Allegato H (art. 27)
Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento
delle ispezioni
Il presente allegato e' cosi' costituito:
PREMESSA
1. DEFINIZIONI
2. ISPEZIONI
3. COMMISSIONI ISPETTIVE
4. CRITERI PER LA PIANIFICAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI
5. CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ISPEZIONI
6. RISULTANZE DELL'ISPEZIONE
7. REQUISITI DEL PERSONALE INCARICATO DELLE ATTIVITA' ISPETTIVE
APPENDICE 1 - CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE
PRIORITA' PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI.
APPENDICE 2 - CRITERI E PROCEDURE PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI
DI CUI ALL'ART. 27 DEL PRESENTE DECRETO
PARTE I - FASI PROCEDURALI PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI
PARTE II - CRITERI, PROCEDURA E STRUMENTI DI SUPPORTO PER LA
CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI
- SEZIONE 1 - CRITERI PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI
- SEZIONE 2 - ANALISI DELL'ESPERIENZA OPERATIVA
- SEZIONE 3 - RISCONTRI SUGLI ELEMENTI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA
SICUREZZA
- SEZIONE 4 - ESAME PIANIFICATO DEI SISTEMI TECNICI
- SEZIONE 5 - INDICE E CONTENUTI DEL RAPPORTO FINALE DI ISPEZIONE
APPENDICE 3 - LISTE DI RISCONTRO PER LE ISPEZIONI DEL SGS-PIR
Premessa
Il presente allegato stabilisce i criteri per la programmazione e lo
svolgimento delle ispezioni di cui all'art. 27 del presente decreto,
disposte al fine di accertare l'adeguatezza della politica di
prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto da parte del
gestore e dei relativi sistemi tecnici, organizzativi e di gestione,
con particolare riferimento alle misure e ai mezzi previsti per la
prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro
conseguenze.
1. Definizioni
a) "evento significativo": qualunque incidente, quasi-incidente1 o
anomalia di funzionamento o di gestione che metta in evidenza
possibili carenze gestionali interessate dal verificarsi dell'evento
e che permettano di focalizzare l'attenzione su possibilita' di
miglioramento, sia in termini specifici di risposta puntuale
all'evento, sia in termini generali di adeguamento dello
stabilimento, nel suo insieme, e del suo sistema di gestione della
sicurezza (SGS-PIR);
b) "evidenza": informazione, documentazione qualitativa o
quantitativa, constatazione attinente alle attivita' connesse alla
sicurezza, ovvero verifica, tramite osservazioni, misure o prove
dell'esistenza e dell'applicazione di un elemento del sistema di
gestione della sicurezza;
c) "non-conformita' maggiore": insieme delle evidenze relative al
mancato rispetto di requisiti di legge, di norme tecniche prese a
riferimento per il sistema di gestione della sicurezza, di standard
aziendali (ad esempio, mancato o non completo rispetto delle
disposizioni contenute nell'allegato B del presente decreto, mancato
coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS) nella definizione del documento di cui all'art. 14, comma 1,
del presente decreto, mancata consultazione del personale che lavora
nello stabilimento, compreso il personale di imprese subappaltatrici
a lungo termine, nella stesura del Piano di emergenza interna);
d) "non conformita' minore": insieme delle evidenze di aspetti
formali non adeguatamente soddisfatti (ad esempio, requisito di una
norma adottata volontariamente non completamente soddisfatto per
mancanza di adeguata documentazione a supporto, elemento del Sistema
di Gestione adottato ma mancante di adeguata documentazione a
supporto);
e) "prescrizione": una specifica azione correttiva, vincolante per il
gestore, diretta a superare la causa di una non conformita' maggiore;
f) "raccomandazione": una specifica azione correttiva, non vincolante
per il gestore, diretta a superare la causa di una non conformita'
minore e a migliorare il sistema di gestione della sicurezza. La
mancata ottemperanza ad una raccomandazione puo' essere convertita in
prescrizione dalle successive Commissioni ispettive;
g) "rilievo": constatazione di un fatto rilevato durante la verifica
ispettiva e supportato da evidenza oggettiva;
h) "Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli
Incidenti Rilevanti" (SGS-PIR): struttura e sistemi organizzativi,
responsabilita', procedure, procedimenti e risorse, messi in atto per
la conduzione aziendale della sicurezza, ai sensi degli allegati 3 e
B del presente decreto;
i) "sistemi tecnici critici": apparecchiature, serbatoi, componenti e
dispositivi di controllo, protezione e sicurezza coinvolti negli
scenari incidentali ipotizzabili nello stabilimento o desunti
dall'analisi dell'esperienza operativa.
2. Ispezioni
2.1. Le ispezioni di cui al presente allegato consistono in un esame
pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di
gestione applicati nello stabilimento e sono dirette a:
a) verificare la conformita' del documento di politica di prevenzione
degli incidenti rilevanti ai contenuti richiesti dall'allegato B del
presente decreto;
b) verificare la conformita' del sistema di gestione della sicurezza
ai requisiti strutturali e ai contenuti richiesti, sempre in
riferimento alle disposizioni contenute nell'allegato B;
c) verificare l'attuazione della politica di prevenzione degli
incidenti rilevanti dichiarata dal gestore, tenuto anche conto degli
obiettivi e dei principi di tale politica, nonche' dei risultati
effettivamente raggiunti;
d) verificare la rispondenza della configurazione dello stabilimento
a quanto dichiarato dal gestore nel rapporto di sicurezza o in altra
documentazione descrittiva redatta ai fini degli adempimenti previsti
dal presente decreto e a quanto prescritto dall'autorita' competente,
anche sotto il profilo dei sistemi tecnici, organizzativi e
gestionali adottati per la prevenzione e mitigazione degli incidenti
rilevanti, mediante l'accertamento della effettiva funzionalita' del
sistema di gestione della sicurezza e delle sue modalita' di
attuazione;
e) accertare il livello di consapevolezza dei soggetti che svolgono
funzioni o attivita' rilevanti ai fini della sicurezza, a ogni
livello del SGS-PIR, del loro ruolo e delle azioni da intraprendere;
f) accertare l'effettivo coinvolgimento dei soggetti di cui alla
lettera e) nella progettazione e nell'attuazione del sistema di
gestione della sicurezza;
g) verificare l'attuazione delle prescrizioni impartite a seguito
delle precedenti ispezioni;
h) verificare che le informazioni di cui all'art. 23 del presente
decreto siano state trasmesse al Comune.
3 Commissioni ispettive
3.1. Le ispezioni sono svolte da Commissioni ispettive composte dai
soggetti individuati dal CTR, per gli stabilimenti di soglia
superiore, e dalla regione o dal soggetto da essa designato per gli
stabilimenti di soglia inferiore.
3.2. Le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore sono
condotte da Commissioni composte da tre dirigenti e funzionari
tecnici appartenenti rispettivamente al CNVVF, all'INAIL e all'ARPA.
Nel caso in cui presso l'ARPA non sia disponibile personale in
possesso dei requisiti di cui al punto 7, si fa ricorso a personale
dell'ISPRA. Le ispezioni negli stabilimenti di soglia superiore di
cui all'articolo 2, comma 3, sono condotte da Commissioni composte da
tre dirigenti o funzionari tecnici appartenenti rispettivamente al
CNVVF, all'ARPA e all'UNMIG.
3.3. Il soggetto che dispone le ispezioni conferisce apposito
incarico ai componenti della Commissione, nel rispetto di quanto
previsto al successivo punto 7.
4 Criteri per la pianificazione e la programmazione delle ispezioni
4.1. Le autorita' di cui all'art. 27, comma 3 predispongono il piano
di ispezione ed i suoi aggiornamenti, con i contenuti definiti alle
lettere da a) a h) dello stesso comma e provvedono a comunicarlo al
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM) entro il 28 febbraio di ogni anno
4.2. La programmazione delle ispezioni ordinarie e' stabilita dal
Ministero dell'interno, avvalendosi del CTR, per gli stabilimenti di
soglia superiore e dalla regione, o dal soggetto allo scopo
incaricato, per gli stabilimenti di soglia inferiore, che provvedono
a comunicare al MATTM il rispettivo programma annuale delle ispezioni
ordinarie entro il 28 febbraio di ogni anno.
La programmazione annuale si basa su una valutazione sistematica dei
pericoli di incidente rilevante per le varie tipologie di
stabilimenti che tiene conto dei seguenti criteri:
a) pericolosita' delle sostanze presenti e dei processi produttivi
utilizzati;
b) risultanze delle ispezioni precedenti;
c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilita'
o la possibilita' o le conseguenze di un incidente rilevante possono
essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza
degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze pericolose
presenti in essi (effetto domino);
e) concentrazione di piu' stabilimenti a rischio di incidente
rilevante;
f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche
di vulnerabilita' del territorio circostante;
g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilita' dei
recettori presenti nell'area circostante e alle vie di propagazione
della sostanza pericolosa.
In appendice 1 sono riportati alcuni parametri di riferimento che
specificano i criteri di valutazione generali sopra indicati e che,
presi in considerazione separatamente o in combinazione possono
fornire, ove applicabili, elementi utili per stabilire le priorita'
per la programmazione delle ispezioni, ferma restando la facolta'
dell'autorita' preposta alla programmazione di articolare
ulteriormente i suddetti criteri, nonche' di attribuire a ciascuno di
essi, in fase di valutazione, un peso correlato alle informazioni in
suo possesso e all'esperienza pregressa maturata nei controlli,
nell'analisi degli eventi occorsi negli stabilimenti ubicati nel
territorio di competenza e delle sue caratteristiche di
vulnerabilita'.
4.3. I programmi annuali prevedono che l'intervallo tra due ispezioni
presso lo stesso stabilimento sia stabilito in base alla valutazione
sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativa agli
stabilimenti interessati di cui al punto 4.2; nel caso in cui tale
valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo tra due ispezioni
non e', comunque, superiore a un anno per gli stabilimenti di soglia
superiore e a tre anni per gli stabilimenti di soglia inferiore.
5. Criteri per l'effettuazione delle ispezioni
5.1. Ai fini dell'effettuazione delle ispezioni, si applicano le
disposizioni contenute nelle appendici 2 e 3 del presente allegato.
Le indicazioni riportate nel presente allegato si riferiscono a tutte
le fasi dell'attivita' ispettiva nella sua completezza (richieste,
tipicamente, per una prima ispezione); il soggetto che dispone le
ispezioni potra' valutare nella definizione dei mandati ispettivi (ad
esempio sulla base delle risultanze delle ispezioni precedenti o
dell'esperienza di incidenti o quasi-incidenti) se richiedere lo
svolgimento di ispezioni mirate alla verifica di alcuni aspetti
specifici del SGS-PIR (e quindi solo di alcuni punti specifici delle
liste di riscontro 3.a e 3.b di cui all'appendice 3), ovvero
richiedere l'effettuazione di un'ispezione che copra tutti gli
aspetti del SGS-PIR.
5.2. I componenti della Commissione di cui al precedente punto 3
possono accedere a qualunque area dello stabilimento.
5.3. Il gestore dello stabilimento oggetto dell'ispezione e' tenuto a
rendere disponibile il proprio personale per la conduzione della
verifica, nonche' a fornire qualsiasi altra attivita' di assistenza
che si renda necessaria.
5.4. Qualora il gestore non fornisca il supporto di cui al punto 5.3,
la Commissione provvedera' a informare tempestivamente l'autorita'
giudiziaria competente per territorio, dandone comunicazione al CTR o
alla Regione, in base alle rispettive competenze di cui all'art. 27
del presente decreto.
5.5. Le ispezioni non comprendono le attivita' di valutazione tecnica
della sicurezza e di controllo e di sopralluoghi, effettuati ai sensi
dell'art. 17 del presente decreto.
6. Risultanze dell'ispezione
6.1. Le risultanze dell'ispezione sono contenute in un Rapporto
finale d'ispezione (di seguito denominato "Rapporto"), predisposto
dalla Commissione e da questa trasmesso al soggetto che ha disposto
l'ispezione con le modalita' indicate in appendice 2. Il Rapporto
deve riportare il giudizio della Commissione sull'adeguatezza del
sistema di gestione della sicurezza adottato per raggiungere gli
obiettivi della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
definita dal gestore nel documento di cui all'art. 14, comma 1, del
presente decreto.
6.2. Il Rapporto, deve contenere una descrizione dettagliata di tutte
le verifiche compiute per accertare l'adeguatezza della politica di
prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e del
relativo sistema di gestione della sicurezza, anche attraverso un
esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e
di gestione.
6.3. Le attivita' di cui al punto 6.2 devono essere svolte in
conformita' a quanto previsto dall'appendice 2.
6.4. Il soggetto che ha disposto l'ispezione, valutato il
Rapporto, lo trasmette al gestore adottando gli atti conseguenti, dei
quali e' data comunicazione al MATTM, ai fini dell'aggiornamento
della banca dati di cui all'art. 5, comma 3, del presente decreto e
delle comunicazioni alla Commissione europea. Il soggetto che ha
disposto l'ispezione, sulla base delle proposte formulate dal
gestore, approva un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalita'
e i tempi di attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni
individuate nel Rapporto.
6.5. Il MATTM, al fine di predisporre le ispezioni straordinarie di
cui all'art. 27, comma 7, del presente decreto, puo' richiedere
all'autorita' competente informazioni ulteriori rispetto a quelle
comunicate ai sensi del punto 6.5.
7. Requisiti del personale incaricato delle ispezioni
7.1 Il personale incaricato delle ispezioni e' scelto tra dirigenti e
funzionari tecnici appartenenti:
a) agli Organi tecnici nazionali di cui all'art. 9 del presente
decreto;
b) alle Agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell'ambiente;
c) alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente
competente.
d) all'UNMIG per gli stabilimenti di cui all'art. 2, comma 3.
7.2 Il personale incaricato deve essere in possesso di almeno uno dei
seguenti requisiti:
a) avere effettuato un congruo numero di ispezioni ai sensi dell'art.
27 del presente decreto o ai sensi dell'art. 25 del decreto
legislativo 17 agosto 1999 n. 334;
b) essere in possesso di una comprovata esperienza di almeno cinque
anni nel settore dei sistemi di gestione della sicurezza, che abbia
incluso un periodo di addestramento sul campo con la partecipazione
ad almeno due ispezioni in qualita' di uditore;
c) avere partecipato ad un apposito corso di formazione, superando
con esito positivo il relativo esame finale, con successivo
addestramento sul campo consistente nella partecipazione ad almeno
tre ispezioni in qualita' di uditore.
APPENDICE 1 - CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE
PRIORITA' PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE ISPEZIONI.
Criteri di riferimento
a) pericolosita' delle sostanze presenti e dei processi produttivi
utilizzati;
=====================================================================
| Cat. | Tipo di pericolo | Tipo di stabilimento |
+=========+========================+================================+
| | |a) Stabilimenti con impianti |
| | |chimici per la produzione di gas|
| 1 |Tossici |tossici liquefatti |
+---------+------------------------+--------------------------------+
| | |b) Stabilimenti chimici con |
| | |stoccaggio di gas tossici in |
| | |serbatoi |
+---------+------------------------+--------------------------------+
| | |c) Stabilimenti chimici con |
| | |stoccaggio di gas tossici in |
| | |fusti |
+---------+------------------------+--------------------------------+
| | |d) Stabilimenti chimici con |
| | |stoccaggi di sostanze tossiche |
| | |in serbatoi |
+---------+------------------------+--------------------------------+
| | |e) Stabilimenti chimici con |
| | |stoccaggio di sostanze tossiche |
| | |in fusti |
+---------+------------------------+--------------------------------+
| | |a) Raffinerie e stabilimenti |
| 2 |Infiammabili |petrolchimici |
+---------+------------------------+--------------------------------+
| | |b) Stoccaggio e rigassificazione|
| | |GNL |
+---------+------------------------+--------------------------------+
| | |c) Stabilimenti chimici con |
| | |processi che impiegano liquidi |
| | |infiammabili |
+---------+------------------------+--------------------------------+
| | |d) Stabilimenti chimici con |
| | |stoccaggio di liquidi |
| | |infiammabili in serbatoi |
+---------+------------------------+--------------------------------+
| | |e) Stoccaggi sotterranei di gas |
| | |naturale |
+---------+------------------------+--------------------------------+
| | |f) Stoccaggio, movimentazione e |
| | |imbottigliamento GPL |
+---------+------------------------+--------------------------------+
| | |g) Depositi di prodotti |
| | |petroliferi |
+---------+------------------------+--------------------------------+
| | |a) Produzione e stoccaggio |
| | |esplosivi di categoria UN/ADR |
| 3 |Esplosivi |1.1 e 1.2 |
+---------+------------------------+--------------------------------+
| | |b) Produzione e stoccaggio |
| | |esplosivi di categoria UN/ADR |
| | |1.3 |
+---------+------------------------+--------------------------------+
| | |c) Produzione e stoccaggio |
| | |esplosivi di categoria UN/ADR |
| | |1.4 |
+---------+------------------------+--------------------------------+
| | |d) Produzione e stoccaggio |
| | |esplosivi di categoria UN/ADR |
| | |1.5 e 1.6 |
+---------+------------------------+--------------------------------+
| | |e) Stoccaggio di esplosivi di |
| | |categoria UN/ADR 1.1-1.6 |
+---------+------------------------+--------------------------------+
| | |a) Trattamento di metalli |
| | |mediante processi elettrolitici |
| 4 |Altro |o chimici |
+---------+------------------------+--------------------------------+
| | |b) Produzione metalli non |
| | |ferrosi |
+---------+------------------------+--------------------------------+
| | |c) Lavorazione metalli |
| | |ferrosi/non ferrosi |
+---------+------------------------+--------------------------------+
| | |d) Centrali termoelettriche |
+---------+------------------------+--------------------------------+
b) risultanze delle ispezioni precedenti;
=====================================================================
| Cat. | Livello | Descrizione |
+======+======================+=====================================+
| | |SGS-PIR al di sotto dei requisiti |
| | |minimi di legge o standard del |
| | |settore, molti aspetti del SGS-PIR |
| | |non soddisfatti pienamente. Numerose |
| 1 |Insufficiente |prescrizioni e raccomandazioni. |
+------+----------------------+-------------------------------------+
| | |SGS-PIR quasi conforme ai requisiti |
| | |minimi di legge o standard del |
| | |settore, ma con diversi aspetti non |
| | |pienamente soddisfatti. Significativo|
| | |numero di prescrizioni e |
| 2 |Mediocre |raccomandazioni. |
+------+----------------------+-------------------------------------+
| | |SGS-PIR soddisfa i requisiti minimi |
| | |di legge o standard del settore, ma |
| |Sostanzialmente |con alcuni aspetti non pienamente |
| |conforme ma |soddisfatti. Alcune prescrizioni e |
| 3 |migliorabile |molte raccomandazioni. |
+------+----------------------+-------------------------------------+
| | |SGS-PIR al di sopra dei requisiti |
| | |minimi di legge o standard di |
| | |settore, la maggior parte degli |
| | |aspetti del SGS-PIR sono pienamente |
| | |soddisfatti. Efficaci procedure in |
| | |molti aspetti dell'organizzazione |
| | |aziendale. Poche prescrizioni e |
| 4 |Buono |raccomandazioni. |
+------+----------------------+-------------------------------------+
| | |Atteggiamento proattivo |
| | |nell'individuare e attuare i |
| | |possibili miglioramenti, tutti gli |
| | |aspetti del SGS-PIR pienamente |
| | |soddisfatti. Efficaci procedure in |
| | |tutti gli aspetti dell'organizzazione|
| 5 |Ottimo |aziendale. Poche raccomandazioni. |
+------+----------------------+-------------------------------------+
c) segnalazioni, reclami, incidenti e quasi-incidenti;
=============================================
| Cat. | Descrizione |
+=========+=================================+
| |Diverse evidenze di seri reclami |
| |e segnalazioni, quasi-incidenti, |
| |casi di non conformita' o di |
| |almeno un grave incidente negli |
| 1 |ultimi cinque anni. |
+---------+---------------------------------+
| |Almeno un serio reclamo o |
| |segnalazione, un quasi-incidente,|
| |un incidente o un caso di non |
| |conformita' negli ultimi cinque |
| 2 |anni. |
+---------+---------------------------------+
| |Non ci sono seri reclami o |
| |segnalazioni, incidenti o |
| |quasi-incidenti, e casi di non |
| |conformita' negli ultimi cinque |
| 3 |anni. |
+---------+---------------------------------+
d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti per i quali la probabilita'
o la possibilita' o le conseguenze di un incidente rilevante possono
essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza
tra loro e dell'inventario delle sostanze pericolose presenti in essi
(effetto domino);
===========================================================
| Cat. | Descrizione |
+=========+===============================================+
| |Probabilita'/possibilita' di effetto domino con|
| |altri stabilimenti limitrofi o presenza di |
| |diverse condizioni che possono aggravare le |
| 1 |conseguenze di un incidente rilevante. |
+---------+-----------------------------------------------+
| |Probabilita'/possibilita' di effetto domino con|
| |un altro stabilimento limitrofo o presenza di |
| |condizioni che possono aggravare le conseguenze|
| 2 |di un incidente rilevante. |
+---------+-----------------------------------------------+
| |Nessuna probabilita'/possibilita' di effetti |
| |domino con un altro stabilimento limitrofo e |
| |assenza di condizioni che possono aggravare le |
| 3 |conseguenze di un incidente rilevante. |
+---------+-----------------------------------------------+
e) concentrazione di piu' stabilimenti a rischio di incidente
rilevante;
===========================================
| Cat. | Descrizione |
+=========+===============================+
| |a) Assenza di scambio tra i |
| |gestori degli stabilimenti di |
| |soglia superiore e di soglia |
| |inferiore delle informazioni |
| |necessarie per accertare la |
| |natura e l'entita' del pericolo|
| |complessivo di incidenti |
| 1 |rilevanti e |
+---------+-------------------------------+
| |b) Assenza di predisposizione |
| |di rapporti o studi di |
| |sicurezza integrati |
+---------+-------------------------------+
| |a) Scambio tra i gestori degli |
| |stabilimenti di soglia |
| |superiore e di soglia inferiore|
| |delle informazioni necessarie |
| |per accertare la natura e |
| |l'entita' del pericolo |
| |complessivo di incidenti |
| 2 |rilevanti, ma |
+---------+-------------------------------+
| |b) Assenza di predisposizione |
| |di rapporti o studi di |
| |sicurezza integrati |
+---------+-------------------------------+
| |a) Scambio tra i gestori degli |
| |stabilimenti di soglia |
| |superiore e di soglia inferiore|
| |delle informazioni necessarie |
| |per accertare la natura e |
| |l'entita' del pericolo |
| |complessivo di incidenti |
| 3 |rilevanti e |
+---------+-------------------------------+
| |b) Predisposizione di rapporti |
| |o studi di sicurezza integrati |
+---------+-------------------------------+
f) collocazione dello stabilimento in rapporto alle caratteristiche
di vulnerabilita' del territorio circostante;
=========================================================
| |Presenza nella zona di attenzione individuata|
| Cat. | nel Piano di Emergenza Esterna di: |
+=========+=============================================+
| |Aree con destinazione residenziale, alta |
| |densita'-ospedali, case di cura, ospizi, |
| |asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 100 |
| |persone presenti)-mercati stabili o altre |
| |destinazioni commerciali (oltre 500 persone |
| |presenti)-categoria A ai sensi del DM 9 |
| 1 |maggio 2001. |
+---------+---------------------------------------------+
| |Aree con destinazione residenziale, media |
| |densita'-ospedali, case di cura, ospizi, |
| |asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 100 |
| |persone presenti)-mercati stabili o altre |
| |destinazioni commerciali (fino a 500 persone |
| |presenti)-centri commerciali, strutture |
| |ricettive, scuole superiori, universita', |
| |ecc. (oltre 500 persone presenti)-luoghi di |
| |pubblico spettacolo (oltre 100 persone |
| |presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni|
| |ferroviarie (movimento passeggeri superiore a|
| |1000/giorno)-categoria B ai sensi del DM 9 |
| 2 |maggio 2001. |
+---------+---------------------------------------------+
| |Aree con destinazione residenziale, bassa |
| |densita'-centri commerciali, strutture |
| |ricettive, scuole superiori, universita', |
| |ecc. (fino a 500 persone presenti)-luoghi di |
| |pubblico spettacolo (oltre 100 persone |
| |presenti all'aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni|
| |ferroviarie (movimento passeggeri superiore a|
| |1000/giorno)-categoria C ai sensi del DM 9 |
| 3 |maggio 2001. |
+---------+---------------------------------------------+
| |Aree con destinazione residenziale, presenza |
| |di insediamenti abitativi sparsi - Luoghi |
| |soggetti ad affollamento rilevante, con |
| |frequentazione al massimo mensile (fiere, |
| |mercatini o altri eventi periodici)-categoria|
| 4 |D ai sensi del DM 9 maggio 2001. |
+---------+---------------------------------------------+
| |Aree con destinazione residenziale, rari |
| |insediamenti abitativi - Insediamenti |
| |industriali, artigianali, agricoli, e |
| |zootecnici-categoria E ai sensi del DM 9 |
| 5 |maggio 2001. |
+---------+---------------------------------------------+
| |Area limitrofa allo stabilimento, entro la |
| |quale non sono presenti manufatti o strutture|
| |in cui sia prevista l'ordinaria presenza di |
| |gruppi di persone-categoria F ai sensi del DM|
| 6 |9 maggio 2001. |
+---------+---------------------------------------------+
g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilita' dei
recettori presenti nell'area circostante ed alle vie di propagazione
della sostanza pericolosa.
=======================================
| |Presenza entro la distanza |
| Cat. |di 100 m dallo stabilimento|
+=========+===========================+
| |Recettore ad alta |
| |vulnerabilita' quali aree |
| |naturali o parchi destinati|
| |alla conservazione delle |
| 1 |specie animali e vegetali. |
+---------+---------------------------+
| |Recettore sensibile quale |
| |sito di particolare |
| 2 |interesse. |
+---------+---------------------------+
| |Recettore sensibile |
| 3 |generico. |
+---------+---------------------------+
| |Nessun recettore |
| 4 |vulnerabile. |
+---------+---------------------------+
=======================================
| Cat. | Vie di propagazione |
+=========+===========================+
| |Percorsi, sia diretti che |
| 1 |indiretti, identificati. |
+---------+---------------------------+
| |Mancanza di specifici |
| 2 |percorsi identificati. |
+---------+---------------------------+
APPENDICE 2 - CRITERI E PROCEDURE PER LA CONDUZIONE DELLE ISPEZIONI
DI CUI ALL'ART. 27 DEL PRESENTE DECRETO.
Parte I - Fasi delle ispezioni
Le ispezioni devono essere condotte secondo le seguenti tre fasi:
I Fase: La Commissione illustra al gestore le modalita' con le quali
sara' condotta la verifica e prende visione almeno della
documentazione elencata nel punto 3.1.3. della sezione 1, parte II
del presente allegato. La Commissione acquisisce poi dal gestore:
- le schede dell'analisi dell'esperienza operativa, di cui alla parte
II - sezione 2 del presente allegato, basata sulla registrazione di
eventi occorsi presso il proprio stabilimento e in impianti e
stabilimenti analoghi nel corso degli ultimi 10 anni;
- la lista di riscontro di cui all'appendice 3 del presente allegato;
- la tabella di riepilogo "Eventi incidentali - misure adottate" di
cui alla parte II - sezione 4 del presente allegato.
La Commissione congiuntamente con il gestore concorda il programma di
massima delle ispezioni, anche alla luce dei primi elementi
riscontrati.
II Fase: La Commissione procede, congiuntamente con le funzioni
responsabili dei settori coinvolti, all'analisi dell'esperienza
operativa, sulla base delle schede di cui alla parte II - sezione 2
del presente allegato, opportunamente compilate dal gestore, al fine
di individuare eventuali criticita' di carattere gestionale, che si
aggiungono a quelle emerse nella fase precedente.
La Commissione procede, quindi, all'analisi dei punti della lista di
riscontro di cui all'appendice 3 o parti di essa sulla base degli
obiettivi specifici dell'ispezione di cui al punto 5.1, ponendo
particolare attenzione agli elementi critici individuati, effettuando
se del caso anche interviste sul campo sia agli operatori
dell'azienda sia a quelli delle ditte terze operanti nello
stabilimento.
La Commissione, contestualmente all'esame dei punti di verifica
previsti dalla lista di riscontro per il "controllo operativo" (punti
4.i e 4.iv) e per la "pianificazione di emergenza" (punti 6.i, 6.iii,
6.iv e, dove pertinenti, 6.v e 6.vi), procede poi con l'ausilio della
tabella di cui alla sezione 4, parte II, opportunamente compilata dal
gestore, all'individuazione e all'esame pianificato dei sistemi
tecnici, organizzativi e di gestione applicati in stabilimento, anche
attraverso simulazioni di situazioni di emergenza.
III Fase: La Commissione, concluse le attivita' di cui alla fase
precedente, provvede alla stesura del rapporto finale di ispezione,
che deve essere conforme alla struttura riportata nella parte II -
sezione 5 del presente allegato e ad esporre al gestore le non
conformita' rilevate.
Il rapporto finale di ispezione e' trasmesso dalla Commissione al
soggetto che ha disposto l'ispezione per le determinazioni del caso e
per le conseguenti comunicazioni al MATTM, e ai Comuni, al fine degli
adempimenti previsti dall'art. 27, comma 13, del presente decreto.
Parte II - Criteri, procedura e strumenti di supporto per la
conduzione delle ispezioni
Sezione 1- Criteri per la conduzione delle ispezioni
Osservazione di carattere generale
Preliminarmente alla definizione delle modalita' di svolgimento delle
ispezioni, vengono fornite indicazioni per la Commissione riguardo
agli obiettivi generali dell'attivita' ispettiva e i criteri di base
per la sua organizzazione.
1. Obiettivi generali delle ispezioni
1.1. Obiettivo principale dell'ispezione e' l'accertamento
dell'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti
rilevanti posta in atto dal gestore e del relativo sistema di
gestione della sicurezza.
1.2. L'ispezione deve essere organizzata al fine di consentire
l'effettuazione di un esame pianificato e sistematico dei sistemi
tecnici, organizzativi e di gestione, in particolare attraverso:
a) la verifica della conformita' del sistema di gestione della
sicurezza ai contenuti richiesti dall'allegato B del presente
decreto;
b) la verifica dell'adozione da parte del gestore delle misure e dei
mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la
limitazione delle loro conseguenze:
- dal punto di vista organizzativo e gestionale (es.: funzionalita'
del sistema di gestione, modalita' di attuazione, comprensione e
grado di coinvolgimento delle persone che sono chiamate a svolgere
funzioni o azioni rilevanti ai fini della sicurezza, a ogni livello
del sistema);
- dal punto di vista delle misure tecniche adottate (es.: verifiche
documentali e in campo - anche effettuando simulazioni delle
possibili emergenze - sulla corretta applicazione di quanto previsto
dal SGS-PIR per la gestione della manutenzione, e della preventiva
individuazione, da parte del gestore dei componenti critici per la
prevenzione e la limitazione delle conseguenze degli incidenti
rilevanti, nonche' del relativo inserimento nei piani di controllo e
manutenzione con attribuzione delle periodicita' congruenti con le
assunzioni fatte nell'analisi dei rischi).
c) la verifica della conformita' delle azioni correttive messe in
atto per ottemperare alle prescrizioni/raccomandazioni impartite a
seguito di precedenti ispezioni svolte ai sensi dell'art. 27 del
presente decreto, ovvero in fase di prima applicazione, di ispezioni
effettuate ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 334/99;
1.3. La Commissione espletera' il proprio mandato anche attraverso
azioni di verifica delle specifiche informazioni acquisite dal
gestore.
2. Criteri per lo svolgimento delle ispezioni
La Commissione si attiene, nello svolgimento delle verifiche
ispettive, ai seguenti criteri di base per l'individuazione della
documentazione da acquisire e visionare e per l'identificazione,
sulla base di questa, degli elementi necessari per l'esame
pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di
gestione della sicurezza.
2.1. Criteri di individuazione della documentazione di interesse per
la verifica ispettiva
2.1.1. Le informazioni necessarie per l'effettuazione della verifica
ispettiva vengono acquisite dalla Commissione almeno attraverso:
a. la presa visione, presso gli uffici del gestore o altra sede
opportuna, della documentazione inerente lo stabilimento, come
previsto nella fase I, e riportata al successivo punto 3.1.3 della
presente sezione;
b. l'acquisizione dei documenti di cui alle sezioni 2, 3 e 4 della
parte II del presente allegato.
2.2. Criteri per l'identificazione degli elementi gestionali critici
e per l'esame pianificato e sistematico del SGS-PIR
2.2.1. Per gli stabilimenti di soglia superiore l'identificazione
degli elementi gestionali critici di cui sopra dovra' essere
condotta, oltreche' attraverso il confronto con il gestore, anche
tenendo conto delle risultanze dell'istruttoria tecnica di cui
all'art. 17 del presente decreto, e in particolare:
a) degli aspetti tecnici specifici della sicurezza dei suddetti
stabilimenti, cosi' come valutati nel corso della relativa
istruttoria, con particolare attenzione a quelli ivi ritenuti
critici, al fine di individuare gli elementi gestionali che
maggiormente influenzano il mantenimento dell'efficienza e della
disponibilita' dei dispositivi di sicurezza implicati;
b) del giudizio sull'adeguatezza della politica di prevenzione degli
incidenti rilevanti;
c) delle valutazioni tecniche finali e delle eventuali
raccomandazioni e/o prescrizioni.
2.2.2. Lo stato di attuazione delle eventuali raccomandazioni e/o
prescrizioni finalizzate al miglioramento del SGS-PIR impartite dalle
precedenti Commissioni ispettive di cui all'art. 27, ovvero a seguito
di ispezioni effettuate ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo
n. 334/99 e dall'autorita' competente nelle attivita' di cui all'art.
17 del presente decreto, costituisce elemento fondamentale per
l'individuazione di eventuali criticita' durante l'esame del SGS-PIR.
2.2.3. L'ispezione prosegue, poi, con l'analisi dell'esperienza
operativa dello stabilimento, effettuata congiuntamente con il
gestore o un suo delegato, sulla base delle procedure di cui alla
sezione 2 della parte II del presente allegato, al fine di
individuare eventuali ulteriori elementi critici oltre a quelli gia'
individuati ai sensi dei precedenti paragrafi.
2.2.4. Sulla base degli elementi critici individuati deve essere
richiesta al gestore la predisposizione della documentazione
necessaria per un'analisi di maggior dettaglio e deve essere
concordato il programma della verifica ispettiva.
2.2.5. L'ispezione prosegue con l'effettuazione dei riscontri
utilizzando le liste di riscontro 3a o 3b riportate nell'appendice 3
del presente allegato, tenendo conto in particolare degli elementi
critici individuati ai sensi dei paragrafi precedenti.
2.3. Criteri per l'individuazione e l'esame pianificato e sistematico
dei sistemi tecnici
2.3.1. Le informazioni fornite dal gestore attraverso la compilazione
della tabella di cui alla sezione 4 della parte II del presente
allegato, consentono alla Commissione di individuare in maniera
sistematica i sistemi tecnici di prevenzione degli incidenti
rilevanti e di limitazione delle loro conseguenze presenti nello
stabilimento.
2.3.2. La Commissione procede all'esame pianificato dei sistemi
tecnici contestualmente all'esame dei punti di verifica previsti
dalla lista di riscontro per il "controllo operativo" (punti 4.i e
4.iv) e per la "pianificazione di emergenza" (punti 6.i, 6.iii, 6.iv
e, dove pertinenti, 6.v e 6.vi) di cui all'appendice 3 del presente
allegato.
3. Procedura per lo svolgimento delle ispezioni
3.1. Avvio dell'ispezione
3.1.1. L'ispezione e' avviata con la prima riunione della Commissione
presso la sede dello stabilimento o altra sede opportuna, al fine di
prendere visione e acquisire la documentazione inerente lo
stabilimento e di predisporre quindi il programma delle attivita'.
3.1.2. Nel corso della prima visita la Commissione provvedera' a:
- illustrare al gestore o a un suo delegato finalita' e modalita' di
esecuzione dell'ispezione;
- precisare eventuali dettagli del piano delle attivita' non chiari
per il gestore.
3.1.3. I documenti significativi per lo svolgimento dell'ispezione,
di cui prendere preliminarmente visione, sono almeno:
a) il Documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
b) i documenti che descrivono e sostanziano il sistema di gestione
della sicurezza PIR;
c) i rapporti finali di eventuali precedenti ispezioni;
d) i documenti inerenti le azioni intraprese a seguito delle
eventuali prescrizioni/raccomandazioni impartite in precedenti
ispezioni;
e) il Rapporto di sicurezza, o un suo stralcio significativo, per gli
stabilimenti di soglia superiore, ovvero la documentazione relativa
alla valutazione dei rischi di incidente rilevante per gli
stabilimenti di soglia inferiore;
f) gli atti conclusivi dell'istruttoria tecnica sul Rapporto di
sicurezza di cui all'art. 17 del presente decreto o la documentazione
attestante lo stato di avanzamento;
g) i documenti inerenti le azioni intraprese a seguito della
conclusione dell'istruttoria, compresi i cronoprogrammi attuativi
delle eventuali prescrizioni formulate;
h) il Piano di Emergenza Interna;
i) il Piano di Emergenza Esterna, o un suo stralcio significativo;
j) una tabella riepilogativa sulla movimentazione delle sostanze
pericolose, in entrata ed uscita dallo stabilimento.
La Commissione acquisisce inoltre:
a) le schede dell'analisi dell'esperienza operativa, di cui alla
sezione 2 della parte II del presente allegato;
b) la lista di riscontro 3a o 3b di cui all'appendice 3 del presente
allegato;
c) la tabella di riepilogo "Eventi incidentali - misure adottate" di
cui alla sezione 4 della parte II - del presente allegato;
preventivamente fornite al gestore, con un anticipo di almeno 5
giorni lavorativi rispetto alla data prevista per l'inizio delle
attivita' e ne verifica la loro completezza formale e sostanziale.
3.1.4. L'acquisizione dei format di cui alle sezioni 2, 3 e 4 della
parte II del presente allegato deve essere documentata in occasione
della stesura dei verbali giornalieri.
3.1.5. Quanto sopra citato costituisce la documentazione minima che
deve essere valutata ed esaminata dalla Commissione ai fini di una
esaustiva stesura del rapporto finale di ispezione. La Commissione
puo' richiedere documentazione ulteriore o integrativa a quanto
previsto se ritenuto utile al fine dell'assolvimento del mandato
ricevuto.
3.2. Predisposizione del piano di ispezione e della documentazione
3.2.1. La pianificazione dell'ispezione deve tenere conto delle
attivita' indicate ai punti precedenti, ed essere esplicitata, ove
opportuno, dopo l'identificazione degli elementi critici.
3.2.2. I dettagli specifici delle attivita' possono essere comunicati
al gestore solo nel corso dell'ispezione, se la loro rivelazione
prematura puo' compromettere la raccolta di evidenze oggettive.
3.2.3. La Commissione deve documentare e registrare le azioni ed i
risultati delle verifiche sulla base dei documenti di cui alle
sezioni 2, 3, 4 e 5 della parte II del presente allegato. Solamente
in casi particolari da motivare potra' essere necessario completare
la documentazione mediante l'acquisizione di documenti a supporto
delle evidenze raccolte, potendo in generale utilizzare il semplice
riferimento, ovvero l'acquisizione di stralci significativi quali
indici o altro.
3.3. Assegnazione delle criticita' ai diversi elementi del sistema di
gestione sottoposti a verifica
3.3.1. Ai fini dell'effettuazione delle ispezioni, gli elementi del
SGS-PIR, di cui all'allegato B del presente decreto, sono articolati
in punti specifici, cosi' come indicato nelle liste di riscontro 3.a
e 3.b dell'appendice 3 del presente allegato.
3.3.2. L'analisi del sistema di gestione della sicurezza deve
considerare tutti gli elementi indicati, ma con un grado di
approfondimento che puo' essere diverso in funzione dell'importanza
che essi rivestono nella prevenzione dei rischi di incidente
rilevante per la specifica realta' aziendale. A tal fine e'
necessario procedere preventivamente all'identificazione degli
elementi critici secondo i criteri indicati al punto 2.2 della
sezione 1 della parte II del presente allegato.
3.4. Riscontri sul sistema di gestione della sicurezza
I riscontri sul SGS-PIR sono condotti secondo le modalita' e secondo
il piano stabilito dalla Commissione, anche sulla base
dell'identificazione degli elementi critici. Nel corso delle
ispezioni possono essere apportate variazioni al piano di verifica,
se cio' e' necessario a garantire il conseguimento ottimale degli
obiettivi prefissati.
3.4.1. Raccolta delle evidenze
Le evidenze devono essere raccolte mediante interviste (sia agli
operatori dell'azienda, sia a quelli delle ditte terze operanti nello
stabilimento), esami di documenti, osservazione delle attivita' e
delle condizioni nelle aree di interesse. Le informazioni ottenute
mediante interviste devono essere possibilmente verificate attraverso
altre fonti indipendenti, come osservazioni dirette, misure e
registrazioni.
3.4.2. Rilievi risultanti dalle ispezioni
3.4.2.1. Tutti i rilievi emersi durante la verifica ispettiva devono
essere portati all'attenzione del gestore all'atto del loro
riscontro, e nella redazione del rapporto finale di ispezione si
dovranno evidenziare, se possibile, i riferimenti documentali. A
conclusione delle attivita' di raccolta dei dati, la Commissione deve
riesaminare tutti i rilievi per stabilire la loro importanza anche ai
fini della verbalizzazione. La Commissione deve in particolare
assicurarsi che le non conformita' siano documentate in modo chiaro e
conciso e siano supportate da evidenze.
3.4.2.2. In analogia a quanto attuato per la certificazione dei
sistemi di gestione qualita', ambiente e sicurezza sul lavoro, da
parte di Enti Certificatori riconosciuti a livello nazionale ed
internazionale, le "non conformita'" sono distinte in:
- non conformita' maggiore: rientrano in questa definizione le
evidenze di sostanziali mancanze del rispetto di requisiti di legge,
di norme tecniche prese a riferimento per il Sistema di gestione
della sicurezza, di standard aziendali (ad esempio, mancato o non
completo rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato B del
presente decreto, mancato coinvolgimento dei Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nell'ambito della definizione e del
riesame del Documento di politica PIR, mancata consultazione del
personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale di
imprese subappaltatrici a lungo termine nella stesura del Piano di
emergenza interna, ecc.). Possono divenire, a giudizio della
Commissione, non conformita' maggiori tutte le non conformita' minori
che si perpetuano nel tempo (ad esempio la mancata attuazione delle
raccomandazioni formulate al gestore nel corso di precedenti
ispezioni). Le carenze cosi' evidenziate devono essere comunicate al
gestore al momento della loro rilevazione.
La Commissione deve riportare il rilievo che ha comportato l'evidenza
di una non conformita' "maggiore" nel rapporto finale di ispezione e
formulare in proposito una chiara e specifica proposta di
prescrizione.
- non conformita' minore: rientrano in questa definizione le evidenze
di aspetti formali non adeguatamente soddisfatti (ad esempio,
requisito di una norma adottata volontariamente non completamente
soddisfatto per mancanza di adeguata documentazione a supporto,
elemento del sistema di gestione adottato ma mancante di una adeguata
componente documentale a supporto, ecc.)
La Commissione deve riportare il rilievo che ha comportato l'evidenza
di una non conformita' "minore" nel rapporto finale di ispezione e
formulare una raccomandazione in proposito, intesa come azione
consigliata per il miglioramento del SGS-PIR.
3.4.2.3. Per "proposta di raccomandazione" si deve intendere una
specifica azione correttiva che la Commissione ritiene opportuno
formulare al gestore per superare la causa di una non conformita'
minore e migliorare il SGS-PIR.
3.4.2.4. Per "proposta di prescrizione" si deve intendere una
specifica azione correttiva che la Commissione formula per superare
la causa di una non conformita' maggiore.
3.5. Esame pianificato dei sistemi tecnici
3.5.1. L'analisi e' condotta dalla Commissione avendo come
riferimento la tabella "Eventi incidentali - misure adottate" di cui
alla parte II - sezione 4 del presente allegato, compilata dal
gestore. Essa puo' essere distinta in due fasi:
- esame documentale, attraverso il quale la Commissione, sulla base
della tabella sopra citata, accerta innanzitutto che nell'ambito del
programma di manutenzione e controlli siano stati inseriti i
componenti "critici" ai fini della prevenzione e protezione dai
rischi di incidente rilevante e che per la definizione delle
periodicita' delle ispezioni, delle manutenzioni e dei controlli
siano stati definiti specifici criteri, quali ad esempio
l'affidabilita' ad essi associata nell'analisi dei rischi riportata
nel Rapporto di sicurezza, i consigli del costruttore, l'esperienza
operativa; la Commissione procede, secondo le modalita' indicate
nella sezione 4 della parte II del presente allegato, alla verifica
che le manutenzioni e i controlli dei componenti critici siano
effettuati dal gestore come da programma, in particolare per quanto
concerne le periodicita'.
- verifica in campo, anche attraverso la richiesta al gestore di
predisporre almeno una simulazione di emergenza, al fine di
accertare, oltre che aspetti piu' propriamente gestionali (quali la
risposta della squadra di emergenza, l'aderenza alle procedure
previste dal Piano di emergenza interna, la razionale ubicazione dei
punti di raccolta e dei DPI, ecc.), il corretto funzionamento di
componenti "critici" per la prevenzione/mitigazione degli incidenti
(sistemi di rilevazione ed allarme e blocco, sistemi antincendio,
DPI, ecc.).
3.5.2. Per la gestione degli eventuali rilievi e delle
non-conformita' derivanti dall'esame dei sistemi tecnici ci si
riferisce a quanto indicato ai precedenti punti 3.4.1 e 3.4.2.
3.6. Conclusione delle attivita' dell'ispezione
3.6.1. Al termine della verifica ispettiva, la Commissione ne
presenta al gestore le risultanze e si accerta che siano state
chiaramente comprese.
3.6.2. La Commissione redige, quindi, il rapporto finale di
ispezione, che deve avere la struttura e contenere almeno le
informazioni riportate nella parte II - sezione 5 del presente
allegato. La Commissione, inoltre, compila la scheda riepilogativa,
evidenziando gli elementi del sistema di gestione della sicurezza per
i quali sono emersi rilievi e sono state formulate raccomandazioni
e/o proposte di prescrizioni esaminati nel capitolo 7 del rapporto
finale di ispezione.
3.6.3. Il rapporto finale di ispezione deve contenere le informazioni
minime descritte al punto 1 della presente sezione, o le richieste
specifiche del mandato ispettivo. Gli eventuali documenti ad esso
allegati non possono ritenersi in ogni caso sostitutivi.
3.6.4. Per le ispezioni ordinarie e straordinarie, il rapporto
finale e' trasmesso dalla Commissione al soggetto che ha disposto
l'ispezione per le determinazioni del caso e per le conseguenti
comunicazioni al MATTM.
Sezione 2 - Analisi dell'esperienza operativa
1. Esecuzione dell'analisi
1.1. In termini preliminari rispetto all'effettuazione dei riscontri
con l'ausilio delle liste di cui all'appendice 3 del presente decreto
e a valle dell'individuazione degli elementi gestionali critici alla
luce dell'analisi e delle valutazioni dei rischi, la Commissione
dovra' condurre congiuntamente con il gestore o suo delegato,
utilizzando il format di seguito riportato, un'analisi
dell'esperienza operativa dello stabilimento, basata sulla storia
almeno decennale degli incidenti, quasi incidenti e anomalie occorsi
in stabilimento, con l'indicazione di quegli aspetti che hanno
coinvolto o avrebbero potuto coinvolgere elementi del sistema di
gestione della sicurezza.
1.2. Il gestore dello stabilimento dovra' predisporre, in termini
preliminari, una esposizione sintetica ed una pre-analisi di tutti
gli eventi significativi occorsi almeno nell'ultimo decennio, nello
stabilimento o in stabilimenti similari, compilando per ognuno di
essi il format allegato. A questo fine, per "evento significativo" si
deve fare riferimento alla definizione riportata in questo allegato
al paragrafo "1-Definizioni".
1.3. Le risultanze delle analisi sopra indicate hanno lo scopo di
fornire indicatori significativi per la selezione degli elementi
gestionali critici ai fini della successiva fase dell'ispezione.
Eventi incidentali: analisi dei fattori gestionali e tecnici
Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione 3 - Riscontri sugli elementi del sistema di gestione della
sicurezza
1. La verifica di completezza
1.1. La fase iniziale della verifica del sistema di gestione della
sicurezza e' quella di completezza formale, ovvero la verifica che
sia stato realizzato quanto previsto dalle norme applicabili ai
SGS-PIR negli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
1.2. La verifica di completezza dovra' tenere conto delle diverse
necessita' attuative, che possono essere funzione della tipologia di
impianto e di processo.
2. Contenuti delle ispezioni
2.1. Per ciascuno degli elementi fondamentali del SGS-PIR, come
definiti nell'allegato B del presente decreto, sono stati individuati
i punti specifici su cui fondare la verifica ispettiva.
2.2. Per ognuno di tali punti sono indicati i riscontri (indicativi)
che, tipicamente, dovrebbero essere effettuati dalla Commissione al
fine di formulare il giudizio specifico sul singolo punto. Tali
riscontri debbono essere considerati indicativi e non esaustivi. La
Commissione potra', se del caso, considerare l'opportunita' di
individuare ulteriori riscontri ovvero considerare non applicabili
alla realta' in esame alcuni di quelli indicati.
2.3. Il format deve essere fornito al gestore o suo delegato
preliminarmente all'inizio della verifica ispettiva e successivamente
analizzato e discusso con il gestore, con un grado di approfondimento
maggiore per quegli elementi critici individuati ai sensi delle
sezioni 1 e 2 della parte II del presente allegato.
2.4. Nella lista di riscontro 3.a in appendice 3 e' riportato il
format base per le ispezioni.
2.5. Nella lista di riscontro 3.b in appendice 3 e' riportato il
format per gli stabilimenti semplici e ad elevato livello di
standardizzazione, quali ad es. depositi di GPL, di prodotti
petroliferi, magazzini di fitofarmaci, ecc., e in generale nelle
attivita' dove la manipolazione delle sostanze pericolose consiste
esclusivamente nel carico/scarico, movimentazione, imbottigliamento o
confezionamento, senza l'effettuazione di lavorazioni di processo o,
in termini piu' generali, di trasformazioni chimico-fisiche.
Sezione 4 - Esame pianificato dei sistemi tecnici
1. Svolgimento delle attivita'
1.1. Per meglio organizzare l'ispezione, il gestore dovra'
predisporre e compilare la tabella "Eventi incidentali - misure
adottate" riportata di seguito.
1.2. L'utilizzo di tale tabella costituisce il punto di partenza per
individuare e per mettere in evidenza, in maniera puntuale, i sistemi
di prevenzione e i mezzi tecnici e di monitoraggio, predisposti per
limitare le conseguenze all'interno ed all'esterno del sito degli
incidenti ipotizzati e valutati nel Rapporto di sicurezza o in altra
documentazione pertinente, nel caso di stabilimenti di soglia
inferiore, sui quali condurre l'esame pianificato e sistematico
previsto dal mandato ispettivo della Commissione; tra gli eventi
incidentali rilevanti, da riportare in tabella, dovranno essere
inclusi anche quelli caratterizzati da basse frequenze di
accadimento, laddove esse siano il risultato dell'adozione di
specifiche misure e sistemi di prevenzione di cui sia comunque
ipotizzabile il malfunzionamento.
1.3. La Commissione, sulla base dei dati riportati nella tabella,
programmera' le verifiche documentali e in campo da effettuare nel
corso dell'ispezione.
1.4. Nell'eventualita' di ispezioni presso impianti complessi, per i
quali sono stati ipotizzati nel Rapporto di sicurezza numerosi eventi
incidentali, la Commissione valutera' se ritenere esaustivo, nei
confronti del mandato ispettivo della Commissione, effettuare
verifiche solo su un campione rappresentativo di essi.
1.5. In tal caso dovranno essere chiaramente esplicitati i criteri di
selezione del campione (ad es. eventi piu' gravosi per entita' delle
conseguenze, eventi gia' occorsi nello stabilimento o in stabilimenti
similari, ecc.) e la sua rappresentativita'; in ogni caso si ritiene
comunque opportuno che vengano effettuate verifiche sugli impianti o
unita' dello stabilimento per i quali sono stati ipotizzati nel
Rapporto di sicurezza eventi incidentali e che vengano prese in esame
le diverse tipologie di scenari incidentali ipotizzabili (rilasci,
incendi, esplosioni, dispersioni tossiche, ecc.).
1.6. La procedura per l'individuazione dei sistemi tecnici da
verificare nel corso dell'ispezione, a partire dagli eventi
incidentali ipotizzati nel Rapporto di sicurezza, costituisce un
importante punto di riferimento per la Commissione per le verifiche
sugli impianti ed apparecchiature "critici" previste dalla lista di
riscontro dell'attuazione del SGS-PIR (elementi relativi al
"Controllo operativo" - punti 4.i e 4.iv - e alla "Pianificazione di
emergenza" - punti 6.i, 6.iii, 6.iv e, dove pertinenti, 6.v e 6.vi),
che richiedono la presa visione di come e' stato stabilito e attuato
dal gestore il criterio di "criticita'" e l'effettuazione di
riscontri a campione, allo scopo di verificare che i controlli e le
manutenzioni previsti per tali sistemi tecnici "critici" siano
effettuati come da programma, in particolare per quanto concerne le
periodicita' stabilite.
1.7. Nell'ambito delle verifiche in campo sui sistemi tecnici, dovra'
inoltre essere dedicata una particolare attenzione agli esiti delle
simulazioni di emergenza richieste dalla Commissione, per accertare,
oltre quanto concerne gli aspetti piu' propriamente gestionali (quali
la risposta della squadra di emergenza, l'aderenza alle procedure
previste dal Piano di emergenza interna, la razionale ubicazione dei
punti di raccolta e dei DPI, ecc.) la disponibilita' ed il corretto
funzionamento di componenti "critici" per la prevenzione/mitigazione
degli incidenti (quali ad es. i sistemi di rilevazione e allarme, i
sistemi antincendio, i DPI, ecc.).
Tabella Eventi incidentali - misure adottate
Parte di provvedimento in formato grafico
Sezione 5 - Indice e contenuti del rapporto finale di ispezione
Il rapporto finale d'ispezione deve essere conforme alla struttura di
seguito riportata e contenere gli elementi richiesti nel mandato
ispettivo.
Nel seguito viene riportato l'indice-tipo del rapporto finale
d'ispezione con l'indicazione in corsivo, per ogni paragrafo, dei
contenuti minimi e dell'elenco della documentazione da allegare.
Eventuali scostamenti, ovvero l'eventuale assenza di alcuni
elementi/informazioni, dovranno essere motivati dalla commissione,
ferma restando la necessaria congruenza ed esaustivita' delle
valutazioni e informazioni fornite rispetto a quanto richiesto nel
decreto/delibera che predispone l'ispezione.
PREMESSA
In questo capitolo occorre indicare:
- i riferimenti al decreto, disposizione, delibera di nomina della
Commissione, compresi gli eventuali atti modificativi o sostitutivi;
- i componenti della Commissione, compresi gli eventuali uditori con
specificazione degli estremi delle comunicazioni di nomina;
- le date relative ai giorni di verifica;
- i nomi dei rappresentanti dell'azienda che hanno partecipato
all'ispezione.
1. PROCEDURA GENERALE DELL'ISPEZIONE
1.1 MANDATO ISPETTIVO
L'ispezione e' condotta con le seguenti finalita':
- accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli
incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e del relativo sistema
di gestione della sicurezza;
- condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici,
organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, al fine di
verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per
la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle
loro conseguenze;
- verificare la conformita' delle azioni correttive messe in atto per
ottemperare alle prescrizioni/raccomandazioni impartite a seguito di
precedenti ispezioni.
1.2 MODALITA' OPERATIVE DELL'ISPEZIONE
Lo svolgimento dell'ispezione e' stato effettuato tenendo conto delle
procedure operative contenute nella parte II dell'allegato H del
decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE.
Operativamente, l'ispezione si e' articolata secondo le seguenti
fasi:
1- illustrazione da parte della Commissione dei contenuti del
decreto/delibera di predisposizione dell'ispezione e acquisizione dal
gestore:
- dei format previsti dall'allegato H sopra citato (analisi
dell'esperienza operativa, lista di riscontro sugli elementi del
sistema di gestione della sicurezza e tabella con la descrizione, per
ogni evento incidentale ipotizzato nel Rapporto di sicurezza o di
altra documentazione nel caso di stabilimenti di soglia inferiore,
delle misure adottate per prevenirlo - sia tecniche che gestionali -
e per limitarne le conseguenze);
2- presa visione della fisionomia generale del sito con particolare
riguardo agli elementi territoriali vulnerabili, alle altre attivita'
industriali e ai sistemi di viabilita' e trasporto;
3- esame dell'esperienza operativa ed effettuazione dei riscontri sul
sistema di gestione della sicurezza (SGS-PIR) e sui sistemi tecnici
adottati in stabilimento, avendo a riferimento i format di cui al
punto 1;
4- interviste in campo agli operatori dello stabilimento e a
dipendenti delle ditte terze;
5- effettuazione di simulazioni di emergenza;
6- commento dei dati raccolti e delle risultanze della verifica;
7- stesura della rapporto finale di ispezione e illustrazione delle
risultanze al gestore.
2. DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO E DEL SITO
2.1 DESCRIZIONE DELLO STABILIMENTO
Riportare in questo capitolo:
- la denominazione e ubicazione della ragione sociale (sede dello
stabilimento, sede legale ed amministrativa, ecc.);
- la descrizione (sintetica) dell'attivita' produttiva dello
stabilimento;
- le eventuali modifiche ai sensi dell'art. 18 comma 1 del presente
decreto, secondo i criteri definiti nell'allegato D intervenute dopo
la presentazione del Rapporto di sicurezza;
- le eventuali discordanze con quanto riportato nella planimetria
allegata al Rapporto di sicurezza.
Allegare planimetria dello stabilimento con evidenza degli impianti
produttivi.
2.2 DESCRIZIONE DEL SITO
Riportare in questo capitolo:
- una descrizione della situazione territoriale in cui e' ubicato lo
stabilimento, segnalando la presenza di eventuali elementi
vulnerabili (evidenziando quelli che possono essere interessati dagli
scenari incidentali);
- l'eventuale presenza di stabilimenti a rischio di incidente
rilevante. Allegare planimetria del sito di ubicazione dello
stabilimento.
2.2.1 MOVIMENTAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
Riportare in questo capitolo:
- la movimentazione delle sostanze pericolose in entrata ed in
uscita. Riportare le informazioni per tipologia di movimentazione
(automezzi, ferrovia, navi, pipeline ed altro) come media mensile,
evidenziando eventuali picchi (il periodo di riferimento da prendere
in considerazione e' il precedente anno solare) ed eventuali
criticita' connesse alle tipologie di trasporto utilizzate.
3. POSIZIONE AI SENSI DEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA
2012/18/UE E ITER ISTRUTTORIO
3.1 INFORMAZIONI SUL CAMPO DI ASSOGGETTABILITA' DELLO STABILIMENTO AL
DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE
Riportare in questo capitolo:
- le informazioni sul campo di assoggettabilita' dello stabilimento
al presente decreto (soglia superiore o inferiore) con il dettaglio
delle quantita' delle sostanze pericolose detenute, correlate alle
rispettive soglie limite.
3.1.1 STATO DI AVANZAMENTO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA DEL RAPPORTO DI
SICUREZZA
Riportare in questo capitolo:
- lo stato di avanzamento delle istruttorie tecniche di cui all'art.
17 del presente decreto.
4. RISCHI PER L'AMBIENTE E LA POPOLAZIONE CONNESSI ALL'UBICAZIONE
DELLO STABILIMENTO
4.1 SCENARI INCIDENTALI - INCIDENTI CON IMPATTO SULL'ESTERNO DELLO
STABILIMENTO IPOTIZZATI E VALUTATI NEL RAPPORTO DI SICUREZZA
Riportare in questo capitolo:
- le tipologie degli scenari incidentali piu' significativi, con le
relative distanze di danno (evidenziando quelli che hanno
ripercussioni all'esterno dello stabilimento).
Nota: Allegare le planimetrie dello stabilimento con l'evidenza delle
distanze di danno stimate per gli scenari incidentali ipotizzati.
4.2 PIANO DI EMERGENZA ESTERNA (PEE)
Riportare in questo capitolo:
- le informazioni acquisite tramite il gestore, il locale Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco o la competente Prefettura, relative
alla data di predisposizione/aggiornamento del PEE da parte della
competente Prefettura, evidenziando l'eventuale provvisorieta' o meno
dello stesso;
- la congruita' (o meno) dei contenuti del PEE con il Rapporto di
sicurezza vigente e con il PEI;
- la verifica dello stato di aggiornamento delle informazioni utili
per l'elaborazione del PEE inviate alla Prefettura e alla Provincia;
- le informazioni in merito alle azioni in materia intraprese dal
gestore autonomamente o su richieste formulate da parte
dell'autorita' preposta;
- le informazioni relative ad eventuali esercitazioni specifiche
finalizzate alla sperimentazione del PEE.
Nota: Allegare la planimetria con le aree interessate dalla
pianificazione dell'emergenza esterna.
4.3 INFORMAZIONI AL PUBBLICO
Riportare in questo capitolo:
- le informazioni in merito all'eventuale trasmissione da parte del
gestore al Comune delle sezioni informative del Modulo di cui
all'allegato 5 previste dall'art. 23 del presente decreto.
Nota: allegare copia della lettera di trasmissione al Comune.
5. DOCUMENTO SULLA POLITICA DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
Riportare in questo capitolo:
- la data dell'edizione del documento;
- la valutazione della Commissione sul rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente al riguardo;
- informazioni sulla struttura adottata (allegato B del presente
decreto, UNI 10617, ISO 14001, OHSAS 18001, altro).
6. ANALISI DELL'ESPERIENZA OPERATIVA
Riportare in questo capitolo:
- le informazioni sul numero e arco temporale di accadimento degli
eventi incidentali analizzati;
- le eventuali presentazioni e analisi di eventi incidentali accaduti
in impianti similari;
- l'individuazione da parte della Commissione di eventuali criticita'
di carattere gestionale, approfondite al momento della verifica
puntuale del SGS-PIR.
Nota: allegare le schede di cui all'appendice 2, sezione 2, del
presente allegato, compilate dal gestore.
7. RISCONTRI, RILIEVI, RACCOMANDAZIONI E PROPOSTE DI PRESCRIZIONI SUL
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
Riportare in questo capitolo:
- l'esposizione puntuale dei riscontri e dei rilievi effettuati dalla
Commissione, con riferimento agli elementi gestionali specificati
nelle relative liste di riscontro 3a o 3b dell'appendice 3; se i
rilievi hanno evidenziato "non conformita'" (vedi punto 3.4.2 della
sezione 1) riportare le relative raccomandazioni o proposte di
prescrizione;
- gli eventuali specifici approfondimenti operati dalla Commissione
alla luce delle criticita' riscontrate in occasione dell'analisi
dell'esperienza operativa, di cui al precedente punto 6.
Nota: allegare le liste di riscontro di cui all'appendice 3 del
presente allegato, compilate dal gestore.
7.1 SCHEDA RIEPILOGATIVA
Parte di provvedimento in formato grafico
8. RISULTANZE DA PRECEDENTE ISPEZIONE AI SENSI DELL'ART. 27 DEL
DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2012/18/UE O DA SOPRALLUOGHI
AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 334/99
Riportare in questo capitolo:
- i riferimenti della precedente verifica ispettiva;
- le determinazioni dell'autorita' competente in merito;
- lo stato di implementazione da parte del gestore delle
raccomandazioni e/o proposte di prescrizione formulate nella
precedente verifica ispettiva.
Le Commissioni devono richiedere al gestore le motivazioni per le
quali non e' stato dato seguito alle raccomandazioni formulate;
nell'eventualita' che il rilievo, a valutazione della Commissione,
sia ancora attuale ed importante e' opportuno formulare in proposito
una proposta di prescrizione.
Si procedera' analogamente con riferimento a
raccomandazioni/prescrizioni riportate in eventuali relazioni finali
di sopralluoghi effettuati ai sensi dell'art. 25, comma 2, del
decreto legislativo n. 334/99.
Nota: allegare le relazioni del gestore.
9. ESAME PIANIFICATO E SISTEMATICO DEI SISTEMI TECNICI
Riportare in questo capitolo:
- i criteri adottati dalla Commissione per l'esame della
documentazione predisposta dal gestore, ai sensi della sezione 4
della parte II del presente allegato;
- gli scenari incidentali presi in esame e i relativi sistemi tecnici
previsti per prevenirli o per mitigarne le conseguenze;
- i risultati delle verifiche effettuate sui sistemi tecnici
individuati al punto precedente, avendo a riferimento quanto previsto
al riguardo nel SGS-PIR.
Nota: allegare le schede di cui all'appendice 2, sezione 4, del
presente allegato, compilate dal gestore.
10. INTERVISTE AGLI OPERATORI
Riportare in questo capitolo:
- le risultanze delle interviste effettuate ai dipendenti;
- le risultanze delle interviste effettuate ai dipendenti delle ditte
terze;
- le risultanze delle verifiche in campo (rispetto dei permessi di
lavoro, addestramento all'uso dei DPI, esiti simulazioni di
emergenza, ecc. ).
11. CONCLUSIONI
Devono essere riportate, in questo capitolo, le valutazioni della
Commissione su quanto adottato dal gestore per la prevenzione degli
incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze.
11.1 ESITO DELL'ESAME PIANIFICATO DEI SISTEMI ORGANIZZATIVI E DI
GESTIONE
Riportare in questo paragrafo:
- la valutazione della Commissione sul Documento di politica di
prevenzione degli incidenti rilevanti, sull'adeguatezza del sistema
di gestione della sicurezza e della sua conformita', in termini
formali e sostanziali, alle norme vigenti, riportando eventualmente
nei capitoli successivi le raccomandazioni e/o proposte di
prescrizioni formulate a seguito di non conformita' riscontrate a
seguito dell'esame pianificato e sistematico dei sistemi
organizzativi e gestionali.
11.1.1 RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE
Riportare in questo paragrafo:
- eventuali raccomandazioni (vedi punto 3.4.2 della sezione 1 del
presente allegato) specifiche che la commissione ritiene opportuno
formulare al gestore per migliorare il SGS-PIR adottato con
l'evidenza dell'elemento gestionale interessato, avendo a riferimento
la specifica numerazione delle liste di riscontro di cui
all'appendice 3 del presente allegato.
11.1.2 PROPOSTE DI PRESCRIZIONE
Riportare in questo paragrafo:
- la proposta all'autorita' competente di formulare prescrizioni
(vedi punto 3.4.2 sezione 1 del presente allegato) in seguito
all'evidenza di non conformita' "maggiori" nell'attuazione del
SGS-PIR, avendo cura di individuare lo specifico elemento gestionale
secondo la numerazione delle liste di riscontro di cui all'appendice
3 del presente allegato.
In tal caso la proposta della Commissione deve essere formulata in
maniera chiara e puntuale con l'indicazione delle evidenze che la
supportano.
11.2 ESITO DELL'ESAME PIANIFICATO E SISTEMATICO DEI SISTEMI TECNICI
Riportare in questo paragrafo:
- le valutazioni della Commissione su quanto attuato dal gestore per
i sistemi tecnici con particolare attenzione a quelli strettamente
connessi alla prevenzione degli incidenti rilevanti e alla
limitazione delle loro conseguenze, incluse eventuali raccomandazioni
e proposte di prescrizioni.
11.3 INVITI ALLE AUTORITA'
Riportare inoltre in questo paragrafo:
- eventuali indicazioni e inviti rivolti ad autorita' pubbliche per
problematiche specifiche (ad esempio PEE, informazione alla
popolazione, pianificazione territoriale, segnalazione di priorita'
ai fini della programmazione dei successivi cicli ispettivi, altro).
ELENCO ALLEGATI (indicativo)
1. Atto di nomina della Commissione ispettiva ed eventuali atti di
modifica o di proroga;
2. Verbali delle visite ispettive;
3. Planimetria generale dello stabilimento;
4. Planimetria del sito con gli elementi territoriali al contorno;
5. Planimetria con aree di danno associate agli scenari incidentali
ipotizzati al gestore o (se disponibile) planimetria con aree
interessate da pianificazione di emergenza esterna;
6. Copia della lettera di trasmissione al Comune delle informazioni
previste dall'art. 23 del presente decreto;
7. Schede di analisi dell'esperienza operativa;
8. Lista di riscontro sugli elementi del sistema di gestione della
sicurezza;
9. Tabella scenari incidentali - misure adottate;
10. Relazione sulle azioni correttive attuate a seguito di
raccomandazioni/prescrizioni da precedente verifica ispettiva;
11. Relazione sugli interventi di miglioramento attuati a seguito di
incidente rilevante (se applicabile);
12. Relazione sulla movimentazione delle sostanze pericolose.
APPENDICE 3 - LISTE DI RISCONTRO PER LE ISPEZIONI DEL SGS-PIR
Parte di provvedimento in formato grafico
-----------------
1 Per la definizione di "quasi incidente" si puo' fare
riferimento alla norma UNI 10617 e ad altra normativa tecnica di
settore emanata da Enti di normazione nazionali, europei o
internazionali.