(Testo unico imposte sui redditi-art. 55)
                               ART. 55 
                     Redditi di lavoro autonomo 
(articolo 53 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio
di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende
l'esercizio per professione abituale,  ancorche'  non  esclusiva,  di
attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate  nel  capo
VI, compreso l'esercizio in forma associata di  cui  all'articolo  5,
comma 3, lettera c). 
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: 
a) i  redditi  derivanti  dalla  utilizzazione  economica,  da  parte
dell'autore  o  inventore,  di  opere   dell'ingegno,   di   brevetti
industriali  e  di  processi,  formule  o  informazioni  relativi   a
esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; 
b) le partecipazioni agli utili all'articolo 46, comma 1, lettera  g)
quando l'apporto e' costituito esclusivamente  dalla  prestazione  di
lavoro; 
c) le partecipazioni agli utili spettanti  ai  promotori  e  ai  soci
fondatori di societa' per azioni,  in  accomandita  per  azioni  e  a
responsabilita' limitata; 
d) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia; 
e)  i  redditi  derivanti  dall'attivita'  di  levata  dei   protesti
esercitata dai segretari comunali ai  sensi  della  legge  12  giugno
1973, n. 349; 
f) le indennita' corrisposte ai giudici onorari di  pace  e  ai  vice
procuratori onorari.