(Convenzione - art. 20)
                             Articolo 20 
                      Revisione ed emendamenti 
 
1. L'Organizzazione puo' convocare una Conferenza avente come oggetto
la revisione o l'emendamento della presente Convenzione. 
2. L'Organizzazione convoca una Conferenza  degli  Stati  Parti  alla
presente Convenzione per  rivederla  o  emendarla,  su  richiesta  di
almeno un terzo delle Parti. 
3. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o  adesione
depositato dopo la data di entrata in vigore di un  emendamento  alla
presente Convenzione, si ritiene applicarsi alla  Convenzione,  salvo
che nello strumento venga espressa una disposizione contraria.