Articolo 40 - Soluzione delle controversie 1 Il Comitato europeo per le questioni penali del Consiglio d'Europa sara' costantemente informato dell'interpretazione e dell'applicazione della presente Convenzione. 2 In caso di controversia fra le Parti sull'interpretazione o applicazione della presente Convenzione, le Parti fanno ogni sforzo per pervenire ad una soluzione della controversia per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta, quale la presentazione della controversia al Comitato europeo per le questioni penali, o ad un tribunale arbitrale che prendera' decisioni vincolanti per le Parti alla controversia, o alla Corte internazionale di giustizia, sulla base di un accordo comune fra le Parti in causa.