(Testo unico imposte sui redditi-art. 58)
                               ART. 58 
                        Rimborsi e riaddebiti 
(articolo 54-ter decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Le spese di cui all'articolo 56, comma 2, lettere  b)  e  c),  non
sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del  soggetto  che  le
sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo. 
2. Le spese  di  cui  all'articolo  56,  comma  2,  lettera  b),  non
rimborsate da parte del committente sono deducibili a  partire  dalla
data in cui: 
a) il committente ha fatto ricorso o  e'  stato  assoggettato  a  uno
degli istituti di regolazione disciplinati  dal  codice  della  crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12  gennaio
2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste  in  Stati  o
territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni; 
b) la procedura esecutiva individuale nei confronti  del  committente
sia rimasta infruttuosa; 
c) il diritto alla  riscossione  del  corrispondente  credito  si  e'
prescritto. 
3. Ai fini del comma 2, lettera a), il committente si  considera  che
abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato  a  uno  degli  istituti
disciplinati   dal   citato   codice   della   crisi   d'impresa    e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019: 
a) in caso di liquidazione giudiziale o di  liquidazione  controllata
del sovraindebitato, dalla data  della  sentenza  di  apertura  della
liquidazione giudiziale o controllata; 
b) in caso di liquidazione  coatta  amministrativa,  dalla  data  del
provvedimento che la dispone; 
c) in caso di procedura di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi, dalla data di ammissione alla procedura; 
d) in caso di procedura di  concordato  preventivo,  dalla  data  del
decreto di apertura della procedura; 
e) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti e  di  piano  di
ristrutturazione soggetto a omologazione, dalla data di  omologazione
dell'accordo ovvero del piano; 
f)  in  caso  di  accordi  in  esecuzione  di  piani   attestati   di
risanamento, dalla data certa degli  atti  e  dei  contratti  di  cui
all'articolo 56, comma 5, del predetto codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019; 
g) in caso di contratto o accordo di cui all'articolo  23,  comma  1,
lettere a), b) e c), del citato decreto legislativo n. 14  del  2019,
dalla data certa di tali atti; 
h) in caso di concordato semplificato di cui  all'articolo  25-sexies
del medesimo decreto legislativo n.  14  del  2019,  dalla  data  del
decreto previsto dal citato articolo 25-sexies, comma 4; 
i) in caso  di  concordato  minore,  dalla  data  di  apertura  della
procedura; 
l) in caso di ristrutturazione dei  debiti  del  consumatore  di  cui
all'articolo 67 e seguenti del citato codice della crisi d'impresa  e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del  2019,  dalla
data  della  pubblicazione   della   relativa   proposta   ai   sensi
dell'articolo 70 del medesimo decreto. 
4. Le disposizioni di cui al comma 3  valgono  per  gli  istituti  di
diritto estero equivalenti previsti in Stati o territori con i  quali
esiste un adeguato scambio di informazioni. 
5. Le spese di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), di  importo,
comprensivo del compenso a esse relative, non superiore a euro  2.500
che non sono rimborsate dal committente  entro  un  anno  dalla  loro
fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire  dal  periodo  di
imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale. 
6. Nei casi disciplinati dai commi 2 e  5  le  spese,  sostenute  nel
territorio  dello  Stato,  relative  a  vitto,  alloggio,  viaggio  e
trasporto  mediante  autoservizi  pubblici  non  di  linea   di   cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili  a
condizione che  i  pagamenti  siano  stati  eseguiti  con  versamento
bancario  o  postale  ovvero  mediante  altri  sistemi  di  pagamento
previsti dall'articolo 14 del testo unico in materia di versamenti  e
di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.