(Allegato 1 Codice del processo amministrativo-art. 18)
                               Art. 18 
 
 
                             Ricusazione 
 
    1. Al giudice amministrativo si applicano le cause di ricusazione
previste dal codice di procedura civile. 
    2.  La  ricusazione  si  propone,   almeno   tre   giorni   prima
dell'udienza designata, con domanda  diretta  al  presidente,  quando
sono noti i magistrati che devono prendere parte all'udienza; in caso
contrario, puo' proporsi oralmente all'udienza medesima  prima  della
discussione. 
    3. La domanda deve indicare i motivi  ed  i  mezzi  di  prova  ed
essere  firmata  dalla  parte  o  dall'avvocato  munito  di   procura
speciale. 
    4.  Proposta  la  ricusazione,  il   collegio   investito   della
controversia puo' disporre la prosecuzione del  giudizio,  se  ad  un
sommario  esame  ritiene  l'istanza  inammissibile  o  manifestamente
infondata. 
    5. In ogni caso la decisione definitiva sull'istanza e' adottata,
entro trenta giorni  dalla  sua  proposizione,  dal  collegio  previa
sostituzione del magistrato ricusato, che deve essere sentito. 
    6.  I  componenti  del  collegio  chiamato   a   decidere   sulla
ricusazione non sono ricusabili. 
    7. Il giudice, con l'ordinanza con cui dichiara  inammissibile  o
respinge l'istanza  di  ricusazione,  provvede  sulle  spese  e  puo'
condannare la parte che l'ha proposta ad una sanzione pecuniaria  non
superiore ad euro cinquecento. 
    8. La ricusazione o l'astensione non  hanno  effetto  sugli  atti
anteriori. L'accoglimento dell'istanza di ricusazione rende nulli gli
atti compiuti ai sensi del comma 4 con la partecipazione del  giudice
ricusato.