Articolo 34 - Applicazione territoriale 1 Ogni Stato potra', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori cui la presente Convenzione si applichera'. 2 Ogni Parte potra' in qualsiasi altro momento in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entra in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3 Ogni dichiarazione effettuata ai sensi dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in detta dichiarazione, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di detta notifica da parte del Segretario Generale.