(Testo unico imposte sui redditi-art. 56)
                               ART. 56 
            Determinazione del reddito di lavoro autonomo 
(articolo 54 decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Il reddito derivante  dall'esercizio  di  arti  e  professioni  e'
costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a
qualunque titolo  percepiti  nel  periodo  di  imposta  in  relazione
all'attivita' artistica o professionale  e  l'ammontare  delle  spese
sostenute nel periodo  stesso  nell'esercizio  dell'attivita',  salvo
quanto diversamente stabilito nel presente  articolo  e  negli  altri
articoli del capo V del presente titolo.  Le  somme  e  i  valori  in
genere percepiti nel periodo di imposta successivo a  quello  in  cui
gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d'imposta si imputano
al periodo di imposta in cui sussiste l'obbligo per  quest'ultimo  di
effettuazione della ritenuta. 
2. Non concorrono a formare il reddito le somme  percepite  a  titolo
di: 
a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla  legge  a
carico del soggetto che li corrisponde; 
b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte  o  professione
per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente  in  capo
al committente; 
c) riaddebito ad altri  soggetti  delle  spese  sostenute  per  l'uso
comune  degli  immobili   utilizzati,   anche   promiscuamente,   per
l'esercizio dell'attivita' e per i servizi a essi connessi. 
3. In deroga a quanto previsto al  comma  2,  lettera  b),  le  somme
percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel  territorio
dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante
autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1  della  legge
15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito  se  i
pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale  ovvero
mediante altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  14  del
testo unico in materia di versamenti  e  di  riscossione  di  cui  al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 
4. Le spese  relative  all'esecuzione  di  un  incarico  conferito  e
sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi  in
natura per il professionista. 
5. Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo  III,
percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi
di capitale. 
6. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
oneroso di partecipazioni in associazioni e societa'  che  esercitano
un'attivita'  artistica  o  professionale,  ivi  comprese  quelle  in
societa' tra professionisti e in altre societa'  per  l'esercizio  di
attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico di  cui
all'articolo 178, costituiscono redditi diversi.