(Testo unico imposte sui redditi-art. 61)
                               ART. 61 
            Spese relative a beni ed elementi immateriali 
(articolo  54-sexies  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
                       dicembre 1986, n. 917) 
 
1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di
opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e
informazioni relativi a esperienze acquisite  in  campo  industriale,
commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore  al
50 per cento del costo. 
2. Le quote di ammortamento del costo degli altri diritti  di  natura
pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla  durata  di
utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. 
3. Le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela
e di elementi immateriali relativi  alla  denominazione  o  ad  altri
elementi distintivi dell'attivita'  artistica  o  professionale  sono
deducibili in misura non superiore a un quinto del costo.