Allegato F (art. 20) Disciplina delle forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento sui Piani di emergenza interna Il presente allegato e' cosi' costituito: PREMESSA 1. FORME DI CONSULTAZIONE DEL PERSONALE CHE LAVORA NELLO STABILIMENTO Premessa Il presente allegato, in attuazione dell'art. 20, comma 3, del decreto, disciplina le forme di consultazione del personale che lavora negli stabilimenti di soglia superiore, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, relativamente alla predisposizione, alla revisione e all'aggiornamento del Piano di Emergenza Interna (di seguito PEI). L'obbligo di consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine si estende non solo alla prima stesura del PEI, ma anche a tutte le successive revisioni e/o aggiornamenti. Ai fini del presente allegato, per "personale che lavora nello stabilimento" si intende il personale che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, all'interno dello stabilimento. Al lavoratore cosi' definito e' equiparato il personale alle dipendenze di terzi o autonomo preposto, anche occasionalmente all'esercizio, alla manutenzione, ai servizi generali e/o agli interventi d'emergenza e/o ad operazioni connesse a tali attivita' o che accede allo stabilimento per qualsiasi altro motivo di lavoro. 1. Forme di consultazione del personale che lavora nello stabilimento 1.1. Il gestore consulta il personale che lavora nello stabilimento tramite i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, di cui all'art. 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 1.2. Ai fini della consultazione, il gestore mette a disposizione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, almeno quindici giorni prima dell'incontro di cui al successivo punto 1.3, le seguenti informazioni: a) gli elementi dell'analisi dei rischi utilizzati per la predisposizione del PEI; b) la versione in bozza del PEI; c) le azioni previste per la formazione specifica di tutto il personale coinvolto nella pianificazione dell'emergenza che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici; d) ogni altro elemento utile alla comprensione del PEI e, comunque, ogni documento rilevante. 1.3. Prima di adottare, rivedere o aggiornare il PEI, il gestore o i suoi rappresentanti incontrano i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Dell'incontro e' redatto apposito verbale che e' depositato presso lo stabilimento a disposizione delle autorita' competenti di cui agli artt. 10 e 27 del presente decreto ed e' parte integrante del PEI. 1.4. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nel corso dell'incontro di cui al punto 1.3, possono formulare osservazioni o proposte sulla versione in bozza del PEI, delle quali il gestore tiene conto e ne mantiene apposita registrazione nel verbale di cui al punto 1.3.