(Convenzione-art. 39)
                      Articolo 39 - Emendamenti 
 
1 Possono essere proposti da ciascuna Parte emendamenti alla presente
Convenzione;  ogni  proposta  di  emendamento  sara'  comunicata  dal
Segretario Generale del Consiglio  d'Europa  agli  Stati  membri  del
Consiglio d'Europa e ad ogni Stato non membro che ha aderito o che e'
stato invitato ad aderire alla presente Convenzione,  in  conformita'
alle disposizioni dell'articolo 33. 
2 Ogni proposta di emendamento presentata da una Parte e'  comunicata
al Comitato europeo per le questioni penali (CDPC) che  sottopone  al
Comitato dei Ministri il suo parere sulla proposta di emendamento. 
3 Il Comitato dei Ministri esamina la proposta di emendamento  ed  il
parere sottoposto dal CDPC, e previa consultazione  degli  Stati  non
membri della presente Convenzione puo' adottare l'emendamento. 
4 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri  in
conformita' al capoverso 3 del presente articolo  e'  trasmesso  alle
Parti per accettazione. 
5 Ogni  emendamento  adottato  in  conformita'  al  paragrafo  3  del
presente articolo entra in vigore il terzo giorno dopo che  tutte  le
Parti avranno comunicato al Segretario generale di averlo accettato.