(CODICE CIVILE-art. 20)
                              Art. 20. 
 
          (Convocazione dell'assemblea delle associazioni). 
 
  L'assemblea  delle  associazioni  deve   essere   convocata   dagli
amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. 
 
  L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne  ravvisa  la
necessita' o quando ne e'  fatta  richiesta  motivata  da  almeno  un
decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se  gli  amministratori
non  vi  provvedono,  la  convocazione  puo'  essere   ordinata   dal
presidente del tribunale.