ART. 63
Determinazione dei redditi assimilati a quello di lavoro autonomo
(articolo 54-octies decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917)
1. I redditi indicati all'articolo 55, comma 2, lettera a), sono
costituiti dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura
percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione
forfettaria delle spese, ovvero del 40 per cento se i relativi
compensi sono percepiti da soggetti di eta' inferiore a 35 anni; le
partecipazioni agli utili e le indennita' di cui al citato articolo
55, comma 2, lettere b), c) e d), costituiscono reddito per l'intero
ammontare percepito nel periodo di imposta. I redditi indicati al
predetto articolo 55, comma 2, lettera e), sono costituiti
dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel
periodo d'imposta, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione
forfettaria delle spese. I redditi indicati al medesimo articolo 55,
comma 2, lettera f), sono costituiti dall'ammontare delle indennita'
in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.