(CODICE CIVILE-art. 18)
                              Art. 18. 
 
               (Responsabilita' degli amministratori). 
 
  Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le  norme
del  mandato.  E'  pero'  esente  da  responsabilita'  quello   degli
amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato
il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione  che  l'atto  si
stava per  compiere,  egli  non  abbia  fatto  constare  del  proprio
dissenso.