(Convenzione - art. 23)
                             Articolo 23 
                               Lingue 
 
La presente Convenzione e' fatta in un unico originale nelle  lingue,
francese, inglese, russo e spagnolo, ogni  testo  facente  egualmente
fede. 
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale  scopo,
hanno firmato la presente Convenzione. 
 
Fatta a Londra, il 19 novembre 1986.