(Convenzione - art. 19)
                             Articolo 19 
                              Denuncia 
 
1. La presente Convenzione puo' essere denunciata da una delle  Parti
in qualsiasi momento, dopo un anno a decorrere dalla data in  cui  la
Convenzione e' entrata in vigore per tale Parte. 
2. La denuncia si effettua mediante  il  deposito  di  uno  strumento
presso il Segretario Generale. 
3. La denuncia ha effetto il primo giorno del  mese  successivo  allo
scadere di  un  anno  a  decorrere  dalla  data  del  deposito  dello
strumento, o alla  scadenza  di  qualsiasi  periodo  piu'  lungo  che
potrebbe essere specificato in detto strumento.