(Testo unico imposte sui redditi-art. 62)
                               ART. 62 
                             Altre spese 
(articolo 54-septies  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
                       dicembre 1986, n. 917) 
 
1. Le spese relative a prestazioni alberghiere e  a  somministrazione
di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75  per  cento
e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore  al  2
per cento  dell'ammontare  dei  compensi  percepiti  nel  periodo  di
imposta. 
2. Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti  dell'1  per
cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta a condizione che i
pagamenti siano eseguiti con versamento  bancario  o  postale  ovvero
mediante altri sistemi di pagamento  previsti  dall'articolo  14  del
testo unico in materia di versamenti  e  di  riscossione  di  cui  al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. Sono comprese  nelle  spese
di  rappresentanza  anche   quelle   sostenute   per   l'acquisto   o
l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o  da  collezione,
anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o
professione, nonche' quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione
di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito. 
3. Sono integralmente deducibili,  entro  il  limite  annuo  di  euro
10.000, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione  o
di aggiornamento professionale  nonche'  le  spese  di  iscrizione  a
convegni e congressi, comprese quelle di viaggio  e  soggiorno.  Sono
integralmente deducibili, entro il limite annuo  di  euro  5.000,  le
spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione  delle
competenze,       orientamento,       ricerca       e        sostegno
all'auto-imprenditorialita',   mirate   a    sbocchi    occupazionali
effettivamente esistenti e appropriati in relazione  alle  condizioni
del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai  sensi
della disciplina vigente. 
4. Sono integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la  garanzia
contro il mancato pagamento  delle  prestazioni  di  lavoro  autonomo
fornita da forme assicurative o di solidarieta'. 
5. Tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili si  comprendono,
salvo il disposto di cui al comma 6, anche le quote delle  indennita'
di cui all'articolo 19, comma  1,  lettere  a)  e  c),  maturate  nel
periodo di imposta. Le spese di vitto e  alloggio  sostenute  per  le
trasferte effettuate fuori dal  territorio  comunale  dai  lavoratori
dipendenti degli esercenti arti e professioni sono  deducibili  nelle
misure previste dall'articolo 104, comma 3. 
6. Non sono ammesse deduzioni per i compensi al  coniuge,  ai  figli,
affidati o affiliati, minori di eta'  o  permanentemente  inabili  al
lavoro, nonche' agli ascendenti dell'artista o professionista  ovvero
dei soci o associati per il lavoro  prestato  o  l'opera  svolta  nei
confronti dell'artista  o  professionista  ovvero  della  societa'  o
associazione. I compensi non ammessi in deduzione  non  concorrono  a
formare il reddito complessivo dei percipienti. 
7. La deducibilita'  delle  spese,  sostenute  nel  territorio  dello
Stato, relative a  vitto,  alloggio,  viaggio  e  trasporto  mediante
autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1  della  legge
15 gennaio 1992, n. 21, comprese quelle sostenute direttamente  quale
committente di incarichi  conferiti  ad  altri  lavoratori  autonomi,
nonche' delle medesime spese rimborsate analiticamente ai  dipendenti
per le trasferte ovvero ad altri lavoratori autonomi per l'esecuzione
di incarichi, qualora  spettante  ai  sensi  delle  disposizioni  del
presente capo, e' ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti
con versamento bancario o postale ovvero mediante  altri  sistemi  di
pagamento previsti dall'articolo 14 del testo  unico  in  materia  di
versamenti e di riscossione di cui al decreto  legislativo  24  marzo
2025, n. 33.