(Convenzione-art. 38)
Articolo 38 - Validita' ed esame delle dichiarazioni e delle riserve 
 
1 Le dichiarazioni previste all'articolo 36  e  le  riserve  previste
all'articolo 37 hanno validita' di tre anni  a  decorrere  dal  primo
giorno  dell'entrata  in  vigore  della  Convenzione  per  lo   Stato
interessato. Tuttavia, queste riserve possono  essere  rinnovate  per
periodi aventi la stessa durata. 
2 Dodici mesi prima della scadenza della dichiarazione o riserva,  il
Segretario  Generale  del  Consiglio  d'Europa   informa   lo   Stato
interessato di tale scadenza. Tre mesi prima della data di  scadenza,
lo Stato notifica al Segretario Generale il suo intento di mantenere,
modificare o ritirare la dichiarazione o  la  riserva.  Se  cio'  non
avviene, il Segretario Generale  informa  questo  Stato  che  la  sua
dichiarazione o riserva e' automaticamente prorogata per  un  periodo
di sei mesi. Se lo Stato interessato non notifica la sua decisione di
mantenere o modificare le sue riserve prima dello scadenza  di  detto
periodo, la riserva o le riserve decadono automaticamente. 
3 Quando una  Parte  esprime  una  dichiarazione  o  una  riserva  in
conformita'  agli  articoli  36  e  37,  prima  di  rinnovarla  o  su
richiesta, essa deve fornire spiegazioni al GRECO circa i motivi  che
giustificano il mantenimento della stessa.