ART. 59
Minusvalenze
(articolo 54-quater decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917)
1. Le minusvalenze dei beni mobili strumentali, esclusi gli oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 62, comma
2, determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze,
sono deducibili se realizzate ai sensi dell'articolo 57, comma 1,
lettere a) e b).