ART. 56
Determinazione del reddito di lavoro autonomo
(articolo 54 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e'
costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a
qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione
all'attivita' artistica o professionale e l'ammontare delle spese
sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attivita', salvo
quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri
articoli del capo V del presente titolo. Le somme e i valori in
genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui
gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano
al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per quest'ultimo di
effettuazione della ritenuta.
2. Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo
di:
a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a
carico del soggetto che li corrisponde;
b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione
per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo
al committente;
c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso
comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per
l'esercizio dell'attivita' e per i servizi a essi connessi.
3. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme
percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio
dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante
autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge
15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i
pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero
mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 14 del
testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
4. Le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e
sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in
natura per il professionista.
5. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III,
percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi
di capitale.
6. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di partecipazioni in associazioni e societa' che esercitano
un'attivita' artistica o professionale, ivi comprese quelle in
societa' tra professionisti e in altre societa' per l'esercizio di
attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico di cui
all'articolo 178, costituiscono redditi diversi.