Articolo 24.
1. Alla ratifica, gli Stati Parti possono avanzare una
dichiarazione per posporre l'attuazione degli obblighi derivanti
dalle Parti III o IV del presente Protocollo.
2. La dilazione non potra' essere superiore a tre anni. Sulla
base di adeguate rappresentazioni avanzate dallo Stato Parte e previa
consultazione con il Sottocomitato sulla prevenzione, il Comitato
contro la tortura puo' estendere tale periodo di altri due anni.