(Convenzione - art. 22)
                             Articolo 22 
                             Depositario 
 
1. La presente Convenzione verra'  depositata  presso  il  Segretario
Generale. 
2. Il Segretario Generale: 
a) trasmette copie certificate e conformi della presente  Convenzione
a tutti gli Stati invitati a prendere  parte  alla  Conferenza  sulla
limitazione della responsabilita' in materia di crediti marittimi e a
tutti gli altri Stati che aderiscono alla presente Convenzione; 
b) informa tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla  presente
Convenzione circa: 
i) ogni nuova firma e ogni deposito di uno strumento ed ogni relativa
riserva formulata, nonche' della data in cui tale  firma  o  deposito
sono intervenuti; 
ii) la data di entrata in vigore della presente Convenzione o di ogni
suo emendamento; 
iii) ogni denuncia della presente Convenzione e la  data  in  cui  ha
effetto; 
iv) ogni emendamento adottato conformemente agli articoli 20 e 21; 
v) ogni comunicazione richiesta  ai  sensi  di  uno  qualsiasi  degli
articoli della presente Convenzione. 
3. Al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione,  una
copia certificata e conforme della stessa e' trasmessa dal Segretario
Generale al Segretariato delle Nazioni Unite per la  registrazione  e
la pubblicazione, conformemente all'articolo 102 dello Statuto  delle
Nazioni Unite.