(Testo unico imposte sui redditi-art. 59)
                               ART. 59 
                            Minusvalenze 
(articolo  54-quater  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
                       dicembre 1986, n. 917) 
 
1. Le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi  gli  oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 62, comma
2, determinate con gli stessi criteri stabiliti per  le  plusvalenze,
sono deducibili se realizzate ai sensi  dell'articolo  57,  comma  1,
lettere a) e b).