Articolo 20 Revisione ed emendamenti 1. L'Organizzazione puo' convocare una Conferenza avente come oggetto la revisione o l'emendamento della presente Convenzione. 2. L'Organizzazione convoca una Conferenza degli Stati Parti alla presente Convenzione per rivederla o emendarla, su richiesta di almeno un terzo delle Parti. 3. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione, si ritiene applicarsi alla Convenzione, salvo che nello strumento venga espressa una disposizione contraria.