(Convenzione - art. 18)
                             Articolo 18 
                               Riserve 
 
1.  Qualsiasi  Stato  potra',  al  momento  della  firma,   ratifica,
accettazione, approvazione  o  adesione,  riservarsi  il  diritto  di
escludere l'applicazione dell'articolo 2 paragrafo 1  lettera  d)  ed
e). Nessun'altra riserva sara' ammessa sulle disposizioni di sostanza
della presente Convenzione. 
2.  Una  riserva  formulata  al  momento  della  firma  deve   essere
confermata al momento della ratifica, accettazione, approvazione. 
3. Ogni Stato che  ha  formulato  una  riserva  nei  confronti  della
presente Convenzione puo' ritirarla in ogni momento per mezzo di  una
notifica indirizzata al Segretario Generale. Tale ritiro  ha  effetto
alla data in cui la notifica viene ricevuta.  Se  nella  notifica  si
dichiara che il ritiro di una riserva deve avere effetto in una  data
ivi specificata e tale data e' successiva a  quella  della  ricezione
della notifica da parte del Segretario Generale, il ritiro  entra  in
vigore alla data in tal modo specificata.