(Convenzione-art. 35)
      Articolo 35 - Relazioni con altre convenzioni ed accordi 
 
1 La presente Convenzione non pregiudica i  diritti  e  gli  obblighi
derivanti da  Convenzioni  internazionali  multilaterali  concernenti
particolari questioni. 
2 Le Parti alla Convenzione potranno stipulare tra  di  esse  accordi
bilaterali o  multilaterali  relativi  alle  questioni  regolamentate
dalla presente Convenzione, ai fini di  completare  o  rafforzare  le
disposizioni di quest'ultima  o  per  facilitare  l'applicazione  dei
principi che essa sancisce. 
3 Quando due o piu' Parti  hanno  gia'  stipulato  un  accordo  o  un
trattato su un argomento previsto nella presente Convenzione, o hanno
gia' disposto quali saranno  le  loro  relazioni  al  riguardo,  esse
avranno facolta' di applicare tale  accordo,  trattato  o  intesa  in
luogo della presente  Convenzione,  nella  misura  in  cui  ne  viene
agevolata la cooperazione internazionale.