ART. 61
Spese relative a beni ed elementi immateriali
(articolo 54-sexies decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917)
1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di
opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e
informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al
50 per cento del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura
pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di
utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
3. Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela
e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri
elementi distintivi dell'attivita' artistica o professionale sono
deducibili in misura non superiore a un quinto del costo.