(Testo unico imposte sui redditi-art. 63)
                               ART. 63 
  Determinazione dei redditi assimilati a quello di lavoro autonomo 
(articolo  54-octies  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
                       dicembre 1986, n. 917) 
 
1. I redditi indicati all'articolo 55,  comma  2,  lettera  a),  sono
costituiti  dall'ammontare  dei  proventi  in  denaro  o  in   natura
percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli  utili,  ridotto  del  25  per  cento  a  titolo  di   deduzione
forfettaria delle spese, ovvero  del  40  per  cento  se  i  relativi
compensi sono percepiti da soggetti di eta' inferiore a 35  anni;  le
partecipazioni agli utili e le indennita' di cui al  citato  articolo
55, comma 2, lettere b), c) e d), costituiscono reddito per  l'intero
ammontare percepito nel periodo di imposta.  I  redditi  indicati  al
predetto  articolo  55,  comma  2,  lettera   e),   sono   costituiti
dall'ammontare dei compensi in  denaro  o  in  natura  percepiti  nel
periodo d'imposta, ridotto del 15 per cento  a  titolo  di  deduzione
forfettaria delle spese. I redditi indicati al medesimo articolo  55,
comma 2, lettera f), sono costituiti dall'ammontare delle  indennita'
in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta.