Articolo 42 - Notifiche Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione: a ogni firma; b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' agli articoli 32 e 33 della stessa; d ogni dichiarazione o riserva in forza dell'articolo 36 o dell'articolo 37; e ogni altro atto, notifica o comunicazione inerente alla presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Strasburgo, il 27 gennaio 1999, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa fara' pervenire una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato non membro che ha partecipato all'elaborazione della Convenzione, e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.