(CODICE CIVILE-art. 21)
                              Art. 21. 
 
                   (Deliberazioni dell'assemblea). 
 
  Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti  e
con la presenza di  almeno  la  meta'  degli  associati.  In  seconda
convocazione la deliberazione e' valida qualunque sia il numero degli
intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del  bilancio  e  in
quelle che riguardano la loro responsabilita' gli amministratori  non
hanno voto. 
 
  Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi  non  e'
altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli
associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
 
  Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e  la  devoluzione
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti  degli
associati.