Articolo 33 - Adesione alla Convenzione 1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra', dopo aver consultato gli Stati contraenti alla Convenzione, invitare la Comunita' Europea nonche' ogni Stato non membro del Consiglio che non ha partecipato alla sua elaborazione, ad aderire alla presente Convenzione mediante una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di partecipare al Comitato dei Ministri 2 Per la Comunita' europea e per ogni Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La Comunita' europea ed ogni Stato aderente diverranno automaticamente membri del GRECO, qualora non lo siano gia' al momento dell'adesione, il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei loro confronti.