(Convenzione - art. 21)
                             Articolo 21 
Revisione degli ammontari della limitazione e dell'unita' di conto  o
                        dell'unita' monetaria 
 
1. Nonostante  le  disposizioni  dell'articolo  20,  l'Organizzazione
convochera' una Conferenza, avente come unico oggetto di  revisionare
gli ammontari stabiliti negli articoli 6 e 7 e nell'articolo 8 
paragrafo 2 o di sostituire una o l'altra, ovvero entrambi le 
Unita' specificate nell'articolo 8 paragrafo 1 e 2 con altre Unita'. 
La revisione degli ammontari verra' effettuata solo a causa di un 
sensibile cambiamento del loro valore reale. 
2. L'Organizzazione  convochera'  tale  Conferenza  su  richiesta  di
almeno un quarto degli Stati Parte. 
3. La decisione di rivedere gli ammontari o di sostituire  le  Unita'
con altre unita' di conto e' adottata con  una  maggioranza  dei  due
terzi degli Stati Parte presenti e votanti a tale Conferenza. 
4.  Ogni  Stato  che  depositi  il  proprio  strumento  di  ratifica,
accettazione,  approvazione  o  adesione   alla   Convenzione,   dopo
l'entrata in vigore di un emendamento, applica  la  Convenzione  come
emendata.