Articolo 32 - Firma ed entrata in vigore 1 La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione.Questi Stati possono esprimere il loro consenso a divenire parte alla Convenzione mediante: a firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure b firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2 Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3 La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di' un periodo di tre mesi dopo la data in cui quattordici Stati avranno espresso il loro consenso a far parte della Convenzione in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1. Uno Stato che non e' membro del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO ) al momento della ratifica, lo diverra' automaticamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione. 4 Per ogni Stato firmatario che esprimera' in seguito il suo consenso a far parte della Convenzione, quest'ultima entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di manifestazione del suo consenso a far parte delle Convenzione secondo le disposizioni del paragrafo 1. Uno Stato firmatario che non e' membro del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) al momento della ratifica, lo diverra' automaticamente il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti.