(CODICE CIVILE-art. 16)
                              Art. 16. 
 
            (Atto costitutivo e statuto. Modificazioni). 
 
  L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere  la  denominazione
dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio  e  della  sede,
nonche' le  norme  sull'ordinamento  e  sull'amministrazione.  Devono
anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti  e  gli
obblighi degli associati e le condizioni della  loro  ammissione;  e,
quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalita' di erogazione
delle rendite. 
 
  L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le  norme
relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio,
e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione. 
 
  Le modificazioni  dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto  devono
essere approvate  dall'autorita'  governativa  nelle  forme  indicate
nell'art. 12.