  quindici  giorni  per  ogni  successivo  anno  di
anzianita' fino a un massimo di altri quattro mesi  di  preavviso.  A
tal fine viene trascurata la frazione di anno inferiore al semestre e
viene considerata come anno compiuto la frazione  di  anno  uguale  o
superiore al semestre. 
    In caso di dimissioni del dirigente i termini di cui alle lettere
a) e b) e' di tre mesi. 
Segretari comunali e provinciali: 
      a) due mesi per i segretari con anzianita' di servizio  fino  a
cinque anni; 
      b) tre mesi per i segretari con anzianita' di servizio  fino  a
dieci anni; 
      c) quattro mesi per i  segretari  con  anzianita'  di  servizio
oltre dieci anni. 
    In caso di dimissioni  del  segretario  i  termini  di  cui  alle
lettere a), b) e c) sono ridotti alla meta'. 
    2. I termini di  preavviso  decorrono  dal  giorno  successivo  a
quello di comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro. 
    3. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza  l'osservanza
dei termini di cui al comma 1 e'  tenuta  a  corrispondere  all'altra
parte un'indennita' pari all'importo della retribuzione spettante per
il periodo di mancato  preavviso.  L'amministrazione  ha  diritto  di
trattenere, su quanto eventualmente dovuto al dirigente,  un  importo
corrispondente alla retribuzione  per  il  periodo  di  preavviso  da
questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio  di  altre  azioni
dirette al recupero del credito. 
    4. E' in facolta' della parte  che  riceve  la  comunicazione  di
risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il  rapporto  stesso,
sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il  consenso
dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 3. 
    5. Durante  il  periodo  di  preavviso,  compatibilmente  con  le
esigenze organizzative e tenuto conto delle esigenze  del  dirigente,
e' possibile fruire delle ferie. 
    6. Il periodo di preavviso e' computato nell'anzianita'  a  tutti
gli effetti. 
    7.  In  caso  di   decesso   del   dirigente,   l'amministrazione
corrisponde  agli  aventi  diritto   l'indennita'   sostitutiva   del
preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del  codice  civile
nonche', ove consentito ai sensi dell'art.  10,  comma  13  (Ferie  e
festivita') una somma corrispondente ai giorni di  ferie  maturati  e
non goduti. 
    8. L'indennita' sostitutiva del preavviso deve calcolarsi secondo
le previsioni di cui all'art. 31, comma 9 del CCNL 10 aprile 1996 per
i dirigenti RAL, all'allegato 3 al CCNL del 3  novembre  2005  per  i
dirigenti PTA, all'art. 54, comma 9 del CCNL del  16  maggio  2001  -
quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico  1998-1999  per  i
segretari comunali e provinciali. 
    9. La presente disciplina si applica anche nei casi dei segretari
utilizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 465/1997 o comunque collocati  in  disponibilita'
ed il riferimento «all'amministrazione» di cui ai commi precedenti e'
da intendersi al Ministero dell'interno. 
    10. Fermo restando  quanto  previsto  al  comma  8,  il  presente
articolo disapplica e sostituisce, per i dirigenti RAL, l'art. 31 del
CCNL 10 aprile 1996, per i  dirigenti  PTA,  l'art.  38  del  CCNL  5
dicembre 1996, per i segretari comunali e provinciali l'art.  54  del
CCNL del 16 maggio 2001 - quadriennio  normativo  1998-2001,  biennio
economico 1998-1999.