ART. 55
Redditi di lavoro autonomo
(articolo 53 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio
di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende
l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di
attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo
VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui all'articolo 5,
comma 3, lettera c).
2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo:
a) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte
dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti
industriali e di processi, formule o informazioni relativi a
esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali;
b) le partecipazioni agli utili all'articolo 46, comma 1, lettera g)
quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di
lavoro;
c) le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci
fondatori di societa' per azioni, in accomandita per azioni e a
responsabilita' limitata;
d) le indennita' per la cessazione di rapporti di agenzia;
e) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti
esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno
1973, n. 349;
f) le indennita' corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice
procuratori onorari.