Allegato L (art. 31) Procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di soglia superiore Il presente allegato e' cosi' costituito: 1. FINALITA' 2. NULLA OSTA DI FATTIBILITA' E VALUTAZIONE DEL PROGETTO ANTINCENDI 3. PARERE TECNICO CONCLUSIVO, CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI E RILASCIO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI 4. RIESAME PERIODICO DEL RAPPORTO DI SICUREZZA ED ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITA' ANTINCENDIO 5. MODIFICHE SENZA AGGRAVIO DI RISCHIO AI SENSI DELL'ALLEGATO D. 6. DEROGHE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI 7. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1. Finalita' Il presente allegato disciplina le modalita' di svolgimento delle verifiche di prevenzione incendi per le attivita' di cui all'allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n.151 presenti all'interno di stabilimenti di soglia superiore. 2. Nulla osta di fattibilita' e valutazione del progetto antincendi 2.1 L'istruttoria per il rilascio del nulla osta di fattibilita' effettuata ai sensi dell'art. 17 del presente decreto comprende la valutazione del progetto di tutte le attivita' di cui al DPR 151/2011. Le conclusioni del CTR vengono acquisite dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (di seguito Comando) ai fini dell'emissione del parere di cui all'art. 3, comma 3, del DPR 151/2011. 2.2 Le attivita' di cui all'allegato I del DPR 151/2011 non individuabili come impianti o depositi di cui all'art. 3, e quindi non oggetto dell'analisi di rischio nel Rapporto preliminare di Sicurezza, dovranno essere documentate ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012. 2.3 Le attivita' di cui all'allegato I del DPR 151/2011 individuabili come impianti o depositi di cui all'art. 3, e quindi oggetto dell'analisi di rischio nel Rapporto preliminare di Sicurezza, sono documentate, cosi' come previsto all'allegato C. 2.4 La documentazione di cui al punto 2.2 deve essere presentata alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco unitamente all'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi, relativi alle sole attivita' di cui al precedente punto 2.2. 3. Parere tecnico conclusivo, controlli di prevenzione incendi e rilascio certificato di prevenzione incendi 3.1 I controlli di prevenzione incendi di cui all'art. 4 del DPR 151/11 vengono effettuati nell'ambito dell'attivita' istruttoria e dei sopralluoghi previsti dall'art. 17 del presente decreto. 3.2 L'obbligo di presentazione della SCIA di cui all'art. 4 del DPR 151/11 e' assolto con la presentazione del Rapporto di sicurezza di cui all'art. 15 del presente decreto, nella versione definitiva. 3.3 Le attivita' di cui all'allegato I del DPR 151/2011 individuabili come impianti o depositi di cui all'art.3, e quindi oggetto dell'analisi di rischio nel Rapporto di Sicurezza nella versione definitiva, sono documentate, cosi' come previsto nell'allegato C. 3.4 Il gestore, unitamente al Rapporto di sicurezza nella versione definitiva, presenta le certificazioni e dichiarazioni di cui all'Allegato II del decreto del Ministero dell'interno 7 agosto 2012, per le attivita' soggette al controllo dei Vigili del Fuoco non individuabili come impianto o deposito. Per queste ultime attivita' il gestore presenta l'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi. 3.5 Il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi entro 15 giorni dal ricevimento del parere tecnico conclusivo espresso dal Comitato tecnico regionale ai sensi dell'art. 17. 3.6 Nel caso in cui il parere tecnico conclusivo di cui all'art. 17 contenga prescrizioni, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte del Comitato tecnico regionale, dell'esito positivo del sopralluogo di verifica degli adempimenti prescritti. 4. Riesame periodico del Rapporto di sicurezza ed attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio 4.1 L'obbligo di presentazione dell'attestato di rinnovo periodico di conformita' antincendio, di cui all'art. 5 del DPR 151/2011, per le attivita' individuabili come impianto o deposito, in possesso del Certificato di prevenzione incendi, e' assolto con la presentazione del Rapporto di sicurezza aggiornato ai sensi dell'art. 15. 4.2 L'obbligo di presentazione dell'attestato di rinnovo periodico di conformita' antincendio, di cui all'art. 5 del DPR 151/11, per le attivita' non individuabili come impianto o deposito, in possesso del Certificato di prevenzione incendi, deve essere assolto con: a) dichiarazione di assenza di variazione delle condizioni di sicurezza antincendio di cui all'art. 5 del decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012; b) asseverazione di cui all'art. 5 del decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2012. 4.3 La documentazione di cui al punto precedente deve essere presentata alla Direzione regionale dei Vigili del fuoco unitamente all'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi. 5. Modifiche senza aggravio di rischio ai sensi dell'allegato D 5.1 Le modifiche alle attivita', individuabili come impianti o depositi, di cui all'allegato I del DPR 151/11, senza aggravio di rischio ai sensi dell'allegato D punto 2 del presente decreto, sono progettate ed eseguite a regola d'arte cosi' come previsto nello stesso allegato D punto 2. Per tali modifiche l'obbligo di presentazione della Scia e' assolto con la presentazione della dichiarazione di non aggravio di rischio di cui all'allegato D punto 2. Alla suddetta dichiarazione sono allegati: a) la documentazione di cui agli allegati I e II al DM 7.8.2012; b) l'attestato di versamento degli oneri di prevenzione incendi. Nel caso delle modifiche di seguito elencate, il gestore e' tenuto a richiedere al Comando Provinciale dei vigili del fuoco l'esame del progetto, ai sensi dell'art. 3 del DPR 151/2011: a) modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti, tali da determinare un incremento della classe esistente; b) modifiche di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell'attivita', significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino una modifica sostanziale della tipologia o layout di un impianto; c) modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio: - modifica sostanziale della destinazione d'uso o del layout dei locali dell'attivita'; - modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo; - incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l'attivita'; - modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell'edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali; - modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l'incendio. d) modifica delle misure di protezione per le persone: modifica sostanziale dei sistemi di vie d'uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell'accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso. 5.2 Le modifiche alle attivita' di cui al DPR 151/2011, non individuabili come impianti o depositi, sono soggette alle disposizioni dello stesso DPR 151/2011. 5.3 Le modifiche di cui all'allegato D punto 3, sono documentate nell'ambito delle procedure previste al punto 4. 5.4 Il Comando trasmette al Comitato tecnico regionale (CTR) le proprie determinazioni, per le opportune valutazioni nell'ambito delle procedure di riesame periodico del Rapporto di sicurezza di cui all'art. 15. 6. Deroghe alle norme di prevenzione incendi 6.1 Qualora venga avanzata richiesta di deroga ai sensi dell'art. 7 del DPR 151/2011, questa viene valutata nell'ambito dell'istruttoria di cui all'art. 17 e le determinazioni espresse dal CTR al termine della stessa valgono anche come pronuncia del Direttore regionale prevista dall'art. 7 del DPR 151/11. 6.2 Le regole tecniche alle quali si intende derogare e le misure alternative, di cui al punto precedente, dovranno essere espressamente indicate dal gestore in un apposito allegato al Rapporto di sicurezza presentato ai sensi dell'art. 15. 7. Adempimenti amministrativi 7.1 I corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi per le attivita' non individuabili come impianto o deposito sono determinati ai sensi del DPR 151/11 e del DM 7 agosto 2012. 8. Disposizioni transitorie 8.1 Il presente allegato si applica anche per le attivita' con istruttoria di valutazione del Rapporto di sicurezza in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto. Per le attivita' per le quali necessiti integrare gli atti gia' prodotti, con documentazione specifica per la prevenzione incendi, questa dovra' essere presentata entro sei mesi dalla richiesta del CTR. 8.2 Per le attivita' con istruttoria di valutazione del Rapporto di sicurezza conclusa, il Comitato tecnico regionale, ove non gia' provveduto ai sensi del DM 19.03.2001, nomina apposita commissione composta da almeno tre componenti, compreso il Comandante dei vigili del fuoco competente per territorio o il suo delegato. Il Comando provinciale dei vigili del fuoco rilascia il certificato di prevenzione incendi entro 15 giorni dal ricevimento della relazione di sopralluogo conclusivo, con esito favorevole, redatta dalla commissione suddetta. 8.3 Le attivita', che al momento della presentazione del Riesame periodico del rapporto di sicurezza non sono in possesso del certificato di prevenzione incendi, sono soggette alla procedura di cui al punto 3 del presente allegato.