ART. 57
Plusvalenze e altri proventi
(articolo 54-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Le plusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 62, comma
2, concorrono a formare il reddito se:
a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma
assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare
dell'esercente l'arte o la professione o a finalita' estranee
all'arte o professione.
2. La plusvalenza e' costituita, nelle ipotesi di cui al comma 1,
lettere a) e b), dalla differenza tra il corrispettivo o l'indennizzo
percepito e il costo non ammortizzato del bene e, nell'ipotesi di cui
al comma 1, lettera c), dalla differenza tra il valore normale e il
costo non ammortizzato del bene. In ogni caso, la plusvalenza rileva
nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento
fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.
3. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria avente
a oggetto beni immobili e mobili strumentali, esclusi gli oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 62, comma
2, concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto
del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla
residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione
medesima, nonche', in caso di beni immobili, della quota capitale dei
canoni, gia' maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno.