(Convenzione - art. 16)
                             Articolo 16 
                     Firma, ratifica ed adesione 
 
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di  tutti  gli  Stati
presso la sede dell'Organizzazione intergovernativa consultiva  della
navigazione    marittima    (qui    di    seguito     citata     come
"l'Organizzazione"), dal 1° febbraio 1977 fino al 31 dicembre 1977 e,
successivamente, resta aperta all'adesione. 
2.  Ogni  Stato  puo'  divenire  Parte  della  presente   Convenzione
attraverso: 
a) la firma senza riserva relativamente alla ratifica, accettazione o 
approvazione; o 
b) la firma soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione, 
seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione; o 
c) l'adesione. 
3. La ratifica, accettazione, approvazione, o adesione si  effettuano
mediante il deposito di uno strumento formale a tale fine  presso  il
Segretario generale dell'Organizzazione (qui di seguito  citato  come
"il Segretario Generale").