ART. 60
Spese relative ai beni mobili e immobili
(articolo 54-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917)
1. Per i beni strumentali, esclusi i beni immobili e gli oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 62, comma
2, sono ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non
superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, ridotti alla meta' per il
primo periodo d'imposta. E' tuttavia consentita la deduzione
integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state sostenute, delle
spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo unitario non
sia superiore a euro 516,40. In caso di eliminazione dall'attivita'
di beni non ancora completamente ammortizzati, esclusi i beni
immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui
all'articolo 62, comma 2, il costo residuo e' ammesso in deduzione.
La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali,
esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui
all'articolo 62, comma 2, e' ammessa:
a) in caso di beni immobili, per un periodo non inferiore a dodici
anni;
b) in caso di beni di cui all'articolo 168, comma 1, lettera b), per
un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del primo periodo;
c) in tutti gli altri casi, per un periodo non inferiore alla meta'
del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito
a norma del primo periodo.
2. I canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali sono
deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Ai fini del calcolo
dei canoni di locazione finanziaria deducibili dei beni immobili
strumentali, si applica l'articolo 111, comma 2. Le spese relative
all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di
immobili sono deducibili in quote costanti nel periodo d'imposta in
cui sono sostenute e nei cinque successivi.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili, diversi da quelli
indicati nell'articolo 168, comma 1, lettera b), adibiti
promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso
personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili, o
deducibili se il costo unitario non e' superiore a euro 516,40, nella
misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni
di locazione anche finanziaria e di noleggio e le spese relativi
all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente
e' deducibile un importo pari al 50 per cento della rendita ovvero,
in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria,
un importo pari al 50 per cento del relativo canone, a condizione che
il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile
adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Per la
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione
finanziaria deducibili si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al comma 1. Nella stessa misura del 50 per cento
sono deducibili le spese per i servizi relativi agli immobili
utilizzati promiscuamente nonche' quelle relative alla manutenzione
ordinaria dei medesimi. Le spese relative all'ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria di tali immobili sono
deducibili per un importo pari al 50 per cento del relativo ammontare
in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute e nei
cinque successivi.
4. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o
di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad
apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a
uso pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento.