(Convenzione-art. 40)
             Articolo 40 - Soluzione delle controversie 
 
1 Il Comitato europeo per le questioni penali del Consiglio  d'Europa
sara'     costantemente     informato     dell'interpretazione      e
dell'applicazione della presente Convenzione. 
2 In  caso  di  controversia  fra  le  Parti  sull'interpretazione  o
applicazione della presente Convenzione, le Parti fanno  ogni  sforzo
per pervenire ad una soluzione della controversia per via negoziale o
con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta, quale la  presentazione
della controversia al Comitato europeo per le questioni penali, o  ad
un tribunale arbitrale che  prendera'  decisioni  vincolanti  per  le
Parti alla controversia, o alla Corte  internazionale  di  giustizia,
sulla base di un accordo comune fra le Parti in causa.