(Convenzione-art. 32)
              Articolo 32 - Firma ed entrata in vigore 
 
1 La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del
Consiglio d'Europa e degli Stati non  membri  che  hanno  partecipato
alla sua elaborazione.Questi Stati possono esprimere il loro consenso
a divenire parte alla Convenzione mediante: 
   a  firma  senza  riserva  di  ratifica,  di  accettazione   o   di
approvazione; oppure 
   b  firma  con  riserva  di  ratifica,   di   accettazione   o   di
approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 
2 Gli strumenti  di  ratifica,  di  accettazione  o  di  approvazione
saranno  depositati  presso  il  Segretario  Generale  del  Consiglio
d'Europa. 
3 La presente Convenzione entra in vigore il primo  giorno  del  mese
successivo allo scadere di' un periodo di tre mesi dopo  la  data  in
cui quattordici Stati avranno espresso il loro consenso a  far  parte
della Convenzione in conformita' alle disposizioni del  paragrafo  1.
Uno Stato che non e' membro del Gruppo di Stati contro la  corruzione
(GRECO ) al momento della ratifica, lo diverra' automaticamente  alla
data di entrata in vigore della presente Convenzione. 
4 Per ogni Stato firmatario che esprimera' in seguito il suo consenso
a far parte della Convenzione, quest'ultima  entrera'  in  vigore  il
primo giorno del mese successivo allo scadenza di un periodo  di  tre
mesi dopo la data di manifestazione del  suo  consenso  a  far  parte
delle Convenzione secondo le disposizioni del paragrafo 1. Uno  Stato
firmatario che non e' membro del Gruppo di Stati contro la corruzione
(GRECO) al momento della ratifica,  lo  diverra'  automaticamente  il
giorno dell'entrata in vigore della  presente  Convenzione  nei  suoi
confronti.