ART. 62
Altre spese
(articolo 54-septies decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917)
1. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione
di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento
e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2
per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di
imposta.
2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1 per
cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta a condizione che i
pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero
mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 14 del
testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Sono comprese nelle spese
di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o
l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione,
anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione
di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito.
3. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di euro
10.000, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o
di aggiornamento professionale nonche' le spese di iscrizione a
convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono
integralmente deducibili, entro il limite annuo di euro 5.000, le
spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle
competenze, orientamento, ricerca e sostegno
all'auto-imprenditorialita', mirate a sbocchi occupazionali
effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni
del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi
della disciplina vigente.
4. Sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia
contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo
fornita da forme assicurative o di solidarieta'.
5. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si comprendono,
salvo il disposto di cui al comma 6, anche le quote delle indennita'
di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e c), maturate nel
periodo di imposta. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le
trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori
dipendenti degli esercenti arti e professioni sono deducibili nelle
misure previste dall'articolo 104, comma 3.
6. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli,
affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al
lavoro, nonche' agli ascendenti dell'artista o professionista ovvero
dei soci o associati per il lavoro prestato o l'opera svolta nei
confronti dell'artista o professionista ovvero della societa' o
associazione. I compensi non ammessi in deduzione non concorrono a
formare il reddito complessivo dei percipienti.
7. La deducibilita' delle spese, sostenute nel territorio dello
Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante
autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge
15 gennaio 1992, n. 21, comprese quelle sostenute direttamente quale
committente di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi,
nonche' delle medesime spese rimborsate analiticamente ai dipendenti
per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione
di incarichi, qualora spettante ai sensi delle disposizioni del
presente capo, e' ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti
con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di
pagamento previsti dall'articolo 14 del testo unico in materia di
versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo
2025, n. 33.