Articolo 16 Firma, ratifica ed adesione 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (qui di seguito citata come "l'Organizzazione"), dal 1° febbraio 1977 fino al 31 dicembre 1977 e, successivamente, resta aperta all'adesione. 2. Ogni Stato puo' divenire Parte della presente Convenzione attraverso: a) la firma senza riserva relativamente alla ratifica, accettazione o approvazione; o b) la firma soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione, seguita dalla ratifica, accettazione o approvazione; o c) l'adesione. 3. La ratifica, accettazione, approvazione, o adesione si effettuano mediante il deposito di uno strumento formale a tale fine presso il Segretario generale dell'Organizzazione (qui di seguito citato come "il Segretario Generale").