(Convenzione-art. 33)
               Articolo 33 - Adesione alla Convenzione 
 
1 Dopo l'entrata in vigore della presente  Convenzione,  il  Comitato
dei Ministri del Consiglio d'Europa potra', dopo aver consultato  gli
Stati contraenti alla  Convenzione,  invitare  la  Comunita'  Europea
nonche' ogni Stato non membro del Consiglio che  non  ha  partecipato
alla sua elaborazione, ad aderire alla presente Convenzione  mediante
una decisione presa con la  maggioranza  prevista  all'articolo  20.d
dello  Statuto  del  Consiglio   d'Europa   ed   all'unanimita'   dei
rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto  di  partecipare
al Comitato dei Ministri 
2 Per la Comunita' europea e per ogni Stato aderente, la  Convenzione
entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo  scadere  di
un periodo di tre mesi dopo la data di deposito  dello  strumento  di
adesione presso il Segretario Generale  del  Consiglio  d'Europa.  La
Comunita' europea ed ogni Stato aderente  diverranno  automaticamente
membri del GRECO, qualora non lo siano gia' al momento dell'adesione,
il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei  loro
confronti.