(Convenzione-art. 42)
                       Articolo 42 - Notifiche 
 
Il Segretario Generale del Consiglio  d'Europa  notifica  agli  Stati
membri del Consiglio d'Europa, e ad ogni Stato che  ha  aderito  alla
presente Convenzione: 
   a ogni firma; 
   b il deposito di ogni strumento di ratifica, di  accettazione,  di
approvazione o di adesione; 
   c ogni data di entrata in vigore  della  presente  Convenzione  in
conformita' agli articoli 32 e 33 della stessa; 
   d ogni  dichiarazione  o  riserva  in  forza  dell'articolo  36  o
dell'articolo 37; 
   e ogni altro atto, notifica o comunicazione inerente alla presente
Convenzione. 
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati  a  tal  fine
hanno firmato la presente Convenzione. 
Fatto a Strasburgo, il 27 gennaio 1999, in francese  ed  in  inglese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico  esemplare  che
sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa fara' pervenire una copia certificata
conforme a ciascuno degli Stati membri  del  Consiglio  d'Europa,  ad
ogni Stato non  membro  che  ha  partecipato  all'elaborazione  della
Convenzione, e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.