Articolo 17 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno dei mese successivo allo scadere di un periodo di un anno con decorrenza dalla data in cui dodici Stati sia l'abbiano firmata senza riserve relativamente alla ratifica, accettazione o approvazione, sia abbiano depositato il necessario strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per uno Stato che depositi uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o firmi senza riserva relativamente alla ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dopo che siano stati soddisfatti i requisiti per l'entrata in vigore della presente Convenzione, ma prima della data della sua entrata in vigore, la ratifica, accettazione, approvazione o adesione o la firma senza riserva di ratifica, accettazione, approvazione o adesione avra' effetto alla data dell'entrata in vigore della Convenzione, o il primo giorno del mese successivo al novantesimo giorno dopo la data della firma o del deposito dello strumento, qualunque sia la data posteriore. 3. Per ogni Stato che diventi successivamente Parte della presente Convenzione, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere dei novanta giorni dopo la data in cui tale Stato ha depositato il proprio strumento. 4. Per quanto attiene alle relazioni tra Stati che ratifichino, accettino o approvino la presente Convenzione o vi aderiscano, la presente Convenzione sostituisce e abroga la Convenzione internazionale sulla limitazione della responsabilita' dei proprietari di navi d'alto mare, fatta a Bruxelles il 10 ottobre 1957, e la Convenzione internazionale per l'unificazione di talune norme relative alla limitazione della responsabilita' dei proprietari di navi d'alto mare, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924.