(Convenzione - art. 17)
                             Articolo 17 
                          Entrata in vigore 
 
1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno  dei  mese
successivo allo scadere di un periodo di un anno con decorrenza dalla
data  in  cui  dodici  Stati  sia  l'abbiano  firmata  senza  riserve
relativamente alla ratifica, accettazione o approvazione, sia abbiano
depositato  il  necessario  strumento  di   ratifica,   accettazione,
approvazione o adesione. 
2.  Per  uno  Stato  che  depositi   uno   strumento   di   ratifica,
accettazione,  approvazione  o  adesione,  o  firmi   senza   riserva
relativamente alla ratifica, accettazione, approvazione  o  adesione,
dopo che siano stati soddisfatti i requisiti per l'entrata in  vigore
della presente Convenzione, ma prima della data della sua entrata  in
vigore, la ratifica, accettazione, approvazione o adesione o la firma
senza riserva di  ratifica,  accettazione,  approvazione  o  adesione
avra' effetto alla data dell'entrata in vigore della  Convenzione,  o
il primo giorno del mese successivo al  novantesimo  giorno  dopo  la
data della firma o del deposito dello  strumento,  qualunque  sia  la
data posteriore. 
3. Per ogni Stato che diventi successivamente  Parte  della  presente
Convenzione, la Convenzione entrera' in vigore il  primo  giorno  del
mese successivo allo scadere dei novanta giorni dopo la data  in  cui
tale Stato ha depositato il proprio strumento. 
4. Per quanto attiene  alle  relazioni  tra  Stati  che  ratifichino,
accettino o approvino la presente Convenzione  o  vi  aderiscano,  la
presente   Convenzione   sostituisce   e   abroga   la    Convenzione
internazionale   sulla   limitazione   della   responsabilita'    dei
proprietari di navi d'alto mare, fatta  a  Bruxelles  il  10  ottobre
1957, e la Convenzione internazionale per  l'unificazione  di  talune
norme relative alla limitazione della responsabilita' dei proprietari
di navi d'alto mare, firmata a Bruxelles il 25 agosto 1924.