ART. 58
Rimborsi e riaddebiti
(articolo 54-ter decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Le spese di cui all'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), non
sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le
sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo.
2. Le spese di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), non
rimborsate da parte del committente sono deducibili a partire dalla
data in cui:
a) il committente ha fatto ricorso o e' stato assoggettato a uno
degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o
territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
b) la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente
sia rimasta infruttuosa;
c) il diritto alla riscossione del corrispondente credito si e'
prescritto.
3. Ai fini del comma 2, lettera a), il committente si considera che
abbia fatto ricorso o sia stato assoggettato a uno degli istituti
disciplinati dal citato codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019:
a) in caso di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata
del sovraindebitato, dalla data della sentenza di apertura della
liquidazione giudiziale o controllata;
b) in caso di liquidazione coatta amministrativa, dalla data del
provvedimento che la dispone;
c) in caso di procedura di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi, dalla data di ammissione alla procedura;
d) in caso di procedura di concordato preventivo, dalla data del
decreto di apertura della procedura;
e) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti e di piano di
ristrutturazione soggetto a omologazione, dalla data di omologazione
dell'accordo ovvero del piano;
f) in caso di accordi in esecuzione di piani attestati di
risanamento, dalla data certa degli atti e dei contratti di cui
all'articolo 56, comma 5, del predetto codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019;
g) in caso di contratto o accordo di cui all'articolo 23, comma 1,
lettere a), b) e c), del citato decreto legislativo n. 14 del 2019,
dalla data certa di tali atti;
h) in caso di concordato semplificato di cui all'articolo 25-sexies
del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla data del
decreto previsto dal citato articolo 25-sexies, comma 4;
i) in caso di concordato minore, dalla data di apertura della
procedura;
l) in caso di ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui
all'articolo 67 e seguenti del citato codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, dalla
data della pubblicazione della relativa proposta ai sensi
dell'articolo 70 del medesimo decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 valgono per gli istituti di
diritto estero equivalenti previsti in Stati o territori con i quali
esiste un adeguato scambio di informazioni.
5. Le spese di cui all'articolo 56, comma 2, lettera b), di importo,
comprensivo del compenso a esse relative, non superiore a euro 2.500
che non sono rimborsate dal committente entro un anno dalla loro
fatturazione sono in ogni caso deducibili a partire dal periodo di
imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale.
6. Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel
territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e
trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui
all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a
condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento
bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento
previsti dall'articolo 14 del testo unico in materia di versamenti e
di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.