(Testo unico imposte sui redditi-art. 57)
                               ART. 57 
                    Plusvalenze e altri proventi 
(articolo 54-bis decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Le plusvalenze dei beni mobili strumentali,  esclusi  gli  oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 62, comma
2, concorrono a formare il reddito se: 
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; 
b)  sono  realizzate  mediante  il  risarcimento,  anche   in   forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; 
c)  i  beni  vengono  destinati  al  consumo  personale  o  familiare
dell'esercente  l'arte  o  la  professione  o  a  finalita'  estranee
all'arte o professione. 
2. La plusvalenza e' costituita, nelle ipotesi di  cui  al  comma  1,
lettere a) e b), dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo
percepito e il costo non ammortizzato del bene e, nell'ipotesi di cui
al comma 1, lettera c), dalla differenza tra il valore normale  e  il
costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la plusvalenza  rileva
nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare  dell'ammortamento
fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato. 
3. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria  avente
a oggetto beni immobili e mobili  strumentali,  esclusi  gli  oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 62, comma
2, concorre a formare il reddito il valore normale del bene al  netto
del prezzo stabilito per il  riscatto  e  dei  canoni  relativi  alla
residua durata del contratto, attualizzati alla data  della  cessione
medesima, nonche', in caso di beni immobili, della quota capitale dei
canoni, gia' maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno.