(Convenzione-art. 37)
                        Articolo 37 - Riserve 
 
1 Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento  del  deposito
del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o
di  adesione,  dichiarare  che  non  configura  in  quanto  reati  in
conformita' al suo diritto interno, in tutto o in parte, gli atti  di
cui agli articoli 4, 6 a 8, 10 e 12 o i reati di  corruzione  passiva
di cui all'articolo 5. 
2 Ogni Stato puo' al momento della firma o al  momento  del  deposito
del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di  approvazione,
o di adesione, dichiarare  che  si  avvale  della  riserva  figurante
all'articolo 17, par. 2. 
3 Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento  del  deposito
del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o
di adesione dichiarare che puo' rifiutare una richiesta di  reciproca
assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, par. 1  qualora  la
domanda riguardi un reato che la Parte  richiesta  considera  delitto
politico. 
4 Uno Stato non puo', in applicazione  dei  paragrafi  1,2  e  3  del
presente articolo, formulare riserve a piu'  di  cinque  disposizioni
menzionate in detti paragrafi. Nessuna ulteriore riserva e'  ammessa.
Le riserve della stessa natura relative  agli  articoli  4,  6  e  10
saranno considerate come una sola riserva.