Art. 20. (Convocazione dell'assemblea delle associazioni). L'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessita' o quando ne e' fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione puo' essere ordinata dal presidente del tribunale.