Articolo 36 - Dichiarazioni Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che configura in quanto reato la corruzione attiva e passiva di agenti pubblici stranieri ai sensi dell'articolo 5, di funzionari internazionali ai sensi dell'articolo 9 oppure di giudici e di agenti di tribunali internazionali ai sensi dell'articolo 11, ma unicamente nella misura in cui l'agente pubblico o il giudice, compie o si astiene dal compiere un atto in violazione dei suoi doveri ufficiali.