(Convenzione- art. 11)
Articolo 11 
 
   Le Parti esaminano la possibilita' di  estendere  le  disposizioni
degli articoli 3, 4 e 9 alle procedure che interessano i fanciulli  e
che sono pendenti presso altri organi nonche' alle questioni  che  li
interessano, a prescindere da ogni procedura.