(Convenzione-art. 41)
                       Articolo 41 - Denuncia 
 
1 Ogni Parte puo',  in  qualsiasi  momento,  denunciare  la  presente
Convenzione per mezzo di una notifica inviata al Segretario  Generale
del Consiglio d'Europa 
2 La denuncia ha effetto il primo giorno  del  mese  successivo  alla
scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui il  Segretario
Generale ha ricevuto la notifica.