Articolo 38 - Validita' ed esame delle dichiarazioni e delle riserve 1 Le dichiarazioni previste all'articolo 36 e le riserve previste all'articolo 37 hanno validita' di tre anni a decorrere dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato interessato. Tuttavia, queste riserve possono essere rinnovate per periodi aventi la stessa durata. 2 Dodici mesi prima della scadenza della dichiarazione o riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa informa lo Stato interessato di tale scadenza. Tre mesi prima della data di scadenza, lo Stato notifica al Segretario Generale il suo intento di mantenere, modificare o ritirare la dichiarazione o la riserva. Se cio' non avviene, il Segretario Generale informa questo Stato che la sua dichiarazione o riserva e' automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se lo Stato interessato non notifica la sua decisione di mantenere o modificare le sue riserve prima dello scadenza di detto periodo, la riserva o le riserve decadono automaticamente. 3 Quando una Parte esprime una dichiarazione o una riserva in conformita' agli articoli 36 e 37, prima di rinnovarla o su richiesta, essa deve fornire spiegazioni al GRECO circa i motivi che giustificano il mantenimento della stessa.