(Testo unico imposte sui redditi-art. 60)
                               ART. 60 
              Spese relative ai beni mobili e immobili 
(articolo 54-quinquies decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
                       dicembre 1986, n. 917) 
 
1. Per i beni strumentali, esclusi i  beni  immobili  e  gli  oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione di cui all'articolo 62, comma
2, sono ammesse  in  deduzione  quote  annuali  di  ammortamento  non
superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei,  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, ridotti alla meta' per il
primo  periodo  d'imposta.  E'  tuttavia  consentita   la   deduzione
integrale, nel periodo d'imposta in cui sono state  sostenute,  delle
spese di acquisizione di beni strumentali il cui costo  unitario  non
sia superiore a euro 516,40. In caso di  eliminazione  dall'attivita'
di  beni  non  ancora  completamente  ammortizzati,  esclusi  i  beni
immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui
all'articolo 62, comma 2, il costo residuo e' ammesso  in  deduzione.
La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali,
esclusi gli oggetti d'arte, di antiquariato o da  collezione  di  cui
all'articolo 62, comma 2, e' ammessa: 
a) in caso di beni immobili, per un periodo non  inferiore  a  dodici
anni; 
b) in caso di beni di cui all'articolo 168, comma 1, lettera b),  per
un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del primo periodo; 
c) in tutti gli altri casi, per un periodo non inferiore  alla  meta'
del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente  stabilito
a norma del primo periodo. 
2. I canoni  di  locazione  finanziaria  dei  beni  strumentali  sono
deducibili nel periodo d'imposta in cui maturano. Ai fini del calcolo
dei canoni di locazione  finanziaria  deducibili  dei  beni  immobili
strumentali, si applica l'articolo 111, comma 2.  Le  spese  relative
all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria  di
immobili sono deducibili in quote costanti nel periodo  d'imposta  in
cui sono sostenute e nei cinque successivi. 
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili, diversi  da  quelli
indicati  nell'articolo   168,   comma   1,   lettera   b),   adibiti
promiscuamente  all'esercizio  dell'arte  o  professione  e   all'uso
personale  o  familiare  del  contribuente,  sono  ammortizzabili,  o
deducibili se il costo unitario non e' superiore a euro 516,40, nella
misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni
di locazione anche finanziaria e di  noleggio  e  le  spese  relativi
all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati  promiscuamente
e' deducibile un importo pari al 50 per cento della  rendita  ovvero,
in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche  finanziaria,
un importo pari al 50 per cento del relativo canone, a condizione che
il contribuente non disponga nel medesimo comune  di  altro  immobile
adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Per  la
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di  locazione
finanziaria  deducibili  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui al comma 1. Nella stessa misura del 50 per  cento
sono deducibili  le  spese  per  i  servizi  relativi  agli  immobili
utilizzati promiscuamente nonche' quelle relative  alla  manutenzione
ordinaria  dei  medesimi.  Le  spese   relative   all'ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria di tali  immobili  sono
deducibili per un importo pari al 50 per cento del relativo ammontare
in quote costanti nel periodo d'imposta in cui sono sostenute  e  nei
cinque successivi. 
4. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o
di noleggio  e  le  spese  di  impiego  e  manutenzione  relativi  ad
apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica  a
uso pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera fff), del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento.